IL PRETORE
   A scioglimento della riserva, osserva quanto segue: i signori Rossi
 Mario  e  Rossi  Bruno,  e la Rossi Mario e C. S.n.c., hanno proposto
 opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa  dal  direttore  regionale
 dell'ambiente  n.  AMB/447-UD/CAV/60 d.d. 12 marzo 1996, con la quale
 veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di L.  38.514.700  per
 violazione  delle  prescrizioni del decreto autorizzativo degli scavi
 nella cava denominata "Koul Troten" in comune di Paluzza,  violazione
 sanzionata   dall'art.   20,   lett.   a),   della   legge  regionale
 Friuli-Venezia Giulia n. 35/1986, come modificato dall'art. 11  della
 legge regionale n. 25/1992, con pagamento di una somma pari al valore
 del materiale scavato in eccedenza.
   Il  procuratore  degli opponenti ha sottoposto al pretore il dubbio
 sulla legittimita' costituzionale di tale normativa regionale,  nella
 parte in cui esclude il pagamento in misura ridotta, in contrasto con
 il  principio  generale  di  cui  all'art. 16 della legge n. 689/1991
 (recepito anche nella legge regionale n.  1/1984  che  disciplina  in
 generale il procedimento per le violazioni amministrative prevista da
 leggi regionali).
   Questo pretore, letti gli atti e le memorie presentate dalle parti,
 ritiene  fondato il dubbio di legittimita' dell'art. 20, comma primo,
 lett. a), della legge regionale 18 agosto  1986,  n.  35,  sostituito
 dall'art.11 della legge regionale n. 25 del 27 agosto 1992, in quanto
 esclude  per  la  sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie
 concreta, la facolta' del pagamento in misura ridotta.
   Tale  esclusione appare infatti contrastante con il principio posto
 dalla legge n. 689/1981, art. 16,  che  prevede,  in  generale,  tale
 possibilita'  per  il  trasgressore,  indicando  a tale fine anche il
 criterio del pagamento piu' favorevole tra il terzo del massimo e  il
 doppio del minimo della sanzione edittale.
   Tale   principio,   come   affermato  dalle  sentenze  della  Corte
 costituzionale n. 187/1996 e n.  152/1995,  si  impone,  per  effetto
 dell'art.  117  della  Costituzione,  quale  principio generale della
 materia riservata alla  potesta'  legislativa  della  regione  (nella
 fattispecie la materia delle cave) al legislatore regionale.
   E'  ben  vero  che  le  fattispecie gia' sottoposte al vaglio della
 Corte  costituzionale  concernevano  l'applicabilita'  del  principio
 sopra  riportato  (pagamento in misura ridotta con facolta' di scelta
 del parametro piu' favorevole) a sanzioni previste con  l'indicazione
 del  solo  massimo  edittale  ("...  fino  a  ...")  e non a sanzioni
 proporzionali com'e' invece nella fattispecie che ci occupa. Si  pone
 pertanto   una   questione   di  rilevanza  dell'eventuale  vizio  di
 illegittimita' della norma impugnata.
   Ritiene questo giudice che la questione sollevata sia rilevante nel
 giudizio in quanto appare non contestabile  che  anche  nel  caso  di
 sanzione  proporzionale  sia  tecnicamente  possibile il pagamento in
 misura ridotta, essendosi chiaramente espressa al riguardo  la  Corte
 di   cassazione,   che   ha  individuato  lo  strumento  da  adottare
 nell'"offerta  del  pagamento  di  una  somma   pari   a   un   terzo
 dell'ammontare  della  sanzione",  (Cass.  1  aprile  1992,  n. 3924)
 naturalmente dopo la determinazione della  sua  base  di  calcolo  in
 riferimento  alla  misura  del  "fatto"  e  cioe',  ad esempio, della
 quantita' del materiale scavato.
   Sul piano processuale, cio' comporterebbe l'accertamento  che  agli
 opponenti, e' stato, per volonta' del legislatore regionale, impedito
 l'esercizio  della facolta' del pagamento in misura ridotta a seguito
 della contestazione della violazione.
   Tale eventuale vizio  della  procedura,  attinendo  ai  diritti  di
 difesa  del  cittadino trasgressore, inficia di nullita', a parere di
 questo  giudice,  gli  atti  successivi  del  procedimento  e  quindi
 l'ordinanza opposta, con eventuale accoglimento delle opposizioni.
   Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalita'
 nei termini specificati, dalla risoluzione della questione dipendendo
 l'esito del presente giudizio.