IL PRETORE Nel procedimento penale n. 1062/1995 r.g. a carico di Florioli Guido, imputato del reato di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ritiene di sollevare, su istanza della difesa, la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 16, lett. c), legge 16 aprile 1987, n. 183. La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto, previa valutazione della non evidenza di una causa di immediato proscioglimento. Osserva infatti il pretore: che l'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203/1988, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; che l'intero d.P.R. n. 203/1988 e' stato emanato dal Governo sulla base della delega concessagli dalle camere con legge 16 aprile 1987, n. 183; che la predetta legge, all'art. 16, lett. c), nel consentire al Governo la previsione di sanzioni penali per le violazioni alla emananda normativa, indicava espressamente il tipo e i limiti delle sanzioni ("... ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni o .... arresto fino a tre anni"); che mentre l'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203/1988 prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, la delega consentiva la previsione della sola pena alternativa; che il trattamento sanzionatorio previsto e' palesemente piu' grave di quello consentito.