IL PRETORE
   Ritenuto:
     che  con   il   ricorso   introduttivo   il   Sindacato   Confsal
 Metalmeccanici,  che  non  ha sottoscritto il contratto collettivo di
 lavoro del 9 luglio 1994, eccepisce  l'illegittimita'  costituzionale
 degli  artt.  19  e  26  della  legge  n. 300/1970 nella loro attuale
 formulazione (conseguente all'esito del referendum ed  al  successivo
 d.P.R  28  luglio 1995, n.  312) ritenuta incompatibile con gli artt.
 39 e 3 della Costituzione;
     che, in relazione all'art. 19, il pretore di Milano dott. Curcio,
 pronunciando con ordinanza 27-28 novembre 1995 n. 11263 in causa Flmu
 contro Fiat Auto s.p.a. e su eccezioni identiche a  quelle  sollevate
 in  questa  sede,  ha  ritenuto non manifestamente infondata, la sola
 eccezione relativa all'art. 19,  respingendo  invece  il  ricorso  in
 relazione  all'art.  26,  ed  ha quindi trasmesso gli atti alla Corte
 costituzionale per la decisione in parte qua;
     che questo pretore, condividendo integralmente i  motivi  esposti
 nella  citata  ordinanza  di rimessione 27-28 novembre 1995 n. 11263,
 cui e' pertanto sufficiente rinviare, rileva tuttavia:
      1)  il  dubbio  di  costituzionalita'  espresso   nella   citata
 ordinanza  di  rimessione e' essenzialmente basato sul rilievo che la
 decisiva valorizzazione, a fini rappresentativi, della sottoscrizione
 dei contratti collettivi da parte delle organizzazioni  sindacali  si
 tradurrebbe  nel  conferimento  al  datore  di lavoro di una facultas
 eligendi in ordine all'individuazione delle controparti contrattuali;
      2) sull'identico presupposto sembra  fondarsi  l'art.  26,  dove
 analoga  rilevanza  e' attribuita alla sottoscrizione contrattuale in
 ordine alla percezione dei tributi;
      3) sembra pertanto che la questione di  legittimita',  ravvisata
 con   riferimento   all'art.   19  della  legge  n.  300/1970,  sorga
 necessariamente anche in ordine all'art. 26 della  stessa  legge,  in
 relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
   Ritiene   pertanto  questo  pretore  non  manifestamente  infondata
 l'eccezione  di  incostituzionalita'   cosi'   come   sollevata   dal
 ricorrente  in  ordine  agli  art.  19  e  26  legge n. 300/1970, con
 conseguente necessita' di sospendere il presente giudizio e rimettere
 gli atti alla Corte costituzionale,  peraltro  gia'  investita  della
 questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge citata.