IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. formulata dalla difesa in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, sentito il p.m. O s s e r v a Questo tribunale, onde valutare ai fini dell'art. 444 c.p.p. per l'applicazione della pena richiesta dalla imputata nello stesso procedimento Schettino Vincenza Anna, ha disposto ai sensi dell'art. 135 disp. att. cpp. l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. In tal modo ha valutato, ex art. 129 c.p.p., insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito della predetta Schettino. Alla Schettino era contestata l'emissione di fattura per operazione inesistente, fatto che all'imputato Montesano Giovanni e' ascritto sotto il capo C) dell'imputazione sotto il diverso profilo della annotazione della medesima fattura. In tal modo questo tribunale ha espresso un giudizio contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto profilo diverso, viene contestato ad entrambi gli imputati Montesano e Schettino. La stessa Corte costituzionale, anche se in riferimento a fattispecie diverse, ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalita' "guardando alla sostanza" della questione medesima. Pertanto il diritto di difesa del Montesano e' senz'altro compromesso e menomato dall'avvenuta conoscenza degli atti del fascicolo del p.m. da parte di questo Collegio, essendo principio fondamentale del nuovo sistema processuale che il giudice non debba avere alcuna cognizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. dato che la prova si forma in dibattimento, tant'e' che e' stato introdotto il regime del "doppio fascicolo" (artt. 431 e 433 c.p.p.) proprio al fine di sottrarre alla conoscenza del giudice gli atti inclusi nel fascicolo del p.m. onde evitare un condizionamento del giudice sugli stessi fatti cui e' stato chiamato nella specie a giudicare nei confronti dell'imputato Montesano.