IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al
 n. 1/95 RG riservata per la decisione  all'udienza di discussione del
 23 maggio 1996 promossa da Perini Ennio residente a  Riva  del  Garda
 rappresentato  e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Fuganti, giusta
 delega a margine del ricorso, opponente, contro  le  Poste  italiane,
 filiale  di  Trento, in persona del direttore Baiardo dott.  Aurelio,
 opposto, in punto: opposizione ad  ingiunzione.
                        Svolgimento del processo
   La sede di Trento delle Poste italiane emetteva  nei  confronti  di
 Perini  Ennio residente a Riva del Garda una ingiunzione di pagamento
 di  sanzione  amministrativa  ritenendolo   responsabile   di   avere
 installato  un  impianto  di  telecomunicazione  senza  la prescritta
 autorizzazione.
   Proponeva  tempestiva  opposizione   il   Perini   sostenendo   che
 l'impianto  da  lui  messo  in  funzione  non  abbisognava di nessuna
 autorizzazione non rientrando, per le sue  caratteristiche  tecniche,
 tra gli impianti necessari di autorizzazione: tanto che il pretore di
 Riva  del  Garda  lo aveva assolto in sede penale con formula piena e
 cioe' "perche' il fatto non costituisce reato".
    La  causa  veniva sospesa in attesa che la Corte costituzionale si
 pronunciasse sulla legittimita' dei decreti Mancuso, e veniva  quindi
 ripresa  dopo  la  pronuncia  della  Corte  concordando  le  parti di
 considerare valida la perizia assunta in sede penale e precisando  le
 conclusioni come segue all'udienza del 23 maggio 1996:
     per l'attore: accertarsi e dichiararsi che il signor Perini Ennio
 non  ha  installato  ne'  esercitato alcun impianto radioelettrico di
 telecomunicazione  in  ponte  radio  in  assenza   della   prescritta
 concessione  e  conseguentemente  annullarsi  l'ordinanza ingiunzione
 opposta. Spese, diritti e onorari rifusi;
     per la convenuta: voglia l'ill.mo  giudice  di  pace,  contrariis
 reiectis:  in  via  principale:  rigettare  siccome  inammissibile ed
 infondata l'opposizione ex  adverso  proposta,  in  via  subordinata:
 condannarsi al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di
 giustizia.
   Con  vittoria  di  spese,  competenze  ed onorari e con particolare
 riguardo alla eccezione preliminare di incompetenza per territorio.
                         Motivi della decisione
   Appare suggestiva l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata
 in via preliminare dalla  difesa  dell'Ente  Poste  e  non  gia'  per
 adesione  all'errata  convinzione  che  lo  Stato e le sue propaggini
 periferiche debbano godere di particolari riguardi tipo la competenza
 territoriale  dell'Avvocatura  dello   Stato,   bensi'   perche'   la
 fattispecie  in  esame e' disciplinata da una legge speciale quale e'
 la  legge  9  agosto  1990,  n.  223,  che  disciplina   il   sistema
 radiotelevisivo  pubblico  e  privato  che  richiama espressamente le
 disposizioni del (vecchio) r.d. 14 aprile  1910,  n.  639,  il  quale
 all'art.  3  prescrive  che le eventuali opposizioni alle ingiunzioni
 vanno proposte davanti all'autorita'  giudiziaria  (a  seconda  della
 rispettiva  competenza per valore) del luogo in cui ha sede l'ufficio
 emittente.
   Appare pero' chiaro che simile disposizione risalente a prima della
 prima guerra mondiale, cozza contro un  principio  sancito  dall'art.
 25  della  Costituzione  il  quale  prescrive che nessuno puo' essere
 distolto dal giudice naturale precostituito per legge; non  solo,  ma
 viola anche il principio della parita' di tutti i cittadini nel senso
 che  vi  sarebbe  disparita'  di  trattamento  per  i  residenti  nei
 capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici emittenti rispetto
 ai cittadini residenti in periferia che dovrebbero affrontare ingenti
 quanto ingiuste spese per far valere le loro ragioni.