LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Pasquale Varone, Pasquale Napolitano e Saverio Muccio che la rappresentano e difendono giusta delega in atti; ricorrente contro Carlo Gavazzi Impianti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso l'avvocato andrea Luciani che la rappresentata e difende unitamente all'avvocato Ernesto Santelli Giusta delega in atti; controricorrente, avverso la sentenza n. 299/1993 del tribunale di Milano, depositata il 13 gennaio 1992 n.r.g. 1156/1991. La Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Inail per il pagamento di premi contributivi per il periodo del 1975 al 1979 sull'intera indennita' di trasferta corrisposta ai lavoratori dipendenti tenuti per contratto ad attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi dalla sede aziendale, corrisposti dalla societa' nella misura del 50%. Il pretore ha accolto l'opposizione ritenendo che i contributi fossero dovuti solo nella misura del 50% in tal senso applicando l'art. 12, primo comma, n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Proponeva appello l'Inal fondato sulla contraria giurisprudenza di legittimita' sulla questione ma il tribunale di Milano rigettava l'appello rilevando che sulla questione era intervenuto l'art. 9-ter del decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 1 giugno 1991, il quale interpretando il capoverso n. 1 del predetto art. 12 ha stabilito che esso "va inteso nel senso che nella diaria o nella indennita' di trasferta sono ricomprese anche le indennita' spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuita'". Precisava che la natura interpretativa e non innovativa della norma, risultante dalla lettera di essa, ne comportava la retroattivita' e conseguentemente comportava la conferma della sentenza di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione l'Inail affermando la natura innovativa della norma di cui all'art. 9-ter della legge 166 sopra trascritta rispetto all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 invocando a conforto della tesi sostenuta la giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza n. 2740 del 6 marzo 1992. Cfr. anche Cass. n. 10954 dell'8 ottobre 1992. Tuttavia il quadro normativo e' cambiato per effetto del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6 convertito con modificazioni in legge 17 marzo 1993 n. 64, il quale all'art. 4-quater prevede: "Per i periodi anteriori al 1 giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' corrisposti, sulla diaria o sulla indennita' di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuita' a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'art. 12, primo comma, secondo cpv., n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153 cosi' come interpretato dall'art. 9-ter del 29 marzo 1991 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166". La norma e' stata interpretata da questa Corte, da ultimo, con la sentenza 16 novembre 1994 n. 9660, nel senso che: "A seguito dell'approvazione dell'art. 4-quater del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993 n. 63, la disposizione dell'art. 9-ter del d.-l. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito, con legge n. 166 del 1991) ha acquisito valore retroattivo limitatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi per i periodi anteriori al 1 giugno 1991, per i quali si applica ai trasfertisti - anche se tenuti con continuita' a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale - la contribuzione al 50% sulla diaria e sulla indennita' di trasferta". Il procuratore generale ha prospettato che la disposizione dell'art. 4-quater del d.-l. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993 n. 63 cosi' interpretata, contempla una disuguaglianza tra i datori di lavoro che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 103 del 1991 hanno adempiuto alla loro obbligazione contributiva mediante versamento dei contributi sull'intero ammontare dei compensi per diaria o indennita' di trasferta dei loro dipendenti, obbligati per contratto a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale, e quelli che hanno adempiuto a dette obbligazioni nella ridotta misura del 50%, escludendo che questi debbano versare l'altra meta' dei contributi, ed ha sollecitato la Corte a sollevare questione di incostituzionalita' della norma in relazione all'art. 3 Cost. Premesso che la questione appare rilevante in quanto la interpretazione dell'art. 12, primo comma, secondo cpv. n. 1 della legge 3 aprile 1969 n. 153, alla luce delle successive disposizioni di cui ai decreti-legge n. 103 del 1991 e n. 6 del 1993, e' decisiva ai fini del presente giudizio, osserva la Corte che palese e' la irragionevolezza del predetto diverso trattamento il quale, in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna contropartita, appare premiare un adempimento delle obbligazioni contributive relative alle assicurazioni obbligatorie effettuato in misura ridotta con violazione pertanto dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione. Ed infatti per analoga sanatoria prevista dall'art. 9-bis, primo comma, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 103 del 1991, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166, la Corte costituzionale, con sentenza n. 421 dell'8 settembre 1995, ha ritenuto la incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.