IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nel  procedimento  di  reclamo
 iscritto  al  n. 43420/96 del ruolo reclami tra Oliviero avv. Franco,
 avv. Franco Oliviero  quale  procuratore  di  se  stesso,  ricorrente
 reclamante, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense,
 avv.  Raimondo  Ingangi,  e  il  Banco di Napoli s.p.a., avv. Daniela
 Sbordone, resistenti reclamati.
                             O s s e r v a
   1. - L'avv. Franco Oliviero ha proposto reclamo avverso l'ordinanza
 con  cui  il  Pretore  di  Napoli  ha  dichiarato   il   difetto   di
 giurisdizione  del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata
 dallo stesso professionista, volta ad ottenere  in  via  d'urgenza  e
 cautelare  (ai  sensi  degli  artt.  669-bis e segg. e 700 c.p.c.) la
 sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale,  che  gli  e'
 stata  notificata dal Banco di Napoli nella sua qualita' di esattore,
 relativa a contributi non pagati, interessi  e  sanzioni  iscritti  a
 ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la
 quale  si  e'  avvalsa della procedura di riscossione prevista per le
 imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della  legge  20
 settembre 1980 n. 576.