IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  n.  1062/1995  r.g. a carico di Florioli
 Guido, imputato del reato di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R.
 24 maggio 1988, n.  203,  ritiene  di  sollevare,  su  istanza  della
 difesa,  la  questione  di legittimita' costituzionale di tale norma,
 per violazione degli artt. 76 e 77 della  Costituzione  in  relazione
 all'art. 16, lett. c), legge 16 aprile 1987, n. 183.
   La  questione  appare  rilevante  ai fini della decisione in quanto
 incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso
 concreto, previa valutazione della  non  evidenza  di  una  causa  di
 immediato proscioglimento.
   Osserva infatti il pretore:
     che  l'art.  24,  comma primo, del d.P.R. n. 203/1988, prevede la
 pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda;
     che l'intero d.P.R. n. 203/1988  e'  stato  emanato  dal  Governo
 sulla  base della delega concessagli dalle camere con legge 16 aprile
 1987, n. 183;
     che la predetta legge, all'art. 16, lett. c), nel  consentire  al
 Governo  la  previsione  di  sanzioni  penali  per le violazioni alla
 emananda normativa, indicava espressamente il tipo e i  limiti  delle
 sanzioni  ("...  ammenda  da lire cinquecentomila a lire duemilioni o
 .... arresto fino a tre anni");
     che mentre l'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203/1988 prevede
 la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, la  delega  consentiva
 la previsione della sola pena alternativa;
     che  il  trattamento  sanzionatorio  previsto e' palesemente piu'
 grave di quello consentito.