LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Paisio Adriano e Renna Maria Pia avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2a, n. 1702 del 29 giugno 1991. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 29 giugno 1991, faceva presente quanto segue: "Con ricorso del 14 maggio 1990 si impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio imposte dirette di Lecce notificato in data 16 marzo 1990, sia perche' immotivato e sia perche' effettuato col metodo deduttivo. L'ufficio con le sue deduzioni ha chiesto, preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso in quanto la copia dello stesso era pervenuta fuori termine, 25 marzo 1991, e nel merito, ha insistito per la validita' dell'accertamento. Questa commissione osserva che, come ormai da costante giurisprudenza, e' prevista la inammissibilita' del ricorso se la copia consegnata o spedita all'ufficio e' fuori termine. Concetto, peraltro, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3197 del 24 luglio 1989 dove si legge che la proposizione del ricorso della commissione tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1991 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma, anche, la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Pertanto, l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena d'inammissibilita' di detto ricorso, postula, che entro il termine stesso, si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso". Avverso tale decisione i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia proponevano appello con atto del 13 novembre 1991. In data 10 giugno 1991, l'ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello proposto. All'udienza del 20 marzo 1996, fissata per la discussione l'avv. Villani, in sostituzione dell'avv. Romano, per gli appellanti, faceva presente che i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia, nelle more, erano stati dichiarati falliti: chiedeva, pertanto, il rinvio dell'udienza per la discussione e che le prossime comunicazioni fossero eseguite al curatore fallimentare, il cui nome attualmente non si conosce. Il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi. D i r i t t o