IL PRETORE Ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione n. 177/96 reg. Cont. promosso da Gerard Michel e soc. Espace Diffusion S.a.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Aosta presso lo studio dell'avv. Martinet, che li rappresenta e difende per mandato in atti, unitamente all'avv. Malaguti del foro di Milano, opponente, contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentato dalla dr. Vuillermoz, funzionario appositamente delegato, resistente. Con ricorso depositato in cancelleria, parte ricorrente proponeva opposizione ex art. 22, legge 1981 n. 689, contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento del presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta notificatale, per violazione dell'art. 93, settimo comma, C.d.S.. Nei termini di legge l'amministazione produceva la documentazione prescritta dall'art. 23. Si costituiva il presidente della Giunta della R.A.V.A., rappresentato da un funzionario regionale appositamente delegato. Precisate le conclusioni, le parti procedevano alla discussione della causa. Il pretore si ritirava in camera di consiglio per la decisione. L'infrazione contestata riguarda la circolazione senza che per il veicolo fosse stata rilasciata carta di circolazione, e quindi senza che fosse stato immatricolato. Il veicolo era stato acquistato in Italia dal ricorrente, residente in Francia, a fine di esportazione, e circolava munito di carta di circolazione provvisoria francese di tipo WW. Il veicolo e' stato confiscato. Afferma parte ricorrente che la normativa violerebbe il principio di libera circolazione delle merci nella CEE. Il riferimento normativo sembra inconferente, atteso che nel caso in esame e' in discussione non la circolazione intracomunitaria di un bene ma la circolazione su strada di un veicolo; il comportamento sanzionato non e' quello di cercare di esportare, ma quello di circolare in Italia in assenza dei documenti necessari per l'identificazione e l'accertamento di conformita' del mezzo. Che poi le differenti normative degli stati membri, limitatamente al problema in esame, di immatricolazione provvisoria di veicoli, siano tra loro difformi, e la loro applicazione possa comportare, la necessita' di acquisire alcuni documenti (nel caso in esame, di cui all'art. 99 C.d.S.), non comporta certo discriminazione di sorta. Sostiene l'amministrazione resistente che la carta di circolazione provvisoria non sia valida per circolare in territorio italiano. E' stato contestato l'art. 93, settimo comma, C.d.S., nel presupposto che la circolaziope in possesso di documento straniero provvisorio equivalga alla circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata carta di circolazione. Ritiene il pretore che, in diritto, non possa interpretarsi estensivamente l'art. 93, settimo comma, C.d.S. Esiste evidentemente una lacuna nel sistema di diritto italiano, che pero' prevede la possibilita', all'art. 95, di circolare con carta provvisoria, se rilasciata in Italia. La Convenzione di Vienna 8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ratificata con legge 5 luglio 1995 n. 308, stabilisce, all'art. 35, che "per beneficiare delle disposizioni della presente convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale... debba essere immatricolato da una parte contraente, ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione...", all'art. 3 par. 3 afferma che "le parti saranno tenute a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformita' con le disposizioni del capitolo III" (capitolo comprendente l'art. 35). Analogamente disponeva l'art. 18 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, ratificata con legge 19 maggio 1952. Ad avviso di chi scrive, tale convenzione imporrebbe di considerare legittima la circolazione di veicolo immatricolato in Francia, in possesso di carta provvisoria WW, come nel caso del ricorrente, e conseguentemente, se questa sia scaduta, di rubricare il fatto non nella previsione dell'art. 93, ma 95 C.d.S. Ne' avrebbe rilievo il fatto che la carta di circolazione provvisoria di cui all'art. 95 C.d.S. italiano venga emessa da organo dello Stato, mentre le carte provvisorie francesi vengano emesse dal venditore, garagista o concessionario, su modulo fornitogli dalla prefettura; il fatto che la legge francese consenta la circolazione sulla base di questo solo presupposto, impone di ritenere comunque il veicolo formalmente regolare, ai fini della circolazione. La Convenzione di Vienna non e' ancora entrata in vigore in Italia, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 308/95 e 47 par. 2 della Convenzione, non essendo ancora decorsi dodici mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, necessariamente successivo al 5 luglio 1995. A parte il fatto che la precedente convenzione (Ginevra 1949) detta disposizioni sostanzialmente sovrapponibili, e' ritenuto dalla dottrina internazionalistica che le convenzioni internazionali ratificate e non ancora esecutive, pur non avendo valore nell'ordinamento interno, possano essere utilizzate in funzione ausiliaria sul piano interpretativo; che cedano quindi di fronte a norme interne contrarie, ma possano consentire di leggere le norme interne ambigue al fine di darne un'interpretazione il piu' possibile ad esso conforme. Questo e', ad avviso di chi scrive, l'ipotesi nella quale si versa nella presente controversia. Non esiste norma sanzionatrice specifica per la circolazione con documento provvisorio straniero, ma esiste norma interna che consente al residente di circolare con carta di circolazione provvisoria. Nel dubbio interpretativo permanente, s'impone la soluzione che rispetti il principio sancito dalla Convenzione detta, di reciproco riconoscimento delle rispettive immatricolazioni, e che quindi non consideri il veicolo come sprovvisto di carta di circolazione. Se quindi fosse stato emesso regolare documento provvisorio francese ad avviso di questo giudice il ricorso sarebbe da accogliere. In fatto emerge pero' che il veicolo non e' stato immatricolato in alcuno stato; non in Italia, ma nemmeno in Francia. Esso circolava sulla base di certificato d'immatricolazione provvisoria emesso non dal venditore o dal costruttore, come richiede l'art. 55 dell'arrete 5 novembre 1984, normativa francese in materia, ma dall'acquirente, S.a.r.l. Espace Diffusion; il che vale a dire che il documento non era regolare per la stessa legge francese. E' infatti il venditore che certifica la legittima provenienza ed i dati del mezzo che vende, ai sensi degli artt. 50 e ss. della normativa francese, detta, emette il certificato, e lo consegna assieme alla vettura. Nel caso in esame invece e' l'acquirente che emette a favore di se' stesso il certificato, che deve quindi considerarsi inesistente, poiche' proveniente da soggetto non legittimato. S'imporrebbe quindi la reiezione del ricorso. Dall'accertamento della violazione consegue pero' la confisca del veicolo, ai sensi del settimo comma dell'art. 93 C.d.S. Sembra a questo giudice che l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca confligga con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione . Viola il principio di ragionevolezza perche', determinando un automatismo tra accertamento e confisca, non consente al giudice di discriminare situazioni differenti, quali sono la circolazione di veicolo oggettivamente pericoloso, in quanto carente di requisiti minimi di sicurezza, o di veicolo di cui e' stata accertata la provenienza delittuosa, e la circolazione di veicolo sicuramente suscettibile di poter ottenere autorizzazione alla circolazione, in quanto prodotto in serie, in modo assolutamente identico da una casa automobilistica in centinaia di migliaia di esemplari, del quale il legittimo possesso in capo al conducente non e' in discussione. Viola, ancora, il principio di ragionevolezza, perche' sanziona in modo irragionevolmente pesante un comportamento di assai limitata rilevanza sociale e giuridica. Poiche' quindi la questione appare rilevante e non manifestamente infondata, sussistono le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.