LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  proposto  da  De
 Lorenzis Antonio avverso la decisione della commissione tributaria di
 primo grado di Lecce, sezione 3a, n. 446 del 20 ottobre 1993.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La  commissione  tributaria  di primo grado di Lecce, con decisione
 resa all'udienza del 20 ottobre 1996, faceva presente  quanto  segue:
 "Con  atto  notar Franco reg. il 17 marzo 1967 si trasferiva una zona
 di suolo edificatorio in Lecce per il prezzo di L.  15.300.000  e  si
 chiedevano le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949 n.  408
 e  successive  proroghe e modificazioni per la costruzione di case di
 abitazione economiche  popolari.  Non  avendo  la  parte  interessata
 prodotto   nei   termini   la  necessaria  documentazione,  l'ufficio
 notificava avviso di  liquidazione  per  il  recupero  delle  normali
 imposte  di  registro.    Avverso quell'avviso ha prodotto ricorso il
 contribuente eccependo che il fine e' stato raggiunto nei termini  di
 legge;  che  l'impresa  De Lorenzis su detto suolo, ha realizzato gli
 apparamenti e che per ogni appartamento venduto e' stata allegata  la
 certificazione  attestante  che  le  abitazioni  sono "non di lusso",
 costruite nei modi previsti dalla legge e dichiarate abitabili  il  6
 novembre  1966;  ha  chiesto, pertanto l'annullamento della impugnata
 liquidazione, con istruttoria al ricorso. L'ufficio ha  rilevato  che
 la data di ultimazione delle costruzioni doveva essere il 31 dicembre
 1985  e  che il certificato doveva essere esibito il 31 dicembre 1986
 per poter godere delle agevolazioni fiscali  richieste  con  atti  di
 acquisto.  Da tale termine, poi decorreva, per l'ufficio, il triennio
 di decadenza per il recupero del credito; ha  chiesto,  pertanto,  il
 rigetto  del  ricorso e la conferma della legittimita' dell'avviso di
 liquidazione. Questa commissione, esaminato l'avviso di liquidazione,
 il ricorso e l'istruttoria  allo  stesso;  considerato:  che  nessuna
 prova  e'  stata  esibita  in  questa  sede  atta a dimostrare che le
 abitazioni sono state realizzate nei termini previsti dalla  legge  2
 luglio  1949  n.  408;  che le eventuali certificazioni esibite dagli
 acquirenti non sono idonee a dimostrare che le stesse  insistono  sul
 suolo  del ricorso, anche perche' dovevano essere esibite nei termini
 di legge  dall'acquirente  che  ne  aveva  chiesto  le  agevolazioni;
 considerato,  inoltre,  che  nessuna  prova e' stata fornita a questa
 commissione  di  quanto  asserito  nel  ricorso,  P.Q.M.  rigetta  il
 ricorso".
   Avverso   tale   decisione  il  contribuente  De  Lorenzis  Antonio
 proponeva appello con atto del 24 marzo 1994.
   In data 12 marzo 1996, l'ufficio presentava deduzioni in  relazione
 all'appello proposto.
   All'udienza  del  29  marzo  1996,  fissata  per la discussione, le
 parti, stante l'ora tarda, chiedevano un rinvio della discussione  ad
 altra  udienza,  anche  per  la complessita' della causa; osservando,
 pero' contestualmente, che tale rinvio non poteva avvenire  entro  il
 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza per questa sezione
 dal    Presidente   della   commissione   di   secondo   grado;   ne'
 successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex  art.  1,
 42  del d.lgs.   n. 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e succ.
 modificazioni e cioe' alla data  prevista  per  l'insediamento  delle
 nuove  commissioni  provinciali  e  regionali  le attuali commissioni
 tributarie di primo e secondo grado previste dal  d.P.R.  26  ottobre
 1972, n. 636 sono soppresse e, dalla suddetta data (1 aprile 1996) le
 controversie   pendenti   dinanzi   a  queste  sono  attribuite  alle
 commissioni  provinciali  e  regionali,  tenuto  conto,  quanto  alla
 competenza territoriale, delle rispettive sedi.
   Ritiratosi  in  Camera  di consiglio, il Collegio, con ordinanza in
 pari data, rimetteva gli atti  alla  Corte  costituzionale,  come  da
 dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in
                             D i r i t t o