IL TRIBUNALE
   Premesso  che nell'odierno procedimento il presidente del collegio,
 in veste di giudice per le indagini preliminari, ha emesso in data 26
 luglio 1995 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei  confronti
 di  Uccello  Corradina,  coimputata  di  Carpinteri Francesco, oggi a
 giudizio innanzi a questo tribunale per il  medesimo  reato  previsto
 dagli artt. 61 n. 5 e 11 c.p., 110, 519 c.p., 61 n. 2, 110, 614 c.p.;
   Ritenuto  che  sulla  scorta  delle  recenti  pronunce  della Corte
 costituzionale n. 432 del 1995 e 131 del 1996,  che  hanno  stabilito
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34  secondo comma c.p.p.
 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  alle  funzioni  di
 giudizio sia del g.i.p. che ha emesso ordinanza di custodia cautelare
 in  carcere,  sia  del  giudice che come componente del tribunale del
 riesame o del tribunale dell'appello, si sia  pronunciato  sui  gravi
 indizi di colpevolezza, a giudizio di questo tribunale deve ritenersi
 parimenti  l'incompatibilita'  a  comporre  il  collegio  nella  fase
 dibattimentale anche del g.i.p.   che ha  adottato  misura  cautelare
 custodiale  nei confronti del concorrente del medesimo reato. Infatti
 l'accertamento della sussistenza dei gravi  indizi  di  colpevolezza,
 seppure   relativo   a  soggetto  diverso,  postula  una  preliminare
 valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie  concorsuale
 necessariamente riferiti a tutti i concorrenti.
   Tale  valutazione  non  puo'  non  riflettersi  sulla  serenita'  e
 imparzialita' del giudice, condizionando l'impostazione e l'esito del
 giudizio e radica pertanto  un  motivo  di  incompatibilita'  con  la
 Costituzione  per  contrasto  con  i  principi di uguaglianza art. 3,
 inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado  del  procedimento,
 art.  24  secondo  comma  di presunzione di non colpevolezza, art. 27
 secondo comma.