IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2187/1987 proposto dal sig. Gennari Filippo Attilio, rappresentato e difeso, nell'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Gaetano Jacono, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Collina n. 36, nonche' (da ultimo) dagli avv.ti Francesco Ciccotti e Sabina Ciccotti, presso i quali ha eletto domicilio, in Roma, via Lucrezio Caro n. 62 contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa in data 31 marzo 1987, protocollo n. 3153/37553 SAS comunicato in data 5 maggio 1987, con il quale si disponeva la cessazione dal servizio continuativo del ricorrente, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, nonche' degli atti connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 15 aprile 1996 la relazione del cons. Giancarlo Tavarnelli; Udito altresi' l'avv.to Ciccotti per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente, sig. Gennari Filippo Attilio, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, con il presente ricorso depositato il 21 luglio 1987, ha impugnato, unitamente agli atti connessi, il provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero della difesa ha determinato la sua cessazione dal servizio continuativo per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 12, lettera c), e 17 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, deducendo i seguenti motivi: A) Violazione di legge, in quanto l'allontanamento dal servizio del ricorrente, che sarebbe avvenuto senza motivare il provvedimento e senza dar modo al dipendente di poter negare o contestare i presupposti del provvedimento stesso, oltre a essere in contrasto con la vigente normativa che disciplina la perdita dei requisiti in materia di stato militare (art. 64, r.d.-l. n. 744/1938; art. 40, legge n. 599/1954; art. 12, legge n. 1168/1961), configurerebbe una aperta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; B) Carenza di motivazione e contraddittorieta' del provvedimento perche' il riferimento all'art. 12 legge n. 1168/1961 assumerebbe le caratteristiche di una formula di stile predisposta senza riferimento al concreto comportamento del ricorrente che avrebbe svolto il servizio con dedizione e senza aver mai subito alcuna sanzione disciplinare; C) Eccesso di potere, in quanto il provvedimento sarebbe stato assunto in base a circostanze estranee a quelle previste dalla legge e forse per ritorsione alle continue domande di trasferimento presentate dal ricorrente negli ultimi due anni. L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso proposto avverso il Ministero della difesa, ha depositato gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato. La domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato e' stata respinta con ordinanza n. 1049/1987 della I sezione di questo tribunale. La difesa del ricorrente ha puntualizzato le proprie tesi con memoria depositata il 4 aprile 1996. D i r i t t o Il ricorso ha per oggetto l'impugnativa del provvedimento in data 31 marzo 1987 con il quale il Ministero della Difesa ha determinato la cessazione dal servizio continuativo nell'Arma dei Carabinieri del vice brigadiere Gennari Filippo Attilio per scarso rendimento ai sensi degli artt. 12, lettera c), e 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168. Si tratta di norme contenute nel titolo secondo (Militari di truppa in servizio continuativo) applicabili anche alla categoria di personale cui appartiene il ricorrente (vice brigadiere in servizio continuativo) a norma dell'art. 44, comma secondo, della stessa legge. Le richiamate disposizioni, che non prevedono nessuna forma di partecipazione del carabiniere interessato al procedimento, sono formulate in modo sostanzialmente conforme alla norma, disciplinante la dispensa dal servizio permanente del "sottufficiale che dia scarso rendimento", contenuta nell'art. 33 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilita' di essere sentito personalmente" (Sentenza Corte cost. n. 126 del 5-14 aprile 1995). In tale occasione la Corte ha osservato che la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice remittente assumeva rilevanza per il canone tempus regit actum, tenuto conto che nella fattispecie il procedimento si era concluso in una data anteriore all'emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosicche' il giudice non avrebbe potuto risolvere la controversia utilizzando i criteri stabiliti nell'indicata legge in materia di procedimento amministrativo e, particolarmente, quelli che la giurisprudenza ha desunto dall'art. 7, allorche' ha affermato che "l'avviso di procedimento in esso previsto deve precedere ogni provvedimento idoneo a incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, atteggiandosi a requisito di legittimita' del provvedimento conclusivo". Considerato che nel caso in esame la conclusione del procedimento e' avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 241/1990 il Collegio ritiene che, in base ai principi affermati nella citata decisione della Corte n. 126/1995, sia certamente rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale della norma risultante dal combinato disposto dell'art. 12, lett. c) e 17 della cit. legge n. 1168/1961, sotto il profilo del possibile contrasto con i criteri di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Cio' in quanto anche tale norma presenta quella carenza di garanzie procedimentali a presidio della difesa che la Corte ha ravvisato nell'art. 33 della legge n. 599/1954, dichiarandola lesiva degli anzidetti criteri di ordine costituzionale, poiche' essa comportava una discriminazione dei sottufficiali rispetto agli impiegati civili dello Stato che non poteva trovare giustificazione nel peculiare status dei militari e privava la stessa amministrazione militare di strumenti idonei alla migliore utilizzazione delle risorse professionali. Il Collegio ritiene opportuno precisare che e' a suo parere irrilevante sulla predetta questione di incostituzionalita' la modifica apportata dall'art. 9 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, che ha sostituito le parole "scarso rendimento", previste alla lettera c) del cit. art. 12, secondo comma, legge n. 1168/1961, con le parole "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore". In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalita', nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.