Il Pretore
   Ha emesso la seguente ordinanza nel processo  penale  a  carico  di
 Barichello Fabrizio e Barichello Ida.
   Sono  stati  citati  a  giudizio  dinanzi  a  questo  pretore,  per
 rispondere dei reati p. e p.  dagli  artt.  20,  lett.  c)  legge  n.
 47/1985,  1-1  sexies  legge  n.  431/1985,  734 c.p., in ordine alla
 costruzione di un capannone prefabbricato e alla realizzazione di  un
 parcheggio, in zona vincolata (comune di Arsie', presso le sponde del
 lago  del  Corlo)  senza  concessione edilizia e senza autorizzazione
 della Commissione provinciale beni ambientali.
   All'udienza  del  20   giugno   1996,   prima   dell'apertura   del
 dibattimento,    l'imputato    Barichello    Fabrizio    ha   chiesto
 l'applicazione della pena,  ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.,  nella
 misura di 6 giorni di arresto e L. 14.000.000 di ammenda, concesse le
 attenuanti   generiche   e   unificati  i  reati  con  vincolo  della
 continuazione, con  la  sostituzione  della  pena  detentiva  con  L.
 450.000  d'ammenda;  il difensore ha sollevato nel contempo questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,  legge  n.
 689/1981,  laddove non consente l'applicazione delle pene sostitutive
 per i reali edilizi.
   Il p.m. nell'esprimere consenso alla richiesta ex art. 444  c.p.p.,
 ha  dichiarato  di associarsi alle considerazioni del difensore circa
 la questione di legittimita' costituzionale.
   Questo  giudice,  ritenuta  la  rilevanza  e   non   la   manifesta
 infondatezza della questione ha adottato i provvedimenti conseguenti,
 riservandosi la compiuta stesura della motivazione.
   Tanto  premesso,  questo  giudice  osserva quanto segue. La lettera
 della norma in questione puo' far ritenere che la non  applicabilita'
 delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20 lett.
 b)  e  c) legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1 e
 1-sexies legge n. 431/1985.
   Tanto puo' ritenersi, ove si accolga la nozione piu'  ristretta  di
 "urbanistica",  come  concetto  riferito  all'assetto  del territorio
 urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano,  escluso
 per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
   Si  tratta,  in altri termini, della nozione che emerge dalla legge
 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), in particolare  dall'art.
 1.
   E'  ben  vero che l'art. 80 decreto del Presidente della Repubblica
 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della  delega  di  cui  all'art.  1
 legge  22  luglio  1975  n.  382)  fornisce  una  diversa definizione
 dell'urbanistica, come materia  comprensiva  anche  della  protezione
 dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente
 l'ambito    amministrativo    e    finalizzata,    in   tale   ambito
 all'individuazione delle funzioni delegate alle Regioni.
   Naturalmente  la  collocazione  del  reato  di  cui  agli artt. 1 e
 1-sexies legge n. 431/1985 non puo' dipendere dalla  circostanza  che
 le  pene  previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate
 dall'art.  20 legge n. 47/1985; questo, infatti, e' solo un richiamo,
 valido   unicamente   quoad   poenam,   secondo    un    orientamento
 giurisprudenziale piu' consolidato.
   Se    dunque   la   legge   "Galasso"   non   rientra   nell'ambito
 dell'urbanistica (che esuli  dall'edilizia  e'  cosa  ovvia,  poiche'
 l'assetto   del  paesaggio  puo'  essere  modificato  anche  mediante
 interventi non di natura edilizia) e se percio'  al  reato  p.  e  p.
 dagli  artt.  1 e 1-sexies possono applicarsi le pene sostitutive, si
 pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente  dall'art.  60
 legge n. 689/1981 per i reati di cui all'art.  20 lett. b) e c) legge
 n.  47/1985  implichi  una violazione del principio costituzionale di
 uguaglianza.
   La  questione,  ad   avviso   di   questo   giudice,   appare   non
 manifestamente infondata.
   Secondo  l'art.  9  della Costituzione, "la Repubblica... tutela il
 paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
   La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituizionale, mentre
 non si  rinviene  una  norma  costituzionale  che  affermi,  in  modo
 esplicito,    eguale   principio   con   riferimento   alle   materie
 dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto.
   Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare  contrario  al
 principio   di   uguaglianza  (art.  3  della  Costituzione)  che  la
 violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia  punita
 con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo
 della  sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e
 urbanistiche.
   Considerata, in conclusione, la non  manifesta  infondatezza  della
 questione   e   pacifica   essendo,  alla  luce  di  quanto  spiegato
 all'inizio, la sua rilevanza nel  procedimento  in  corso,  gli  atti
 vanno rimessi alla Corte costituzionale e il procedimento medesimo va
 sospeso.