IL PRETORE
   Premesso che questo magistrato,  in  qualita'  di  giudice  per  le
 indagini  preliminari, in data 7 febbraio 1995 emise provvedimento di
 proroga del termine delle indagini  preliminari  motivando  che  "gli
 scarsi elementi a disposizione" rendevano le indagini particolarmente
 complesse:
     che  peraltro  in  antecenza al provvedimento, e cioe' in data 19
 gennaio 1995 il  p.m.  aveva  gia'  emesso  decreto  di  citazione  a
 giudizio degli odierni imputati;
   Ritenuto  che il provvedimento sulla richiesta di proroga, ex artt.
 406, comma quarto, e/o 553, comma due, c.p.p. non possa comunque  non
 implicare   una  valutazine  del  compendio  probatorio  raccolto  in
 relazione a una eventuale accusa da  sostenere  in  giudizio,  e  che
 quindi  non  possa  non  risolversi in una valutazione contenutistica
 delle prove raccolte;
   Rilevato  che  nel  presente  procedimento  tale   valutazione   e'
 intervenuta da parte del sottoscritto magistrato quando gia' si erano
 concluse le indagini preliminari;
   Atteso  che  con  sentenza  n.  432/1995 la Corte costituzionale ha
 ribadito  il  principio  che  "una  valutazione   di   merito   circa
 l'idoneita'  delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un
 giudizio   di   responsabilita'   dell'imputato   vale   a   radicare
 l'incompatibilita'";
   Atteso  che  con  sentenza  n.  453/1994 la Corte costituzionale ha
 affermato che "al fine  della  valutazione  della  sussistenza  delle
 ragioni  di  incompatibilita' con la funzione di giudizio rappresenta
 un dato essenziale  l'aspetto  sostanziale  che  questa  funzione  si
 concreti    in   una   valutazione   del   merito   delle   indagini,
 complessivamente considerato  nel  loro  stadio  terminale,  ai  fini
 dell'eventuale  adozione  di  un  provvedimento idoneo a devolvere la
 regiudicanda alla sede processuale";
   Ritenuto  pertanto  non  manifestatamente  infondata  la  questione
 dell'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  34,  comma  secondo,
 c.p.p. ove non prevede  l'incompatibilita'  a  svolgere  funzioni  di
 giudice  del  dibattimento del g.i.p. che ha pronunciato ordinanza in
 ordine alla proroga delle indagini preliminari le cui valutazioni non
 sono state superate dal  prosieguo  delle  indagini  preliminari,  in
 quanto  cio' puo' risolversi in una violazione del diritto di difesa,
 cosi'  pregiudicato  da una predeterminazione della valutazione della
 prova;