IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  eccezione  di
 incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p.  formulata  dalla  difesa  in
 riferimento  agli  artt.    3,  24,  25,  76 e 77 della Costituzione,
 sentito il p.m.
                             O s s e r v a
   Questo tribunale, onde valutare ai fini dell'art.  444  c.p.p.  per
 l'applicazione  della  pena  richiesta  dalla  imputata  nello stesso
 procedimento Schettino Vincenza Anna, ha disposto ai sensi  dell'art.
 135 disp.  att. cpp. l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento,
 degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.
   In  tal  modo  ha  valutato,  ex  art. 129 c.p.p., insussistenti le
 condizioni  per  il  proscioglimento  nel   merito   della   predetta
 Schettino.
   Alla Schettino era contestata l'emissione di fattura per operazione
 inesistente,  fatto  che  all'imputato Montesano Giovanni e' ascritto
 sotto il capo C) dell'imputazione  sotto  il  diverso  profilo  della
 annotazione della medesima fattura.
   In tal modo questo tribunale ha espresso un giudizio contenutistico
 e  di  valore  sul  medesimo  fatto che, sotto profilo diverso, viene
 contestato ad entrambi gli imputati Montesano e Schettino.
   La  stessa  Corte  costituzionale,  anche  se  in   riferimento   a
 fattispecie   diverse,   ha   ritenuto   fondata   la   questione  di
 incostituzionalita'  "guardando  alla   sostanza"   della   questione
 medesima.
   Pertanto   il   diritto  di  difesa  del  Montesano  e'  senz'altro
 compromesso  e  menomato  dall'avvenuta  conoscenza  degli  atti  del
 fascicolo  del  p.m.  da  parte di questo Collegio, essendo principio
 fondamentale del nuovo sistema processuale che il giudice  non  debba
 avere  alcuna  cognizione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.
 dato che la prova si forma in  dibattimento,  tant'e'  che  e'  stato
 introdotto  il regime del "doppio fascicolo" (artt. 431 e 433 c.p.p.)
 proprio al fine di sottrarre alla conoscenza  del  giudice  gli  atti
 inclusi  nel  fascicolo  del p.m. onde evitare un condizionamento del
 giudice sugli stessi fatti cui  e'  stato  chiamato  nella  specie  a
 giudicare nei confronti dell'imputato Montesano.