IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 1701 r.g.l. 1996, promossa da Bordone Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Volonta' (domiciliatario), del foro di Torino, parte ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Olla' dell'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta, oggetto: applicazione della sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale. 1. - La sig.ra Bordone Anna Maria, titolare di pensione di reversibilita' SO/Art con decorrenza dall'8/94, agisce in giudizio al fine di ottenerne la riliquidazione, in misura pari al 60% del trattamento minimo spettante al proprio congiunto e dante causa, come sancito dalla sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale, in riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Osserva in proposito che tale riliquidazione vanamente domandata in via amministrativa con ricorso del 23 maggio 1995, rimasto peraltro senza esito alcuno - e' stata ora, in corso di causa, riconosciuta dall'I.N.P.S., come si evince dalla p. 2 del processo verbale. Sulla base di tale risultanza processuale chiede pertanto, in via principale, la condanna generica dell'istituto al pagamento della prestazione in oggetto nonche' alla rifusione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza. Prospetta in subordine una questione di legittimita' costituzionale del sopravvenuto art. 1, comma terzo, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in riferimento all'art. 24, della Costituzione, norma della quale l'Istituto chiede a sua volta l'applicazione. Cio' posto in ordine alle rispettive posizioni delle parti sulla vicenda qui in esame, va osservato che all'accoglimento della domanda (o, quantomeno, della porzione di essa afferente l'arco temporale che va dalla data di decorrenza originaria della SO/Art spettante all'attrice sino al 31 dicembre 1995) e' ora di ostacolo l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge citato. Il medesimo impone infatti al giudice, invariabilmente, di estinguere tutti i giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993; con contestuale compensazione delle spese di lite tra le parti. Ne' il citato disposto di legge consente, attraverso i comuni canoni ermeneutici, alcuna diversa o restrittiva interpretazione, quantomeno con riferimento alla porzione di domanda di cui si e' detto sopra. 2. - Venendo a questo punto alla questione di legittimita' costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata, il pretore osserva quanto segue. Lo jus superveniens pare porsi in contrasto con il diritto della ricorrente alla tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24, comma primo, della Costituzione. Esso impone infatti al giudice di adottare un provvedimento processuale di estinzione del giudizio, in luogo di quello di condanna alla prestazione, conforme alle risultanze processuali e discendente dal riconoscimento della pretesa azionata in causa. Non solo, ma impedisce anche, con la obbligatoria compensazione delle spese di lite tra le parti, che queste facciano carico a chi ha dato ingiustamente causa alla lite. Viene in tal modo ad essere elisa e rimossa la stessa tutela giurisdizionale, senza che peraltro sussistano, nei fatti, le condizioni che la rendono superflua e cioe' il tutto tragga giustificazione dall'esistenza, in suo luogo, di un titolo idoneo ed equipollente, capace di assicurare al creditore la possibilita' di ottenere soddisfazione della propria pretesa. 3. - Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.