IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo iscritto al n. 43420/96 del ruolo reclami tra Oliviero avv. Franco, avv. Franco Oliviero quale procuratore di se stesso, ricorrente reclamante, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, avv. Raimondo Ingangi, e il Banco di Napoli s.p.a., avv. Daniela Sbordone, resistenti reclamati. O s s e r v a 1. - L'avv. Franco Oliviero ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Pretore di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'istanza cautelare, avanzata dallo stesso professionista, volta ad ottenere in via d'urgenza e cautelare (ai sensi degli artt. 669-bis e segg. e 700 c.p.c.) la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale, che gli e' stata notificata dal Banco di Napoli nella sua qualita' di esattore, relativa a contributi non pagati, interessi e sanzioni iscritti a ruolo dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, la quale si e' avvalsa della procedura di riscossione prevista per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, della legge 20 settembre 1980 n. 576.