Il Tribunale Amministrativo Regionale
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio  del
 18  giugno  1996,  sul  ricorso  n.  2059/96 proposto da Lu yi Schou,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Giovanni  Bosi  ed  elettivamente
 domiciliato  presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini n. 15;
 contro la prefettura di Firenze, in persona del prefetto pro-tempore,
 rappresentata e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
 presso  la  quale  e'  domiciliata  ex  lege  in  Firenze,  via degli
 Arazzieri  n.  4;   per   l'annullamento   previa   sospensione   del
 provvedimento  prefettizio  28  maggio 1996, n. 136/96, di espulsione
 dal territorio nazionale;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'Avvocatura
 distrettuale dello Stato per l'amministrazione intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito il relatore dott. Giampaolo Massacesi;
   Uditi,  altresi',  per  le  parti  gli  avv.ti  G.  Bosi e P. Pinna
 (avvocato dello Stato);
   Premesso:
     che il ricorso e' rivolto contro il provvedimento prefettizio  28
 maggio  1996,  n. 136/96, notificato nella stessa data, di espulsione
 dal territorio nazionale. Nel ricorso e' proposta  anche  domanda  di
 sospensione del provvedimento impugnato;
     che il ricorrente deduce:
      1) di avere proposto nel termine domanda di regolarizzazione per
 offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.l. 17 maggio 1996, n. 269,
 allegando  alla  stessa la documentazione comprovante il possesso dei
 requisiti richiesti;
      2) che  il  provvedimento  impugnato,  e  il  relativo  atto  di
 notifica,  gli  sono  stati  consegnati in lingua italiana e inglese,
 anziche' nella lingua da lui conosciuta, cioe' il cinese;
     che nella camera di consiglio del 18  giugno  1996,  in  sede  di
 esame della istanza cautelare, il collegio rilevava la tardivita' del
 ricorso,   in   quanto   lo   stesso   era   stato   notificato  alla
 amministrazione il 5 giugno 1996, cioe' oltre  il  termine  di  sette
 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 28 maggio 1996.
   Il  suddetto  termine  e'  stabilito  dall'art. 7-quinquies, quinto
 comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269;
     che cio'  stante  la  domanda  cautelare  avrebbe  dovuto  essere
 respinta, essendo il ricorso irricevibile per tardivita';
     che  il  collegio,  peraltro,  rilevava d'ufficio, che l'indicata
 norma, nella parte in cui stabilisce il termine di sette  giorni  per
 la impugnativa del provvedimento di espulsione, pareva contrastare;
     con  l'art.  10  Cost.,  che  garantisce agli stranieri i diritti
 civili,  tra  i  quali  deve   comprendersi   quello   della   tutela
 giurisdizionale delle situazioni soggettive; con l'art. 24 Cost., che
 assicura a tutti e quindi anche agli stranieri il diritto di agire in
 giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; con
 l'art.  113 Cost., che contro gli atti della pubblica amministrazione
 ammette   sempre  la  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli
 interessi  legittimi,  senza  operare  alcuna   discriminazione   tra
 cittadini e stranieri;
   che  il  collegio  decideva  quindi,  con  ordinanza  n.336/96,  di
 sospendere allo  stato,  il  provvedimento  impugnato;  di  sollevare
 d'ufficio, con separata ordinanza, questioni di costituzionalita' del
 menzionato  art.  7,  quinto  comma, d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, in
 parte qua;  di  rinviare,  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte
 costituzionale  la decisione definitiva sulla domanda cautelare, alla
 prima  camera  di  consiglio  successiva  alla  comunicazione   della
 decisione della Corte costituzionale;
   Considerato:
     che il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione
 di  costituzionalita' della indicata norma sul rilievo che il termine
 concesso per la  impugnativa  del  provvedimento  di  espulsione  dal
 territorio  nazionale appare eccessivamente breve, se confrontato con
 l'ordinario termine di sessanta giorni concesso per la  presentazione
 dei ricorsi alla giurisdizione amministrativa.
     che  la  brevita'  del  termine  puo'  pregiudicare il diritto di
 difesa degli interessati;
     che tale diritto puo'  essere  ulteriormente  pregiudicato  dalla
 facolta'  concessa  alla  amministrazione  dall'art.  7-sexies, terzo
 comma, decreto-legge n. 269/1996, di notificare  i  provvedimenti  di
 espulsione,  alternativamente,  in  una  lingua  conosciuta oppure in
 lingia  inglese,  francese  e  spagnola,  che  normalmente  non  sono
 conosciute  dai  destinatari  dei  provvedimenti.  Cio' e' in effetti
 accaduto nella fattispecie: il provvedimento di espulsione  e'  stato
 notificato  in lingua italiana e inglese, che il ricorrente assume di
 non essere in grado di leggere;
     che  il  collegio  ritiene,  conclusivamente,  che  la  norma  in
 questione  riconosce  allo  straniero  il  diritto  di  impugnare  il
 provvedimento di espulsione, ma  poi  gli  impone  un  termine  cosi'
 breve, da rendergli quasi impossibile l'esercizio del diritto;