L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 novembre 1997 ha
 approvato il disegno di legge n. 514, dal titolo: "Misure urgenti  in
 materia   di  diritto  allo  studio  universitario  e  di  istruzione
 pubblica.    Provvedimenti  in  favore  di   enti   universitari   ed
 associazioni  culturali.    Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre
 1997,  n.  39  e  3  dicembre  1991,  n.  44",  pervenuto  a   questo
 Commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
 dello Statuto speciale, il successivo 10 novembre 1997.
   Nell'iniziativa legislativa, che  autorizza  l'Assessore  regionale
 alla  pubblica istruzione a derogare ai criteri di formulazione della
 graduatoria per la fruizione  dei  benefici  e  dei  servizi  di  cui
 all'art.    3  d.P.C.M.  13  aprile  1994,  sono  state inserite, con
 emendamenti estemporanei presentati in aula,  le  disposizioni  degli
 artt.  3  e  4  che  danno  adito  a  censura  sotto il profilo della
 violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
   Infatti l'art. 3, che di seguito si  trascrive,  dispone  che  agli
 oneri finanziari derivantine si provveda per il 1998 con la riduzione
 della   dotazione   del   capitolo   37985  relativo  alle  spese  di
 funzionamento e per l'affitto dei locali delle Sovrintendenze  per  i
 beni culturali, delle biblioteche e dei centri culturali.
   "1.  -  L'Assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali e
 per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione
 con  il  Dipartimento   di   scienze   filologiche   e   linguistiche
 dell'Universita'   di   Palermo  per  la  realizzazione  dell'Atlante
 linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.
   2. - Dalla convenzione di cui al comma 1 dovra'  risultare  che  il
 Dipartimento  di  scienze filologiche e linguistiche dell'Universita'
 di Palermo per la realizzazione dell'Atlante si avvarra' anche  della
 collaborazione  di docenti e ricercatori delle Universita' di Catania
 e Messina.
   3.  -  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  previsto  uno
 stanziamento di lire 2.500 milioni.
   4. - L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
 la  pubblica  istruzione  e'  autorizzato a concedere al Centro studi
 filologici e linguistici siciliani un contributo di lire 600  milioni
 per   il  completamento  del  vocabolario  siciliano  e  dei  lessici
 siciliani.
   5. - Alla spesa di lire 3.100 milioni  relativa  all'anno  1998  si
 provvede   mediante   riduzione   del  capitolo  37985  del  bilancio
 pluriennale della Regione codice 06.04.01".
   In buona sostanza, il legislatore regionale intenderebbe far fronte
 alla nuova spesa di  3.100  milioni  riducendo  la  dotazione  di  un
 capitolo  c.d.  "libero",  la  cui  consistenza viene di anno in anno
 determinata  con  legge  di  bilancio   secondo   le   disponibilita'
 economiche e le esigenze finanziarie.
   Invero,  l'obbligo  di indicare nella legge i mezzi di copertura di
 una nuova o maggiore spesa ivi prevista non  puo'  ritenersi  assolto
 mediante  l'autorizzazione  a ridurre uno stanziamento relativo ad un
 esercizio futuro e di cui sia incerto l'ammontare.
   La prevista riduzione dello stanziamento di cui, peraltro,  non  e'
 stata  ancora  stabilita  la  dotazione  definitiva  (tant'e' che nel
 disegno di legge relativo al bilancio della regione per il 1998 ne e'
 disposta  una  riduzione  di   1.190   milioni   di   lire   rispetto
 all'esercizio   in   corso)   non   e'  inoltre  correlata  ad  alcun
 provvedimento   generale   di   riordino   degli   uffici   o    alla
 predisposizione  di  opportune misure per il contenimento delle spese
 di funzionamento  degli  stessi,  circostanza  questa  che  induce  a
 ritenere  la disposizione de qua un mero artificio contabile, elusivo
 del precetto costituzionale (C.C. n. 30/1959; n. 104/1961).
   Costituisce, parimenti,  violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
 della   Costituzione  la  disposizione  del  successivo  art.  4  che
 testualmente recita:
   "1.   -   Il   contributo   annuale    all'associazione    Istituto
 internazionale  del papiro di Siracusa previsto dalla legge regionale
 13 luglio 1995, n. 51 e' elevato  a  lire  300  milioni  a  decorrere
 dall'esercizio finanziario 1998.
   2.  -  I  maggiori  oneri di lire 200 milioni annui ricadenti negli
 esercizi finanziari  1998  e  1999  trovano  riscontro  nel  bilancio
 pluriennale della Regione, codice 2001".
   Il  legislatore  autorizza  una maggiore spesa annua predeterminata
 non prevedendo al  contempo  idonea  copertura  finanziaria  per  gli
 esercizi futuri, successivi al 1999.
   Sebbene  per quanto attenga alle spese gravanti su esercizi futuri,
 per  costante  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte,  non   sia
 richiesta  quella  rigorosa  puntualita'  circa l'identificazione dei
 mezzi finanziari con cui farvi fronte,  necessaria  come  per  quelle
 relative  all'anno in corso, e' tuttavia indispensabile che sia fatta
 espressa previsione,  oltre  che  dei  mezzi  consueti  (quali  nuovi
 tributi  o  inasprimento  di  quelli  gia'  esistenti),  anche  della
 riduzione di spese gia' autorizzate o  dell'accertamento  formale  di
 nuove entrate o ancora di altre operazioni finanziarie che assicurino
 la raccolta dei fonri (C.C. n. 12/1987 e 69/1989).
   Con  la  nota  sentenza  n.  384/1991 codesta Corte ha in proposito
 acclarato l'illegittimita' costituzionale, per  violazione  dell'art.
 81,  di  disposizioini  che prevedono oneri a carico di piu' esercizi
 finanziari come nella specie, di cui sia stata  omessa  la  copertura
 della spesa gravante sui bilanci relativi ad anni successivi a quelli
 ricompresi nel bilancio pluriennale.