LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Greco
 Pasquale avverso la decisione della  commissione tributaria di  primo
 grado di Lecce n. 341 del 10 giugno 1994.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La  commissione  tributaria  di primo grado di Lecce, con decisione
 resa all'udienza del 16 giugno 1992, faceva  presente  quanto  segue:
 "Con  atto  del  10  maggio  1989  Greco Pasquale ha proposto ricorso
 avverso l'accertamento per ingiunzione dell'intendenza di finanza  di
 Lecce  e  l'Ufficio  del  registro  di  Lecce,  avente  ad oggetto il
 pagamento delle somme di L. 21.258.000 per imposta  complementare  di
 registro,  atto  reg. il 1 aprile 1982 al n. 4699, notif. il 17 marzo
 1987. Ha dedotto l'opponente che tutti gli atti proposti e notificati
 dall'Ufficio del registro di Lecce a tutt'oggi, con  riguardo  ad  un
 atto   pubblico,  sono  nulli  essendo  egli  titolare  dei  benefici
 spettanti alla piccola proprieta' contadina, di cui  avrebbe  fornito
 adeguata  documentazione  al  notaio rogante. E poiche' l'Ufficio del
 registro aveva rivolto a lui  richiesta  per  documentare,  ha  fatto
 riserva, non appena fosse stata accolta la richiesta all'uopo rivolta
 all'Ispettorato    agrario    di   Lecce:   ha   pertanto   richiesto
 l'annullamento dell'ingiunzione.  Il 2 aprile 1992 Greco Pasquale  ha
 fatto  pervenire  copia  di  un'istanza  di condono fiscale inoltrata
 all'Ufficio del registro di Lecce e in ordine  ad  essa  quest'ultimo
 Ufficio  ha  osservato  che  non puo' essere accolta perche' trattasi
 d'imposta scaturente da  accertamento  reso  definitivo.  All'odierna
 udienza, in assenza del ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio ha
 chiesto  il  rigetto del ricorso.   Questa commissione ritiene che il
 ricorso  e'  infondato  e  va  respinto.    Risulta  dalle  deduzioni
 dell'Ufficio  del registro di Lecce che, dopo la decisione n. 199 del
 15 aprile 1986  dalla  commissione  tributaria  di  Lecce,  e'  stato
 notificato  avviso  di liquidazione e, in esito ad esso, non e' stata
 opposta l'ingiunzione di pagamento. L'odierna opposizione,  pertanto,
 intervenendo  su  un  rapporto  processuale  ormai  concluso,  non ha
 ragione alcuna per essere accolta".
   Avverso tale decisione il  contribuente  Greco  Pasquale  proponeva
 appello  con  atto  del  23  ottobre  1992  ed in data 12 marzo 1996,
 l'Ufficio presentava deduzione in relazione all'appello proposto.
   All'udienza del 29 marzo 1996 il relatore faceva presente  che  nel
 fascicolo  del  procedimento  non  erano  state inserite le deduzioni
 dell'Ufficio, pur essendo state  depositate  nella  segreteria  della
 sezione in data 13 marzo 1996.
   Lo  stesso  relatore  rilevava,  quindi, che nello stesso fascicolo
 mancava l'avviso  di  accertamento  dell'Ufficio  nonche'  la  citata
 decisione  n. 199 della commissione tributaria di Lecce del 15 aprile
 1986,   rilevante   ai   fini   della   presente   controversia;   e,
 conseguentemente,  non  era  in  grado,  in detta udienza, di esporre
 adeguatamente  le  questioni  in  fatto  ed  in   diritto,   peraltro
 abbastanza complesse.
   Al  cospetto  di  cio', il rappresentante dell'Ufficio e quello del
 contribuente chiedevano un rinvio della discussione ad altra udienza.
 Osservavano, pero',  contestualmente,  che  tale  rinvio  non  poteva
 avvenire  entro il 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza
 per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado;
 ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex artt.
 1, 42 d.lgs. n.  545 del 1992 e 72 del d.lgs. n.  546/1992,  e  succ.
 integ.   e   modificazioni   -   e   cioe'  alla  data  prevista  per
 l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali  -  le
 attuali  commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono soppresse e dalla suddetta  data
 (1  aprile  1996)  le  controversie  pendenti  dinanzi ad esse   sono
 attribuite alle commissioni provinciali e  regionali,  tenuto  conto,
 quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi".
   Ritiratosi  in  Camera  di consiglio, il Collegio, con ordinanza in
 pari data, rimetteva gli atti  alla  Corte  costituzionale,  come  da
 dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in
                             D i r i t t o