IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con atto di citazione del 3 novembre 1986 ed iscritta al n. 8995  del
 ruolo  generale  affari  civili contenziosi dell'anno 1986 da Capelli
 Noemi, con  l'avv.  F.  Valseriati,  attore,  contro  l'A.N.A.S.  con
 l'avvocatura dello Stato contro Menapace geom. Pietro, Brescia Strade
 S.p.a. Impresa edile stradale con l'avv. V. Riviello, convenuti.
   Rilevato che l'attrice conveniva in giudizio l'A.N.A.S. e la S.p.a.
 Brescia  Strade,  per  sentirli  condannare al risarcimento dei danni
 eziologicamente  collegati  alla  occupazione  ed   all'irreversibile
 mutamento  da  parte  dei  convenuti  dei  terreni di proprieta della
 attrice siti in Cavernago;
   Atteso che l'A.N.A.S., dopo aver occupato  i  predetti  terreni  in
 forza  di  decreto  del  prefetto  di Bergamo 26 luglio 1982 prot. n.
 2157 Div. I, aveva ivi realizzato una strada, senza che  intervenisse
 l'espropriazione dei terreni interessati;
   Rilevato,   pertanto,   che   l'attrice   ha  proposto  domanda  di
 risarcimento  del  danno  cosi'  come  riconosciuto  dalla  Corte  di
 cassazione  a  partire  dalla  nota  sentenza n. 1464 del 26 febbraio
 1983;
   Atteso che l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n.  549
 ha  esteso  il criterio previsto dall'art. 5-bis della legge 8 agosto
 1992 n. 359 a tutti i casi in cui non sia stata determinata  l'entita
 del  risarcimento,  con  la  conseguenza  che  l'ex  proprietario non
 avrebbe piu' diritto all'integrale risarcimento del  danno  ai  sensi
 dell'art.   2043   c.c.,  ma  potrebbe  invece  percepire  una  somma
 corrispondente, secondo la dottrina, a circa il 30% del valore venale
 dell'immobile;
   Considerato che l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1,
 comma   65,   della   legge  28  dicembre  1995  n.  549  non  appare
 manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della  Costituzione,
 atteso  che  il  legislatore  ha  inteso equiparare la situazione del
 proprietario espropriato alla situazione del proprietario costretto a
 subire un comportamento illecito della p.a.,  la  quale  acquista  la
 proprieta'  del  bene  non in virtu' di un atto amministrativo, ma in
 ragione del mutamento dello stato dei luoghi, il quale a sua volta e'
 cagionato da un comportamento  illecito  della  p.a.,  regolamentando
 cosi' in maniera uguale due situazioni profondamente diverse;
   Ritenuto  che,  per  converso,  il  predetto  proprietario  risulta
 discriminato  senza  alcun  ragionevole  motivo  anche   rispetto   a
 qualunque  altro  soggetto  che  subisca  una diminuzione del proprio
 patrimonio a causa di un comportamento illecito  ai  sensi  dell'art.
 2043  c.c., in quanto il primo, a differenza del secondo, non avrebbe
 diritto all'integrale risarcimento del danno subito;
   Rievato  che  la  questione   di   costituzionalita'   esposta   e'
 sicuramente  rilevante,  posto  che  dalla  sua  risoluzione  dipende
 l'integrale accoglimento della domanda proposta;