IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti  alla
 Corte  costituzionale  nella  causa  iscritta al n. 1701 r.g.l. 1996,
 promossa da Bordone Anna  Maria,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
 Gianfranco  Volonta'  (domiciliatario),  del  foro  di  Torino, parte
 ricorrente, contro l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Adele  Olla' dell'ufficio legale
 della  sede   provinciale   dell'Istituto   (domiciliatario),   parte
 convenuta, oggetto: applicazione della sentenza n. 495/93 della Corte
 costituzionale.
   1.  -  La  sig.ra  Bordone  Anna  Maria,  titolare  di  pensione di
 reversibilita' SO/Art con decorrenza dall'8/94, agisce in giudizio al
 fine di ottenerne la  riliquidazione,  in  misura  pari  al  60%  del
 trattamento minimo spettante al proprio congiunto e dante causa, come
 sancito  dalla  sentenza  n.    495/93 della Corte costituzionale, in
 riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.  903.  Osserva
 in  proposito  che  tale  riliquidazione  vanamente  domandata in via
 amministrativa con ricorso del 23 maggio 1995, rimasto peraltro senza
 esito alcuno  -  e'  stata  ora,  in  corso  di  causa,  riconosciuta
 dall'I.N.P.S., come si evince dalla p. 2 del processo verbale.
   Sulla  base  di tale risultanza processuale chiede pertanto, in via
 principale, la condanna generica  dell'istituto  al  pagamento  della
 prestazione in oggetto nonche' alla rifusione delle spese di lite, in
 forza del principio di soccombenza.
   Prospetta in subordine una questione di legittimita' costituzionale
 del  sopravvenuto  art.  1,  comma terzo, del d.-l. 28 marzo 1996, n.
 166, in riferimento all'art.  24,  della  Costituzione,  norma  della
 quale l'Istituto chiede a sua volta l'applicazione.
   Cio'  posto  in  ordine alle rispettive posizioni delle parti sulla
 vicenda qui in esame, va osservato che all'accoglimento della domanda
 (o, quantomeno, della porzione di essa afferente l'arco temporale che
 va  dalla  data  di  decorrenza  originaria  della  SO/Art  spettante
 all'attrice  sino  al  31 dicembre 1995) e' ora di ostacolo l'art. 1,
 terzo comma, del decreto-legge citato. Il medesimo impone infatti  al
 giudice,  invariabilmente,  di  estinguere  tutti i giudizi aventi ad
 oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in
 conseguenza   dell'applicazione   della    sentenza    della    Corte
 costituzionale n. 495/1993; con contestuale compensazione delle spese
 di lite tra le parti.
   Ne'  il  citato  disposto  di  legge  consente, attraverso i comuni
 canoni ermeneutici, alcuna  diversa  o  restrittiva  interpretazione,
 quantomeno  con  riferimento  alla  porzione  di domanda di cui si e'
 detto sopra.
   2.  -  Venendo  a  questo  punto  alla  questione  di  legittimita'
 costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata, il
 pretore osserva quanto segue.
   Lo  jus  superveniens  pare porsi in contrasto con il diritto della
 ricorrente alla tutela giurisdizionale, sancito dall'art.  24,  comma
 primo, della Costituzione.
   Esso  impone  infatti  al  giudice  di  adottare  un  provvedimento
 processuale di  estinzione  del  giudizio,  in  luogo  di  quello  di
 condanna  alla  prestazione,  conforme  alle risultanze processuali e
 discendente dal riconoscimento della pretesa azionata in  causa.  Non
 solo,  ma  impedisce  anche,  con la obbligatoria compensazione delle
 spese di lite tra le parti, che queste facciano carico a chi ha  dato
 ingiustamente causa alla lite.
   Viene  in  tal  modo  ad  essere  elisa  e rimossa la stessa tutela
 giurisdizionale,  senza  che  peraltro  sussistano,  nei  fatti,   le
 condizioni   che  la  rendono  superflua  e  cioe'  il  tutto  tragga
 giustificazione dall'esistenza, in suo luogo, di un titolo idoneo  ed
 equipollente,  capace  di  assicurare al creditore la possibilita' di
 ottenere soddisfazione della propria pretesa.
   3. - Alla luce delle considerazioni che  precedono  la  prospettata
 questione  di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta
 rilevante  rispetto  al  giudizio   in   corso,   va   ritenuta   non
 manifestamente  infondata;  con  conseguente  avvio  del procedimento
 davanti al giudice delle leggi.