IL PRETORE
   Vista  l'ordinanza  della Corte costituzionale n. 327 del 10 luglio
 1995 con la quale sono stati rimessi gli atti  a  questo  giudice  al
 fine  di valutare l'attuale rilevanza della questione di legittimita'
 con ordinanza del 27 aprile 1993 in relazione alla recente legge  sul
 condono edilizio;
   Rilevato  che l'imputato ha fatto istanza di sanatoria edilizia (si
 veda la documentazione prodotta e la perizia  giurata  prodotta)  per
 una  tipologia  d'abuso  (mutamento  di destinazione d'uso diversa da
 quella oggetto di contestazione, che  come  gia'  evidenziato  e'  la
 mancanza   di   concessione   edilizia   per   la  realizzazione  del
 prefabbricato di cui trattasi;
     che l'oblazione cosi' corrisposta non puo' quindi  in  ogni  caso
 estinguere  il  reato  contestato  (la  somma  versata  e' certamente
 inferiore a quella dovuta per la diversa ipotesi  di  costruzione  in
 assenza di concessione);
     che   quindi   la  questione  promossa  deve  tutt'ora  ritenersi
 rilevante  nei  termini  e  secondo  le  motivazioni  gia'   espresse
 nell'ordinanza  del 27 aprile 1993 cui ci si riporta integralmente (e
 che viene in copia allegata alla presente);
                                P. Q. M.
   Ordina ritrasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e  dispone
 che  a  cura  della  cancelleria  l'ordinanza sia notificata al p.m.,
 all'imputato, al Presidente della Giunta  regionale  siciliana  e  al
 Presidente del Consiglio regionale siciliano.
     Acireale, 19 dicembre 1995
                         Il pretore: Distefano
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                              IL PRETORE
   Esaminati  gli  atti del procedimento penale n. 88/1991 a carico di
 Scammacca Della Bruca Guglielmo imputato "del reato di  cui  all'art.
 20  lett. b) legge n. 47/1985, in quanto realizzava senza concessione
 una base aeroportuale costituita da un capannone di  mq.  494  circa,
 nonche'  da  una  pista  di mq. 900 circa per l'esercizio industriale
 dell'attivita' di trasporto aereo di persone  e  merci  e  di  lavoro
 aereo  con  elicotteri  di  proprieta' Elistar S.r.l. di cui egli era
 amministratore e per la quale attivita' aveva gia' avviato  tutte  le
 procedeure  burocratiche  per  essere  autorizzato dal R.A.I." (cosi'
 modificata la imputazione in udienza dal p.m.);
   Considerato che il capannone di cui sopra (ad unica elevazione)  e'
 stato realizzato con strutture prefabbricate (secondo quanto riferito
 dallo stesso consulente del p.m. escusso in dibattimento);
   Rilevato  che  in  base alla giurisprudenza del tutto prevalente le
 opere prefabbricate, implicando  una  trasformazione  urbanistica  ed
 edilizia del territorio, sono soggette a concessione edilizia, la cui
 mancanza  integra  il reato in contestazione (v. Cassazione sez.  un.
 21 aprile 1979, Fecondo g.p. 1979, 542; Cassazione sez. VI  7  giugno
 1988,  Morziali,  in Cass. pen. 1989 p. 1080 n. 988, nonche' Cass. n.
 5486/1983; n. 4778/1982; n. 1927/1982 e n. 5497/1983);
   Considerato che, per contro, nel territorio della regione siciliana
 ai sensi dell'art. 5 l.reg.sic. 10 agosto 1985 n. 37, come modificata
 dall'art. 6 l.reg.sic. 15 maggio 1986 n.  26,  "l'autorizzazione  del
 sindaco   sostituisce   la   concessione   per   ...   l'impianto  di
 prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti  ad  uso  abitativo"
 (ipotesi  normativa  questa in cui rientra la fattispecie in esame ed
 in virtu' della quale e' stata rilasciata all'imputato autorizzazione
 sindacale);
   Ritenuto  che,  conseguentemente, il fatto in contestazione sarebbe
 privo, sotto questo  aspetto,  di  rilevanza  penale  (nonostante  la
 rilevantissima  entita'  dell'opera,  che  comporta indubbiamente una
 trasformazione urbanistica del territorio);
   Osservato  che,  pertanto,  puo'   dubitarsi   della   legittimita'
 costituzionale  del citato art. 5 l.reg.sic. n. 37/1985, in relazione
 all'art. 25 della  Costituzione  (che  sancisce  il  principio  della
 riserva di legge statale in materia penale), in quanto nel momento in
 cui  sottrae  al  regime  della  concessione  opere  che vi sarebbero
 sottoposte in base alla legge nazionale rende penalmente  irrilevanti
 fatti che in base a quest'ultima costituirebbero reato;
   Ritenuto  che la lesione delle attribuzioni riservate allo Stato in
 materia penale sussiste anche quando il legislatore  regionale  renda
 lecita  una  attivita'  che  dalla  legge  dello stato e' considerata
 passibile  di  sanzione  penale  (c.f.r.  Corte   costituzionale   n.
 179/1986; n. 79/1977; n. 58/59; n. 1029/1988);
   Rilevato  che  la  potesta'  esclusiva  della  regione siciliana in
 materia di urbanistica (art. 14  lett.  f  dello  statuto)  non  puo'
 spingersi  sino  a sottrarre al regime della concessione opere che vi
 sono sottoposte in base alla legge nazionale, non potendosi  ritenere
 che  l'art. 1 della legge n. 10 del 1977 contenga una norma in bianco
 (tant'e' che la stessa legge nazionale indica espressamente di  volta
 in  volta le opere non soggette a concessione: legge n. 457/1978 e n.
 94/1982);
   Atteso che, sotto altro profilo, la disposizione regionale in esame
 confligge anche con l'art. 3 della Costituzione  in  quanto  viene  a
 creare,  pur nell'omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, una
 diversita' di trattamento tra i cittadini (sottraendo  alla  sanzione
 penale  quelli  che nel territorio della regione siciliana realizzano
 senza concessione opere prefabbricate ad una elevazione  non  adibite
 ad  uso  abitativo),  non  sorretta  da  ragionevoli  giustificazioni
 collegabili a particolari aspetti  urbanistici  del  territorio  o  a
 peculiari esigenze dell'industria o dell'agricoltura;
   Considerato   che,   in   conclusione,  la  predetta  questione  di
 legittimita'  costituzionale  in  base  alle  esposte  considerazioni
 appare  non  manifestamente infondata e rilevante nel giudizio de quo
 dovendosi  fare  applicazione  della  norma  regionale  in  esame  in
 riferimento alla contestata costruzione del capannone prefabbricato;