IL PRETORE Premesso che questo magistrato, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, in data 7 febbraio 1995 emise provvedimento di proroga del termine delle indagini preliminari motivando che "gli scarsi elementi a disposizione" rendevano le indagini particolarmente complesse: che peraltro in antecenza al provvedimento, e cioe' in data 19 gennaio 1995 il p.m. aveva gia' emesso decreto di citazione a giudizio degli odierni imputati; Ritenuto che il provvedimento sulla richiesta di proroga, ex artt. 406, comma quarto, e/o 553, comma due, c.p.p. non possa comunque non implicare una valutazine del compendio probatorio raccolto in relazione a una eventuale accusa da sostenere in giudizio, e che quindi non possa non risolversi in una valutazione contenutistica delle prove raccolte; Rilevato che nel presente procedimento tale valutazione e' intervenuta da parte del sottoscritto magistrato quando gia' si erano concluse le indagini preliminari; Atteso che con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha ribadito il principio che "una valutazione di merito circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato vale a radicare l'incompatibilita'"; Atteso che con sentenza n. 453/1994 la Corte costituzionale ha affermato che "al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di incompatibilita' con la funzione di giudizio rappresenta un dato essenziale l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerato nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a devolvere la regiudicanda alla sede processuale"; Ritenuto pertanto non manifestatamente infondata la questione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. ove non prevede l'incompatibilita' a svolgere funzioni di giudice del dibattimento del g.i.p. che ha pronunciato ordinanza in ordine alla proroga delle indagini preliminari le cui valutazioni non sono state superate dal prosieguo delle indagini preliminari, in quanto cio' puo' risolversi in una violazione del diritto di difesa, cosi' pregiudicato da una predeterminazione della valutazione della prova;