LA CORTE DEI CONTI
   Visto il decreto della Legione della Guardia di finanza di  Palermo
 n.  1171  del  20  luglio  1995,  concernente  la  liquidazione della
 pensione in favore dell'appuntato Salvatore Martuscelli;
   Vista la relazione n. 274/6 del  10  aprile  1996  del  consigliere
 delegato  al  controllo  sugli atti delle amministrazioni dello Stato
 aventi sede in Sicilia;
   Vista l'ordinanza in data 7 maggio 1996, con la quale il presidente
 della sezione di controllo, per la regione siciliana ha deferito alla
 sezione stessa la pronuncia  sul  visto  e  sulla  registrazione  del
 decreto suindicato, all'uopo convocandola per l'adunanza odierna;
   Vista  la  nota  dell'8  maggio  1996  con  cui la segreteria della
 sezione ha dato comunicazione di tale ordinanza  alla  Legione  della
 Guardia  di  finanza  di  Palermo  e  alla Ragioneria regionale dello
 Stato, trasmettendo, al contempo, copia della predetta relazione  del
 sonsigliere delegato;
   Visti  l'art. 24, secondo comma, del testo unico approvato con r.d.
 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo  sostituito  con  l'art.  1  della
 legge  21  marzo 1953, n. 161, l'art. 2 del  d.lgs. 6 maggio 1948, n.
 655, e l'art. 3, undicesimo comma, della legge 14  gennaio  1994,  n.
 20;
   Udito,  nell'odierna  adunanza,  il relatore, consigliere Salvatore
 Cilia; non rappresentate la  Legione  della  Guardia  di  finanza  di
 Palermo e la Ragioneria regionale dello Stato.
                               F a t t o
   Venuta  a  cessare,  col  31  dicembre  1993,  la  sospensione  dei
 pensionamenti di anzianita', a suo tempo introdotta col  primo  comma
 dell'art.1  del  d.-l.  19  settembre  1992,  n. 384, convertito, con
 modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e' subentrato, a
 decorrere  dal  1  gennaio  1994,  un   sistema   di   penalizzazioni
 percentuali per i collocamenti in pensione con anzianita' di servizio
 inferiore  a  trentacinque anni (art. 11, comma sedicesimo, e tabella
 "A", della legge 24 dicembre 1993, n. 537),  al  quale  peraltro  non
 soggiacciono  i dipendenti la cui domanda di pensionamento anticipato
 era stata regolarmente accolta entro il 15  ottobre  1993  (art.  11,
 comma diciottesimo).
   Cio'  premesso,  e  considerato  che le penalizzazioni operano, per
 espressa disposizione di legge,  con  riferimento  ad  anzianita'  di
 servizio  inferiori  a  trentacinque  anni,  il primo problema che, a
 giudizio del consigliere delegato,  l'interprete  si  deve  porre  e'
 quello  del  travaso  di  tale  sistema  generale  nelle normative di
 settore che, per determinate categorie di  dipendenti,  prevedono  il
 raggiungimento  della  misura massima di pensione (80%) al compimento
 non di quaranta anni di servizio (art. 44, primo comma, del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1092) ma bensi' di trenta  anni  (per  il  caso  di
 specie,  comb.  disp.   dei commi primo, sesto e settimo dell'art. 54
 dello stesso d.P.R.), e rispetto alle  quali  la  legge  n.  537/1993
 niente dispone.
   Orbene,  in  relazione  a  tale silenzio normativo, la circolare 15
 febbraio 1994, n. 19, del  Ministero  del  tesoro  (pubblicata  sulla
 G.U.R.I.  n. 46 del 25 febbraio 1994) ha precisato che, in tali casi,
 mentre, rispetto ad anzianita' di servizio di trenta anni, "non trova
 applicazione la riduzione di cui al comma  sedicesimo",  per  contro,
 "con anzianita' inferiore a trenta anni la operativita' della tabella
 A,   per   ovvie   ragioni   equitative,  va  in  via  interpretativa
 stabilita...   prendendo  in  considerazione  il  numero  degli  anni
 mancanti  al  raggiungimento  del  requisito  contributivo  di trenta
 anni".
   E cosi', in ottemperanza a tale circolare, la Legione della Guardia
 di finanza di Palermo ha applicato la riduzioni dell'1% alla pensione
 liquidata  all'appuntato  Salvatore  Martuscelli,  che  ha   prestato
 ventinove  anni  di  servizio  utili  e  la  cui  domanda di pensione
 (recante peraltro la data del  31  gennaio  1994)  e'  stata  accolta
 (ovviamente)  in  data successiva al 15 ottobre 1993 (e precisamente,
 il 10 agosto 1994, come risulta dalla  determinazione  n.  99779  del
 Comando generale della Guardia di finanza).
   Senonche', stante che tale criterio applicativo ha fatto sorgere al
 competente  consigliere delegato delle perplessita' nell'ottica della
 legittimita'  costituzionale  e  considerato  che   la   problematica
 assumeva  le  caratteristiche  della  questione di massima per la sua
 portata generale a livello  nazionale,  il  medesimo  consigliere  ha
 chiesto  al  presidente  della  sezione  di  controllo per la regione
 siciliana il deferimento dell'esame del decreto alla sede collegiale,
 ai sensi dell' art. 24, comma secondo, del  t.u.  delle  leggi  sulla
 Corte  dei  conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) e dell'art. 3, comma
 undicesimo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
                             D i r i t t o
   La sezione tendenzialmente condivide la circolare 15 febbraio 1994,
 n. 19, del Ministero del tesoro (citata in narrativa), nella parte in
 cui afferma che nessuna penalita' e' da applicare - in corrispondenza
 di una anzianita' di servizio di trenta anni - per  quelle  categorie
 di  dipendenti che con tale anzianita' raggiungono il livello massimo
 di pensione (80% degli elementi retributivi utili per la quiescenza),
 ma  non  poche  perplessita'  fa  nascere,  per  contro,  l'ulteriore
 affermazione della stessa circolare secondo cui "per ovvie ragioni di
 equita'")  in  tali  casi  le  penalita'  comincerebbero ad operare a
 partire dall'anzianita' di ventinove anni (criterio al quale  -  come
 si e' gia' visto - si e' adeguata la Legione della Guardia di finanza
 di  Palermo  col  provvedimento  indicato  in epigrafe, stante che la
 domanda di pensionamento dell'appuntato Martuscelli e' stata  accolta
 in data successiva al 15 ottobre 1993).
   Cio'  in  quanto, proprio volendo (e dovendo) applicare la legge in
 base a criteri che non confliggano con  parametri  costituzionali  (e
 "l'equita'"  -  intesa in questa sede come principio di eguaglianza -
 e'  sicuramente  uno  di  essi),  la   sezione   -   partendo   dalla
 considerazione   che  il  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092  (non
 intaccato,  sul  punto,  dalla  legge  24  dicembre  1993,  n.  537),
 nell'individuare  identiche percentuali pensionistichi (80%) rispetto
 a differenti anzianita' di servizio (quaranta anni per  i  dipendenti
 civili:  art.  44,  comma primo, d.P.R. n. 1092/1973; trenta anni per
 talune categorie di personale militare: art. 54, comma sesto,  stesso
 d.P.R.)  ha  evidentemente  effettuato una (ragionevole) ponderazione
 del diverso "tipo" di attivita' - e'  dell'avviso  che  sia  alquanto
 riduttivo  volere  limitare  per  (il personale "militare") alla sola
 anzianita' di trenta anni  la  non  operativita'  del  sistema  delle
 "penalizzazioni",  e  riterrebbe  indispensabile - nel silenzio della
 legge -  individuare  un  meccanismo  che  consentisse  di  ascrivere
 coerentemente  (e, cioe', rispettando il principio di eguaglianza) il
 sistema particolare al sistema generale.
   Per un approccio ermeneutico che tale finalita'  possa  conseguire,
 la sezione ritiene utile, conducente e necessario mettere in evidenza
 che  in  corrispondenza  (nel  sistema  generale)  dell'anzianita' di
 trentacinque  anni  -  che  consente  a  prescindere  dalla  data  di
 accoglimento della domanda di pensionamento anticipato) di evitare le
 penalizzazioni  di  cui  sopra - la quota di pensione e' pari al 71%,
 per  cui  sembrerebbe  proprio  "non  equo"  applicare  (nel  sistema
 particolare cui si e' fatto riferimento in precedenza) tali riduzioni
 a  partire dall'anzianita' di ventinove anni, in corrispondenza della
 quale la percentuale di pensione e' del 76,4 (e lo stesso dicasi  per
 l'anzianita'  di  ventotto anni, rispetto alla quale tale percentuale
 e' del 72,8, sempre, cioe', superiore al 71). E se l'interprete  deve
 ritenere  (come  - in linea di principio - non puo' non ritenere) che
 tutto il sistema pensionistico  (cosi'  come,  d'altronde,  tutto  il
 sistema normativo) abbia una sua coerenza complessiva e quindi che il
 legislatore,  se  ha  valutato  che  trenta  anni  di  servizio per i
 dipendenti di cui al sesto comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973
 (sottufficlali e appuntati dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo
 della  Guardia  di  finanza;  sottufficiali  e militari di truppa del
 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
 custodia) equivalgano - almeno in termini pensionistici - ai quaranta
 anni di servizio dei dipendenti civili (art. 44 stesso d.P.R.) e  dei
 militari  di  cui  ai commi primo e secondo del medesimo art. 54, non
 puo', poi, non trarne tutte le conseguenze,  che  consistono  proprio
 nel    ritenere    non   conforme   al   principio   di   eguaglianza
 costituzionalmente  garantito  il  criterio  di  applicare,   per   i
 dipendenti  di  cui al sesto comma dell'art. 54 (e lo stesso discorso
 puo' essere fatto per i dipendenti di cui al 4 comma dell'art.    61,
 che  pure  non  rilevano in questa sede), le penalizzazioni a partire
 dall'anzianita' di ventinove anni; e l'omogeneita'  delle  situazioni
 di  cui  il  giudice  delle leggi ha sempre preteso la sussistenza al
 fine di potere in concreto e  correttamente  invocare  la  violazione
 dell'art.  3  della Costituzione e' dalla Sezione individuata proprio
 nell'equivalenza "quaranta anni-trenta anni" dei due sistemi.
   D'altra parte  -  al  fine  di  individuare  in  modo  ancora  piu'
 specifico  il  favorevole  orientamento del legislatore riguardo alle
 normative speciali nei settori di cui si sta qui trattando  -  appare
 certamente  non  irrilevante  la circostanza che l'art. 5 del decreto
 legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503  (attuativo  della   delega
 contenuta,  in  materia  di  "riordino  del sistema previdenziale dei
 lavoratori dipendenti pubblici e privati", nell'art. 3 della legge 23
 ottobre 1992, n.  421), nell'individuare, con riferimento all'art. 1,
 i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia e  quelli  per  il
 collocamento  a  riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' (primo
 comma), confermi, ai commi secondo e terzo,  la disciplina previgente
 in materia di limiti di eta' per il pensionamento  nei  confronti  di
 particolari  categorie  di dipendenti pubblici (fra cui, per cio' che
 interessa in questa sede, gli appartenenti alle Forze  armate  e  gli
 appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile); cosi' come
 non   si   puo'   sottacere   che,  coerentemente,  l'art.  2,  comma
 ventitreesimo, della legge 8  agosto  1995,  n.  335  (contenente  la
 "riforma  del  sistema  pensionistico obbligatorio e complementare"),
 nel lasciare immutata  tale  disciplina  normativa,  ha  delegato  il
 Governo ad emanare - lett. a) - norme intese a prevedere, proprio per
 i  lavoratori  di  cui all'art. 5, commi secondo e terzo, del decreto
 legislativo  n.  503/1992,  "requisiti  di  accesso  ai   trattamenti
 pensionistici,  nel  rispetto  del  principio  di  flessibilita' come
 affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
 alle obiettive peculiarita' ed esigenze  dei  rispettivi  settori  di
 attivita'  dei lavoratori medesimi; con applicazione della disciplina
 in   materia di computo  dei  trattamenti  pensionistici  secondo  il
 sistema  contributivo  in modo da determinare effetti compatibili con
 la  specificita'  dei   settori   delle   attivita'".   Infatti,   le
 disposizioni   contenute  nell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
 503/1992 e nell'art. 2, comma ventitreesimo, della legge n. 335/1995,
 appena citate,  stanno  a  dimostrare  la  piena  consapevolezza  del
 legislatore  in  ordine  alle  peculiarita' che contraddistinguono il
 rapporto di lavoro di determinate categorie di dipendenti pubblici  e
 rendono  ancor piu' evidente (e ancora meno comprensibile) il "vuoto"
 normativo che e' stato di sopra segnalato.
   Conclusivamente, il provvedimento indicato in epigrafe, nel  mentre
 si  conforma  alla gia' citata circolare n. 19/1994 del Ministero del
 tesoro  (disponendo,  cioe',  la  riduzioni  dell'1%  alla   pensione
 spettante  all'appuntato  Martuscelli,  che  al  14  febbraio 1994 ha
 maturato ventinove anni di servizio  "utile"  e  la  cui  domanda  di
 pensionamento  anticipato  e'  stata accolta in data successiva al 15
 ottobre 1993), e, anzi, proprio perche' si conforma  ad  essa,  mette
 chiaramente  in  evidenza  -  in  base  alle considerazioni svolte in
 precedenza - come la "lacuna"  rilevabile  sul  punto  nell'art.  11,
 comma sedicesimo, della legge n. 537/1993 prospetti, relativamente al
 caso  qui  esaminato, un contrasto con il principio di cui all'art. 3
 della Costituzione, che la predetta circolare riesce a  superare,  in
 via interpretativa, solo con riferimento (nel sistema particolare dei
 "militari")   alle   anzianita'   di  trenta  anni,  lasciando  cosi'
 "scoperte" le  anzianita'  di  ventinove  e  di  ventotto  anni,  che
 peraltro, facendo maturare - come gia' messo in evidenza - il diritto
 ad  una  percentuale  di  pensione  del  77,4  e  del  72,8,  sono da
 considerare - in un ragionevole rapporto  "qualita'-quantita'"  -  di
 entita'  superiore  a  quella che nel sistema generale si ottiene con
 trentacinque anni di anzianita' (che produce una quota  pensionistica
 del  71%  e che, come gia' si e' visto, non da' luogo - a prescindere
 dalla data di accoglimento della domanda di pensionamento  anticipato
 -  ad  alcuna  riduzione);  ne',  d'altra  parte,  la Sezione ritiene
 possibile colmare il silenzio della legge mediante  il  ricorso  alla
 integrazione  analogica,  in  quanto  il risultato dell'eventuale non
 applicazione delle riduzioni della  pensione  per  le  anzianita'  di
 ventinove   e   di   ventotto   anni   risulterebbe,  in  definitiva,
 estremamente empirico,  cosi'  come,  d'altronde,  e'  empirica,  sul
 punto,  la  piu'  volte citata circolare del Ministero del tesoro, la
 cui   impostazione   complessiva   rende   in   effetti   scarsamente
 comprensibili  i motivi in base ai quali essa ha limitato alla (sola)
 anzianita' di trenta anni il punto di riferimento idoneo a  non  dare
 luogo  alla applicazione di tali riduzioni.  E' chiaro che quello del
 Ministero del tesoro si configura come un  commendevole  tentativo  -
 nel  silenzio  della  legge  -  di attenuare almeno parzialmente) gli
 effetti negativi, per i "militari", del travaso del sistema  generale
 nel  sistema  particolare,  ma  la  soluzione  di  escludere  da tale
 impostazione - quanto meno - le anzianita' di ventinove e di ventotto
 anni induce  a  ritenere  che  anche  a  livello  ministeriale  fosse
 presente  la  consapevolezza  che  l'adottata soluzione (di carattere
 intermedio) facesse permanere margini di dubbio  e  di  perplessita',
 tali  comunque  da  sconsigliare  ulteriori  estrapolazioni sul piano
 interpretativo.
   A valutazioni diverse sarebbe stato forse possibile pervenire  ove,
 nel  sistema  generale,  le  penalizzazioni  previste  dalla legge n.
 537/1993 avessero cominciato ad operare immediatamente  al  di  sotto
 della  anzianita'  di  quaranta  anni  (invece  che di trentacinque),
 perche', allora, l'equivalenza "quaranta anni-trenta  anni"  dei  due
 sistemi  sarebbe  venuta in evidenza in modo immediato e coerente, di
 tal  che  l'integrazione  analogica  avrebbe   potuto   essere   piu'
 agevolmente  invocata  e  piu'  correttamente  applicata,  mentre  le
 diverse percentuali di pensione  spettanti  in  corrispondenza  delle
 anzianita'  inferiori  ai quaranta anni e, rispettivamente, ai trenta
 anni,  avrebbero  verosimilmente  assunto,  in  tale   ipotesi,   una
 rilevanza secondaria.
   In base a tutti le argomentazioni che precedono, la Sezione ritiene
 di  sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  dell'art.  11,  comma
 sedicesimo,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e dell'annessa
 tabella  A,  nella  parte  in  cui,  con  riferimento  al   personale
 contemplato  dall'art.  54, sesto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1092, non prevedono che le riduzioni percentuali ivi indicate  non
 si applichino con riguardo a quelle anzianita' che danno luogo ad una
 percentuale  di  pensione superiore a quella che nel sistema generale
 e' collegata all'anzianita' di trentacinque anni, e d'altra parte non
 consentono - a giudizio del collegio - che al medesimo  risultato  si
 possa pervenire in via di interpretazione.
   La   rilevanza  della  questione  deriva  dal  fatto  che,  ove  le
 prospettazioni  di  questa  Sezione  fosseo   accolte   dalla   Corte
 costituzionale,  a carico del sig. Salvatore Martuscelli non dovrebbe
 operare la riduzioni dell'1% della pensione spettante, che  e'  stata
 invece  applicata  col decreto indicato in epigrafe. La non manifesta
 infondatezza e' a sua volta da ricercare nelle argomentazioni  svolte
 in precedenza.