LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto da
 Cotardo  Valentino  e  Costa  Enrica  avverso  la   decisione   della
 commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2, n. 184 del
 23 febbraio 1993.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La  commissione  tributaria  di primo grado di Lecce, con decisione
 resa all'udienza del 23 marzo 1993,  faceva  presente  quanto  segue:
 "Con ricorso presentato a questa commissione in data 7 dicembre 1991,
 Costa  Enrico  e  Cotardo  Valentino si oppongono avverso l'avviso di
 liquidazione dell'Ufficio del registro di Lecce con cui si richiedeva
 la somma di L. 6.395.000 per imposte INVIM, in dipendenza di atto per
 notar Placi' registrato a Lecce il giorno 27 ottobre 1989. Assumono i
 ricorrenti, che la variazione  del  valore  finale  e'  scaturita  da
 rettifica  effettuata  dall'UTE  di  Lecce mai notificata alla parte,
 cosi' come mai e' stato notificato l'accertamento  di  valore,  e  da
 cio'  consegue  l'illegittimita'  dell'avviso  di liquidazione di cui
 chiedono l'annullamento; in subordine, ritengono che il valore finale
 di L. 10.000.000 debba essere confermato perche' superiore al  valore
 automatico  secondo il calcolo espresso in ricorso; assumono, infine,
 che il valore finale di L. 42.000.000 e' frutto del valore attribuito
 dall'UTE di Lecce all'immobile  in  contestazione,  a  seguito  delle
 modifiche  effettuate dagli acquirenti cui sono estranei i venditori,
 attuali ricorrenti. All'udienza odierna, questi ultimi, a  mezzo  del
 proprio  difensore,  chiedono  pregiudizialmente  la rimessione degli
 atti alla Corte  costituzionale  per  l'illegittimita'  dell'art.  12
 legge  n.  154/1988  in  relazione  agli  artt.  3,  24  e  53  della
 Costituzione;  e,  nel  merito,  l'accoglimento   del   ricorso.   La
 commissione,  esaminati gli atti e udite le parti rigetta il ricorso,
 precisando che gia'  le  parti,  al  foglio  3,  rigo  6  e  seguenti
 dell'atto  di  trasferimento, precisavano di aver presentato, in data
 19 settembre 1989  (data  anteriore  all'atto  di  vendita),  modello
 D.C.E.U.  per ampliamento dell'immobile oggetto del trasferimento con
 consistenza e classamento a verificarsi; alla successiva pagina 4, al
 rigo 6, poi, le stesse parti chiedevano di avvalersi del primo  comma
 dell'art.  12  legge  13 maggio 1988, n.  154. Detto cio', si osserva
 che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 12  della  legge  n.
 154/1988  e'  manifestamente infondata poiche' e' la parte stessa che
 chiede la determinazione del valore di trasferimento sulla base della
 rendita attribuita col classamento catastale. Da cio'  ne  scaturisce
 che  e'  evidente  che non puo' farsi questione di limitata difesa in
 relazione  alla  impossibilita'  dell'alienante di impugnare il nuovo
 classamento catastale; e proprio perche' quest'ultimo non puo' essere
 piu' impugnato se non dall'attuale proprietario, non e' richiesta  la
 notificazione  all'alienante.  Dall'atto risulta, poi, che l'immobile
 trasferito era stato oggetto di un ampliamento e,  pertanto,  non  e'
 possibile  sostenere  che il diverso classamento catastale sia dipeso
 esclusivamente da miglioramenti apportati dall'acquirente".
   Avverso tale decisione i contribuenti  Cotardo  Valentino  e  Costa
 Enrica porponevano appello con atto del 28 maggio 1993.
   In  data 12 marzo 1996, l'Ufficio presentava deduzioni in relazione
 all'appello proposto.
   All'udienza del 29 marzo  1996,  fissata  per  la  discussione,  il
 relatore  faceva  presente che non erano state inserite nel fascicolo
 del   procedimento   le   deduzioni   depositate   dall'Ufficio    e,
 conseguentemente,  non  era  in  grado,  in detta udienza, di esporre
 adeguatamente  le  questioni  in  fatto  ed  in   diritto,   prealtro
 abbastanza complesse.
   Al  cospetto  di  cio'  il rappresentante dell'Ufficio e quello del
 contribuente chiedevano un rinvio della discussine ad altra  udienza;
 osservavano,  pero',  contestualmente,  che  tale  rinvio  non poteva
 avvenire entro il 31 marzo 1996, non essendo stata esibita per questa
 sezione dal  Presidente  della  commissione  di  secondo  grado;  ne'
 successivamente,  in  quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex art. 1,
 42 del d.lgs.    n.  545  e  72  del  d.lgs.  n.  546/1992,  e  succ.
 modificazioni  -  e cioe' alla data prevista per l'insediamento delle
 nuove commissioni provinciali e regionali -  le  attuali  commissioni
 tributarie  di  primo  e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636, sono soppresse e, dalla suddetta data (1  aprile  1996)
 le  controversie  pendenti  dinanzi  a  queste  sono  attribuite alle
 commissioni  provinciali  e  regionali,  tenuto  conto,  quanto  alla
 competenza territoriale, delle rispettive sedi.
   Ritiratosi  in  Camera  di consiglio, il Collegio, con ordinanza in
 pari data, rimetteva gli atti  alla  Corte  costituzionale,  come  da
 dispositivo letto e udienza per i seguenti motivi in
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