IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2187/1987
 proposto dal sig. Gennari Filippo Attilio,  rappresentato  e  difeso,
 nell'atto  introduttivo  del  presente  giudizio,  dall'avv.  Gaetano
 Jacono, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Collina
 n. 36, nonche' (da ultimo) dagli avv.ti Francesco Ciccotti  e  Sabina
 Ciccotti,  presso  i quali ha eletto domicilio, in Roma, via Lucrezio
 Caro n. 62 contro il Ministero della difesa, in persona del  Ministro
 pro-tempore,   costituitosi   in  giudizio,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  domicilia
 in   Roma,   via   dei   Portoghesi  n.  12  per  l'annullamento  del
 provvedimento del Ministero della  difesa  in  data  31  marzo  1987,
 protocollo n. 3153/37553 SAS comunicato in data 5 maggio 1987, con il
 quale  si  disponeva  la  cessazione  dal  servizio  continuativo del
 ricorrente, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, nonche'  degli
 atti connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data per  letta  alla  pubblica  udienza  del  15  aprile  1996  la
 relazione del cons. Giancarlo Tavarnelli;
   Udito altresi' l'avv.to Ciccotti per il ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  ricorrente,  sig.  Gennari  Filippo  Attilio,  vice  brigadiere
 dell'Arma dei Carabinieri, con il presente ricorso depositato  il  21
 luglio   1987,  ha  impugnato,  unitamente  agli  atti  connessi,  il
 provvedimento in epigrafe, con  cui  il  Ministero  della  difesa  ha
 determinato  la  sua  cessazione dal servizio continuativo per scarso
 rendimento, ai sensi degli artt. 12, lettera c), e 17 della legge  18
 ottobre 1961 n. 1168, deducendo i seguenti motivi:
     A)  Violazione  di legge, in quanto l'allontanamento dal servizio
 del ricorrente, che sarebbe avvenuto senza motivare il  provvedimento
 e  senza  dar  modo  al  dipendente  di  poter  negare o contestare i
 presupposti del provvedimento stesso, oltre a essere in contrasto con
 la vigente normativa che  disciplina  la  perdita  dei  requisiti  in
 materia  di  stato  militare  (art. 64, r.d.-l. n. 744/1938; art. 40,
 legge n. 599/1954; art. 12, legge n. 1168/1961),  configurerebbe  una
 aperta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     B)  Carenza di motivazione e contraddittorieta' del provvedimento
 perche' il riferimento all'art. 12 legge n. 1168/1961 assumerebbe  le
 caratteristiche di una formula di stile predisposta senza riferimento
 al  concreto  comportamento  del  ricorrente  che  avrebbe  svolto il
 servizio con dedizione  e  senza  aver  mai  subito  alcuna  sanzione
 disciplinare;
     C)  Eccesso  di  potere, in quanto il provvedimento sarebbe stato
 assunto in base a circostanze estranee a quelle previste dalla  legge
 e  forse  per  ritorsione  alle  continue  domande  di  trasferimento
 presentate dal ricorrente negli ultimi due anni.
   L'Avvocatura generale dello Stato,  costituitasi  in  giudizio  per
 resistere  al  ricorso proposto avverso il Ministero della difesa, ha
 depositato gli atti del procedimento conclusosi con il  provvedimento
 impugnato.
   La  domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato e' stata
 respinta con  ordinanza  n.  1049/1987  della  I  sezione  di  questo
 tribunale.
   La  difesa  del  ricorrente  ha  puntualizzato  le proprie tesi con
 memoria depositata il 4 aprile 1996.
                             D i r i t t o
   Il ricorso ha per oggetto l'impugnativa del provvedimento  in  data
 31  marzo  1987 con il quale il Ministero della Difesa ha determinato
 la cessazione dal servizio continuativo nell'Arma dei Carabinieri del
 vice brigadiere Gennari Filippo  Attilio  per  scarso  rendimento  ai
 sensi  degli  artt. 12, lettera c), e 17 della legge 18 ottobre 1961,
 n. 1168. Si tratta di norme contenute nel titolo secondo (Militari di
 truppa in servizio continuativo) applicabili anche alla categoria  di
 personale  cui  appartiene il ricorrente (vice brigadiere in servizio
 continuativo) a norma  dell'art.  44,  comma  secondo,  della  stessa
 legge.
   Le  richiamate  disposizioni,  che  non  prevedono nessuna forma di
 partecipazione del  carabiniere  interessato  al  procedimento,  sono
 formulate  in modo sostanzialmente conforme alla norma, disciplinante
 la dispensa dal servizio permanente del "sottufficiale che dia scarso
 rendimento", contenuta nell'art. 33 della legge  31  luglio  1954  n.
 599   (Stato   dei   sottufficiali   dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica), dichiarato costituzionalmente  illegittimo  "nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  al  sottufficiale  proposto per la
 dispensa dal servizio sia assegnato un termine  per  presentare,  ove
 creda,  le  proprie osservazioni e sia data la possibilita' di essere
 sentito personalmente" (Sentenza Corte cost. n. 126 del  5-14  aprile
 1995).
   In  tale  occasione  la  Corte  ha  osservato  che  la questione di
 costituzionalita' sollevata dal giudice remittente assumeva rilevanza
 per il canone tempus regit actum, tenuto conto che nella  fattispecie
 il  procedimento si era concluso in una data anteriore all'emanazione
 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosicche' il giudice  non  avrebbe
 potuto  risolvere  la  controversia  utilizzando  i criteri stabiliti
 nell'indicata legge in  materia  di  procedimento  amministrativo  e,
 particolarmente, quelli che la giurisprudenza ha desunto dall'art. 7,
 allorche' ha affermato che "l'avviso di procedimento in esso previsto
 deve  precedere  ogni provvedimento idoneo a incidere sulla posizione
 del soggetto interessato all'azione della  pubblica  amministrazione,
 atteggiandosi   a   requisito   di   legittimita'  del  provvedimento
 conclusivo".
   Considerato che nel caso in esame la conclusione  del  procedimento
 e'  avvenuta  in  data anteriore all'entrata in vigore della legge n.
 241/1990 il Collegio ritiene che, in base ai principi affermati nella
 citata decisione della Corte n. 126/1995, sia certamente rilevante  e
 non   manifestamente   infondata   la   questione  di  illegittimita'
 costituzionale  della  norma  risultante   dal   combinato   disposto
 dell'art.  12, lett.  c) e 17 della cit. legge n. 1168/1961, sotto il
 profilo del possibile  contrasto  con  i  criteri  di  uguaglianza  e
 ragionevolezza   di   cui   all'art.      3   e   di  buon  andamento
 dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.  Cio'  in
 quanto   anche   tale  norma  presenta  quella  carenza  di  garanzie
 procedimentali a presidio della difesa  che  la  Corte  ha  ravvisato
 nell'art.  33  della  legge  n.  599/1954, dichiarandola lesiva degli
 anzidetti criteri di ordine costituzionale, poiche'  essa  comportava
 una  discriminazione dei sottufficiali rispetto agli impiegati civili
 dello Stato che non  poteva  trovare  giustificazione  nel  peculiare
 status  dei  militari e privava la stessa amministrazione militare di
 strumenti  idonei   alla   migliore   utilizzazione   delle   risorse
 professionali.
   Il  Collegio  ritiene  opportuno  precisare  che  e'  a  suo parere
 irrilevante  sulla  predetta  questione  di  incostituzionalita'   la
 modifica  apportata  dall'art.  9 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
 che ha  sostituito  le  parole  "scarso  rendimento",  previste  alla
 lettera  c) del cit.  art. 12, secondo comma, legge n. 1168/1961, con
 le  parole  "scarso  rendimento,  nonche'  gravi  reiterate  mancanze
 disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore".
   In  relazione a quanto sopra il Collegio ritiene di dover rimettere
 la  questione  di  incostituzionalita',  nei  termini  in  precedenza
 delineati, all'esame della Corte costituzionale.