IL PRETORE
   Nello sciogliere la riserva  formulata  all'udienza  del  7  giugno
 1996,  nelle  cause  riunite  promosse con ricorso   ex art. 22 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689 da Allegranzi  Mario,  con  l'avv.  F.
 Brusa di Venezia-Mestre e l'avv. B. Tomasini di Pordenone per mandato
 a  margine  dei  ricorsi,  contro  Unita'  sanitaria locale n. 9 "Del
 Sanvitese" e contro il comune di San Vito  al  Tagliamento,  entrambi
 non costituitisi, emana la seguente ordinanza.
   Con  ricorso  ex  art.  22  legge n. 689 del 1981, depositato nella
 cancelleria della  pretura  circondariale  di  Pordenone  in  data  3
 ottobre  1994,  il  rag.  Mario Allegranzi, in proprio e quale legale
 rappresentante della  omonima  ditta  obbligata  solidale,  proponeva
 opposizione  avverso l'ordinanza-ingiunzione emesso dalla U.S.L. n. 9
 "Del Sanvitese" - Settore igiene pubblica - n. 3/1994  del  9  maggio
 1994  con  la  quale  gli  veniva  comminata a titolo di obbligato in
 solido sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 28, 30 e
 36, siccome puniti dall'art.  44, della legge 4 luglio 1967, n.  580,
 in  relazione al d.m. 27 settembre 1967 perche', quale titolare della
 omonima ditta di vendita  all'ingrosso  di  alimentari  con  sede  in
 Cordignano (Treviso), "... commercializzato pasta alimentare prodotta
 e  confezionata da altre ditte, contenente ingredienti non consentiti
 (aglio  e  prezzemolo)  dalle  vigenti  disposizioni  di   legge   ed
 evidenziati  in etichetta, rinvenuta esposta per la vendita presso la
 ditta "Pastificio La Casalinga" corrente in San Vito  al  Tagliamento
 (Pordenone)   ...",   cosi'   contestato  il  fatto  nel  verbale  di
 accertamento dei N.A.S. di Udine n. 888/6-10 "P" del  16  marzo  1994
 cui l'ordinanza opposta faceva espresso riferimento.
   Analogo  ricorso  proponeva  in  data  31 ottobre 1994 l'Allegranzi
 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1267 del   26 luglio  1994  emessa
 nei  suo confronti dal sindaco del comune di San Vito al Tagliamento,
 con la quale gli veniva applicata diversa sanzione amministrativa per
 la violazione degli artt. 4 e 18 del d.lvo 27 gennaio 1992, n.    109
 per avere (v. verbale di accertamento dei N.A.S. di Udine n.  888/6-5
 "P"  del  16  marzo  1994  espressamente  richiamato dall'ordinanza),
 commercializzato pasta alimentare prodotta e  confezionata  da  altre
 ditte,  recante in etichetta denominazioni di fantasia in luogo della
 denominazione di vendita prevista per  quel  prodotto  da  specifiche
 disposizioni di legge e da usi e consuetudini.
   Depositati  gli  atti  relativi  alle ordinanze impugnate, le cause
 venivano riunite all'udienza del 6 novembre 1994, ed era disposta  la
 sospensione dell'esecutivita' dei provvedimenti impugnati.
   All'udienza  del  3  ottobre  1995  acquisiti  nel frattempo alcuni
 documenti offerti dalla ricorrente, veniva esaminato  il  maresciallo
 Paolo   Dazzan,  appartenente  ai  N.A.S.,  che  aveva  eseguito  gli
 accertamenti presso il punto vendita  "Pastificio  La  Casalinga"  di
 Catto  Luigi  di  San  Vito al Tagliamento (Pordenone) dove era stato
 commercializzato l'alimento.
   Come emerge dalla deposizione testimoniale e dal  rapporto  del  26
 maggio  1994 dei N.A.S., l'alimento era stato prodotto da "Pastificio
 Volpato - La Spiga S.n.c." di Venezia-Mestre  con  la  denominazione,
 riportata   in   etichetta   "Specialita'   gastronomica   alle  erbe
 aromatiche", l'etichetta (successivamente acquisita) indicava tra gli
 ingredienti l'aglio ed il prezzemolo in polvere; l'Allegranzi era  il
 grossista e il prodotto era stato ritenuto non conforme alla legge n.
 580/1967  in  quanto,  in  base  alle caratteristiche esteriori, agli
 ingredienti, al tipo di confezione, alle  modalita'  di  utilizzo  ed
 alle  indicazioni  contenute  nei  documenti  fiscali  (fattura),  si
 trattava di "... comunissima pasta alimentare secca", contenente  per
 altro  ingredienti,  quali  appunto  l'aglio  ed  il  prezzemolo, non
 consentiti dal d.m. 27  settembre  1967  (artt.  1  e  2)  richiamato
 dall'art. 30 legge citata.
   Inoltre,  con riferimento al d.lgv. n. 109/1992, si riteneva che la
 denominazione utilizzata  costituisse  "denominazione  di  fantasia",
 come  tale vietata dall'art. 4, secondo comma, laddove per l'alimento
 esisteva una denominazione di legge o comunque consuetudinaria.
   E' utile riferire come lo stesso maresciallo Dazzan, anche delegato
 del comune di San Vito a presenziare   all'udienza,  affermava:  "...
 se   il   medesimo  alimento  con  la  dicitura  "pasta  all'aglio  e
 prezzemolo" fosse stato  prodotto in un altro Paese CEE, non  saremmo
 intervenuti  sempre  che  in regola con le norme del Paese in  cui e'
 stato prodotto
  ...".
   Parte  ricorrente,  tra  l'altro,  ha  eccepito  la  illegittimita'
 costituzionale degli artt. 28, 30 e 36 della legge n. 580 del 1967 in
 quanto  idonei a creare una ingiustificata dispari di trattamento tra
 i produttori nazionali di pasta - cui si applica il divieto di  usare
 ingredienti  diversi  da  quelli espressamente consentiti dall'art. 1
 del d.m. 27 settembre 1967 in aggiunta a quelli previsti dall'art. 28
 (semola o semolato di grano duro ed acqua) e, nella specie, 31  della
 legge 580 (visto che l'alimento contiene pure "uova fresche") - e gli
 importatori  nazionali,  nonche'  gli  altri  produttori  esteri, che
 possono invece liberamente commercializzare in Italia pasta  prodotta
 con altri ingredienti.
   Il ricorrente ha invocato generale la giurisprudenza della Corte di
 giustizia  delle  Comunita'  europee  (avviata  con  la  sentenza  20
 febbraio 1979  -  Cassis  de  Diion  secondo  la  quale  un  prodotto
 realizzato  in conformita' alla legislazione di uno Stato membro deve
 poter essere liberamente commercializzato in ogni altro Stato  membro
 sempreche'  non  vi  ostino  ragioni di tuela del consumatore o altre
 esigenze di carattere imperativo; ed in particolare  la  sentenza  14
 luglio  1988  della Corte di giustizia, con la quale veniva affermato
 il principio secondo cui "l'estensione ai prodotti  importati  di  un
 divieto  di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela
 di grano tenero e di grano duro, come quello  contenuto  nella  legge
 italiana  sulle paste alimentari, e' incompatibile con gli artt. 30 e
 36 del trattato CEE".
   Sulla base di tali pronunce il ricorrente ha affermato il carattere
 meramente  protezionstico  del  divieto  contenuto  nella   normativa
 denunciata.
   Ritiene  il  pretore  che la questione sollevata dal ricorrente sia
 infondata e rilevante nel giudizio incorso (quanto meno in  relazione
 all'opposizione   avverso   l'ordinanza   emessa   dalla  U.S.L.  per
 violazione della normativa in tema di pasta alimentare).