IL PRETORE Ritenuto: che con il ricorso introduttivo il Sindacato Confsal Metalmeccanici, che non ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro del 9 luglio 1994, eccepisce l'illegittimita' costituzionale degli artt. 19 e 26 della legge n. 300/1970 nella loro attuale formulazione (conseguente all'esito del referendum ed al successivo d.P.R 28 luglio 1995, n. 312) ritenuta incompatibile con gli artt. 39 e 3 della Costituzione; che, in relazione all'art. 19, il pretore di Milano dott. Curcio, pronunciando con ordinanza 27-28 novembre 1995 n. 11263 in causa Flmu contro Fiat Auto s.p.a. e su eccezioni identiche a quelle sollevate in questa sede, ha ritenuto non manifestamente infondata, la sola eccezione relativa all'art. 19, respingendo invece il ricorso in relazione all'art. 26, ed ha quindi trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in parte qua; che questo pretore, condividendo integralmente i motivi esposti nella citata ordinanza di rimessione 27-28 novembre 1995 n. 11263, cui e' pertanto sufficiente rinviare, rileva tuttavia: 1) il dubbio di costituzionalita' espresso nella citata ordinanza di rimessione e' essenzialmente basato sul rilievo che la decisiva valorizzazione, a fini rappresentativi, della sottoscrizione dei contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali si tradurrebbe nel conferimento al datore di lavoro di una facultas eligendi in ordine all'individuazione delle controparti contrattuali; 2) sull'identico presupposto sembra fondarsi l'art. 26, dove analoga rilevanza e' attribuita alla sottoscrizione contrattuale in ordine alla percezione dei tributi; 3) sembra pertanto che la questione di legittimita', ravvisata con riferimento all'art. 19 della legge n. 300/1970, sorga necessariamente anche in ordine all'art. 26 della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione; Ritiene pertanto questo pretore non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' cosi' come sollevata dal ricorrente in ordine agli art. 19 e 26 legge n. 300/1970, con conseguente necessita' di sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, peraltro gia' investita della questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge citata.