IL PRETORE
   Ha  pronunciato  d'ufficio  la  seguente ordinanza, nel giudizio di
 opposizione n. 177/96 reg. Cont. promosso da  Gerard  Michel  e  soc.
 Espace  Diffusion  S.a.r.l.,  in  persona  del legale rappresentante,
 elettivamente  domiciliati  in  Aosta  presso  lo  studio   dell'avv.
 Martinet,   che  li  rappresenta  e  difende  per  mandato  in  atti,
 unitamente all'avv.  Malaguti del foro di Milano,  opponente,  contro
 il  presidente  della  Giunta  regionale della regione autonoma Valle
 d'Aosta,   rappresentato   dalla    dr.    Vuillermoz,    funzionario
 appositamente delegato, resistente.
   Con  ricorso  depositato in cancelleria, parte ricorrente proponeva
 opposizione ex art. 22, legge  1981  n.  689,  contro  l'ordinanza  -
 ingiunzione  di pagamento del presidente della Giunta regionale della
 regione autonoma Valle d'Aosta notificatale, per violazione dell'art.
 93, settimo comma, C.d.S..
   Nei termini di legge l'amministazione produceva  la  documentazione
 prescritta dall'art. 23.
   Si   costituiva   il   presidente   della  Giunta  della  R.A.V.A.,
 rappresentato da un funzionario regionale appositamente delegato.
   Precisate le conclusioni, le  parti  procedevano  alla  discussione
 della  causa.  Il  pretore  si ritirava in camera di consiglio per la
 decisione.
   L'infrazione contestata riguarda la circolazione senza che  per  il
 veicolo  fosse stata rilasciata carta di circolazione, e quindi senza
 che fosse stato immatricolato.
   Il veicolo era stato acquistato in Italia dal ricorrente, residente
 in Francia, a fine di esportazione, e circolava munito  di  carta  di
 circolazione provvisoria francese di tipo WW.
   Il veicolo e' stato confiscato.
   Afferma  parte  ricorrente che la normativa violerebbe il principio
 di  libera  circolazione  delle  merci  nella  CEE.  Il   riferimento
 normativo  sembra  inconferente,  atteso  che nel caso in esame e' in
 discussione non la circolazione intracomunitaria di  un  bene  ma  la
 circolazione su strada di un veicolo; il comportamento sanzionato non
 e'  quello  di cercare di esportare, ma quello di circolare in Italia
 in  assenza  dei  documenti   necessari   per   l'identificazione   e
 l'accertamento  di  conformita'  del  mezzo.  Che  poi  le differenti
 normative degli stati membri, limitatamente al problema in esame,  di
 immatricolazione  provvisoria  di veicoli, siano tra loro difformi, e
 la loro applicazione possa comportare,  la  necessita'  di  acquisire
 alcuni  documenti (nel caso in esame, di cui all'art. 99 C.d.S.), non
 comporta certo discriminazione di sorta.
   Sostiene l'amministrazione resistente che la carta di  circolazione
 provvisoria non sia valida per circolare in territorio italiano.
   E'   stato   contestato  l'art.  93,  settimo  comma,  C.d.S.,  nel
 presupposto che la circolaziope in possesso  di  documento  straniero
 provvisorio  equivalga alla circolazione con veicolo per il quale non
 sia stata rilasciata carta di circolazione.
   Ritiene  il  pretore  che,  in  diritto,  non  possa  interpretarsi
 estensivamente l'art. 93, settimo comma, C.d.S.
   Esiste  evidentemente  una  lacuna nel sistema di diritto italiano,
 che pero' prevede la possibilita',  all'art.  95,  di  circolare  con
 carta provvisoria, se rilasciata in Italia.
   La  Convenzione  di  Vienna  8  novembre 1968, sulla circolazione e
 segnaletica stradale, ratificata con legge  5  luglio  1995  n.  308,
 stabilisce,  all'art.  35,  che  "per  beneficiare delle disposizioni
 della  presente  convenzione,  ogni   autoveicolo   in   circolazione
 internazionale...      debba   essere   immatricolato  da  una  parte
 contraente, ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso
 di  un  certificato  valido  attestante  tale   immatricolazione...",
 all'art.  3 par. 3 afferma che "le parti saranno tenute a riconoscere
 i certificati di immatricolazione rilasciati in  conformita'  con  le
 disposizioni del capitolo III" (capitolo comprendente l'art. 35).
   Analogamente  disponeva  l'art. 18 della Convenzione di Ginevra del
 19 settembre 1949, ratificata con legge 19 maggio 1952.
   Ad avviso di chi scrive, tale convenzione imporrebbe di considerare
 legittima la circolazione di veicolo  immatricolato  in  Francia,  in
 possesso  di  carta  provvisoria  WW, come nel caso del ricorrente, e
 conseguentemente, se questa sia scaduta, di rubricare  il  fatto  non
 nella previsione dell'art. 93, ma 95 C.d.S.
   Ne'   avrebbe  rilievo  il  fatto  che  la  carta  di  circolazione
 provvisoria di cui all'art. 95 C.d.S. italiano venga emessa da organo
 dello Stato, mentre le carte provvisorie francesi vengano emesse  dal
 venditore,  garagista  o  concessionario,  su modulo fornitogli dalla
 prefettura; il fatto che la legge francese consenta  la  circolazione
 sulla base di questo solo presupposto, impone di ritenere comunque il
 veicolo formalmente regolare, ai fini della circolazione.
   La Convenzione di Vienna non e' ancora entrata in vigore in Italia,
 come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 308/95 e
 47  par.  2 della Convenzione, non essendo ancora decorsi dodici mesi
 dalla data del deposito dello strumento di ratifica,  necessariamente
 successivo al 5 luglio 1995.
   A parte il fatto che la precedente convenzione (Ginevra 1949) detta
 disposizioni   sostanzialmente   sovrapponibili,  e'  ritenuto  dalla
 dottrina  internazionalistica  che  le   convenzioni   internazionali
 ratificate   e   non   ancora   esecutive,   pur  non  avendo  valore
 nell'ordinamento  interno,  possano  essere  utilizzate  in  funzione
 ausiliaria  sul  piano  interpretativo; che cedano quindi di fronte a
 norme interne contrarie, ma possano consentire di  leggere  le  norme
 interne ambigue al fine di darne un'interpretazione il piu' possibile
 ad esso conforme.
   Questo  e', ad avviso di chi scrive, l'ipotesi nella quale si versa
 nella presente controversia.
   Non esiste norma sanzionatrice specifica per  la  circolazione  con
 documento provvisorio straniero, ma esiste norma interna che consente
 al residente di circolare con carta di circolazione provvisoria.
   Nel  dubbio  interpretativo  permanente,  s'impone la soluzione che
 rispetti il principio sancito dalla Convenzione detta,  di  reciproco
 riconoscimento  delle  rispettive  immatricolazioni, e che quindi non
 consideri il veicolo come sprovvisto di carta di circolazione.
   Se   quindi  fosse  stato  emesso  regolare  documento  provvisorio
 francese  ad  avviso  di  questo  giudice  il  ricorso   sarebbe   da
 accogliere.
   In  fatto emerge pero' che il veicolo non e' stato immatricolato in
 alcuno stato; non in Italia, ma nemmeno in  Francia.  Esso  circolava
 sulla  base  di certificato d'immatricolazione provvisoria emesso non
 dal venditore o dal costruttore, come richiede l'art. 55  dell'arrete
 5  novembre  1984, normativa francese in materia, ma dall'acquirente,
 S.a.r.l. Espace Diffusion; il che vale a dire che  il  documento  non
 era  regolare  per  la stessa legge francese. E' infatti il venditore
 che certifica la legittima provenienza ed i dati del mezzo che vende,
 ai sensi degli artt. 50 e ss. della normativa francese, detta, emette
 il certificato, e lo consegna assieme alla vettura.
   Nel caso in esame invece e' l'acquirente che emette a favore di se'
 stesso il certificato,  che  deve  quindi  considerarsi  inesistente,
 poiche' proveniente da soggetto non legittimato.
   S'imporrebbe quindi la reiezione del ricorso.
   Dall'accertamento  della  violazione consegue pero' la confisca del
 veicolo, ai sensi del settimo comma dell'art. 93 C.d.S.
   Sembra  a  questo  giudice  che  l'automatica  applicazione   della
 sanzione  amministrativa  accessoria  della confisca confligga con il
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione .
   Viola il  principio  di  ragionevolezza  perche',  determinando  un
 automatismo  tra  accertamento e confisca, non consente al giudice di
 discriminare situazioni differenti, quali  sono  la  circolazione  di
 veicolo  oggettivamente  pericoloso,  in  quanto carente di requisiti
 minimi di sicurezza, o di  veicolo  di  cui  e'  stata  accertata  la
 provenienza  delittuosa,  e  la  circolazione  di veicolo sicuramente
 suscettibile di poter ottenere autorizzazione alla  circolazione,  in
 quanto  prodotto in serie, in modo assolutamente identico da una casa
 automobilistica in centinaia di migliaia di esemplari, del  quale  il
 legittimo possesso in capo al conducente non e' in discussione.
   Viola,  ancora, il principio di ragionevolezza, perche' sanziona in
 modo irragionevolmente pesante un  comportamento  di  assai  limitata
 rilevanza sociale e giuridica.
   Poiche'  quindi  la questione appare rilevante e non manifestamente
 infondata,  sussistono  le  condizioni  per  sospendere  il  presente
 giudizio  in  attesa  della pronuncia della Corte costituzionale, cui
 vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.