IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nella causa iscritta al n. 31/1996 del r.g. promossa da Germano Pasqua Maria, Ruiu Salvatorica, Crocco Antioco, Cadoni Paolino e Capra Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Caletti e Caterina Pericu. Premesso e ricordato: che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa era stata presa a riserva sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da parte attrice, concernente l'art. 3, ducentoquarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 della Costituzione; che all'udienza del 15 maggio 1996 fissata per sciogliere la riserva e per dare eventualmente lettura dell'ordinanza, il procuratore dell'ENEL chiedeva ed otteneva, senza opposizione del procuratore di parte attrice, di poter dedurre sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da controparte; che il giudice di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.