IL TRIBUNALE Premesso che nell'odierno procedimento il presidente del collegio, in veste di giudice per le indagini preliminari, ha emesso in data 26 luglio 1995 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Uccello Corradina, coimputata di Carpinteri Francesco, oggi a giudizio innanzi a questo tribunale per il medesimo reato previsto dagli artt. 61 n. 5 e 11 c.p., 110, 519 c.p., 61 n. 2, 110, 614 c.p.; Ritenuto che sulla scorta delle recenti pronunce della Corte costituzionale n. 432 del 1995 e 131 del 1996, che hanno stabilito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alle funzioni di giudizio sia del g.i.p. che ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, sia del giudice che come componente del tribunale del riesame o del tribunale dell'appello, si sia pronunciato sui gravi indizi di colpevolezza, a giudizio di questo tribunale deve ritenersi parimenti l'incompatibilita' a comporre il collegio nella fase dibattimentale anche del g.i.p. che ha adottato misura cautelare custodiale nei confronti del concorrente del medesimo reato. Infatti l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, seppure relativo a soggetto diverso, postula una preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti. Tale valutazione non puo' non riflettersi sulla serenita' e imparzialita' del giudice, condizionando l'impostazione e l'esito del giudizio e radica pertanto un motivo di incompatibilita' con la Costituzione per contrasto con i principi di uguaglianza art. 3, inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado del procedimento, art. 24 secondo comma di presunzione di non colpevolezza, art. 27 secondo comma.