IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza
 nella causa iscritta al n.  31/1996  del  r.g.  promossa  da  Germano
 Pasqua  Maria,  Ruiu  Salvatorica,  Crocco  Antioco, Cadoni Paolino e
 Capra Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e
 Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Marcello Caletti e Caterina Pericu.
   Premesso e ricordato:
     che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa  era  stata  presa  a
 riserva sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da
 parte attrice, concernente l'art. 3, ducentoquarantesimo comma, della
 legge  28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996,
 n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24,  42,  53,  102,  113  della
 Costituzione;
     che  all'udienza  del  15  maggio  1996 fissata per sciogliere la
 riserva  e  per  dare  eventualmente   lettura   dell'ordinanza,   il
 procuratore  dell'ENEL  chiedeva  ed  otteneva, senza opposizione del
 procuratore di parte attrice, di poter  dedurre  sulla  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata da controparte;
     che  il  giudice  di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la
 causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.