IL COLLEGIO ARBITRALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella procedura promossa da
 Tristano Fussi, nato  a  Figline  Valdarno  il  6  agosto  1947,  ivi
 residente  in  via  Petrarca  61, c.f. FSS TST 47M06D 583M, contro la
 s.r.l. Versilia Hotels, con sede in Sassuolo (MO), via Adda 73,  c.f.
 01601590365.
                        Svolgimento del processo
   Il  giorno  20  marzo  1995 si costituiva in Carrara, via Roma n. 9
 presso lo studio dell'avv. Adolfo Tolini il Collegio Arbitrale  nelle
 persone   degli   arbitri  suddetti,  in  esecuzione  della  clausola
 compromissoria contenuta  all'art.  12  del  contratto  "promessa  di
 cessione  alberghiera"  stipulato  in data 13 giugno 1992 fra il sig.
 Fussi Tristano e la s.r.l. Versilia Hotels.
   Il sig. Fussi Tristano affermava di aver  versato,  contestualmente
 alla  firma  del  detto  contratto,  la  caparra  confirmatoria di L.
 5.000.000 nonche' la somma di L. 25.000.000 quale anticipazione sulle
 somme dovute, il tutto a mezzo di assegni da lui tratti  sul  proprio
 conto corrente e numerati progressivamente.
   Il  contratto si sarebbe successivamente risolto per mutuo consenso
 e su tale premessa il Fussi  ha  chiesto  al  Collegio  Arbitrale  di
 condannare  la  Versilia Hotels s.r.l. al pagamento della somma di L.
 30.000.000, oltre rivalutazione monetaria  ed  interessi  legali  dal
 giorno della messa in mora al saldo.
   La s.r.l. Versilia Hotels, regolarmente costituitasi in persona del
 suo  legale  rappresantante  sig.  Bruni  Giovanni  contestando tutto
 quanto ex adverso dedotto, affermava che il contratto di cui trattasi
 si e' risolto per recesso unilaterale del sig.  Fussi  Tristano,  con
 conseguente  perdita  della  somma  di  L. 5.000.000 da lui versata a
 titolo di penale, cosi'  come  espressamente  pattuito.  Quanto  alla
 restante  somma  di  L.  25.000.000  dichiarava  di  non  averla  mai
 ricevuta.
   Concludeva pertanto chiedendo la reiezione delle  domande  attoree,
 vinte le spese di causa.
   Alla  udienza  del  30  giugno 1995, il Collegio Arbitrale - che ha
 stabilito di decidere secondo le norme di legge - riteneva  rilevante
 la  prova  dell'avvenuto  pagamento  della  somma di L. 25.000.000 da
 parte del sig. Fussi, per cui ammetteva l'interrogatorio formale  del
 legale  rappresentante  della  s.r.l. Versilia Hotels, espletato alla
 successiva udienza del 20 luglio 1995.
   All'esito di tale prova, veniva deferito al sig. Bruni Giovanni, da
 parte del Fussi Tristano,  il  giuramento  decisorio  sulla  seguente
 circostanza:  Giurate  e  giurando  negate  di aver ricevuto da Fussi
 Tristano   n.   2    assegni    di    complessive    L.    25.000.000
 (venticinquemilioni)  che si mostrano, in acconto del prezzo pattuito
 per l'acquisto della attivita' di albergo alla insegna "Green Park".
   All'udienza del 14 gennaio 1996 fissata  per  l'espletamento  della
 prova  il  sig.  Bruni  Giovanni  sollevava questione di legittimita'
 costituzionale  dell'obbligo  di  prestare   giuramento   in   quanto
 constrastante  con  le  mie convinzioni religiose e morali e cio' con
 riferimento agli artt.  3,  19,  24  della  Carta  costituzionale  in
 relazione  all'art.    238  cod.  (proc.) civ. cosi' come attualmente
 formulato.
   Il Collegio con ordinanza emessa alla  stessa  udienza,  dichiarava
 rilevante  la  questione  di  ligittimita' costituzionale sollevata e
 disponeva in conformita' secondo legge.
                       Motivazione dell'ordinanza
   A) Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
   E'   necessario,   ai  fini  della  decisione  della  controversia,
 accertare se il contestato  pagamento  di  L.  25.000.000  sia  stato
 realmente effettuato o meno.
   Considerato  che  il  giuramento  decisorio deferito dalla parte e'
 idoneo  a  definire  il  giudizio  ne  consegue  la  rilevanza  della
 questione di legittimita' costituzionale sollevata.
   B)  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita'
 costituzionale.
   Gli artt. 3 e 19 della Carta costituzionale sanciscono  il  diritto
 inviolabile  di ciascun cittadino a professare liberamente la propria
 fede religiosa, di qualunque tipo essa sia.  Cio'  significa  che  va
 tutelato  anche  il cittadino che sia ateo (C.D. concenzione negativa
 della religione - Corte cost., sent., n. 117/1979,  che  sia  di  una
 confessione   religiosa   che   impedisca   il   giuramento,  o  piu'
 semplicemente non voglia far  conoscere  le  proprie  convinzioni  in
 materia di fede.
   La liberta' di coscienza religiosa risponde del resto al "principio
 supremo  della  laicita'  dello  stato,  che e' uno dei profili della
 forma  di  Stato   delineata   nella   Carta   costituzionale   della
 Repubblica":    principio  che  "implica non indifferenza dello Stato
 dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per  la  salvaguardia
 della  liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e
 culturale"  (Corte  costituzionale  n.  203/1989,  n.  195/1993,   n.
 259/1990).
   Il  Collegio  Arbitrale,  alla luce di tali considerazioni, ritiene
 che l'attuale formulazione dell'art. 238 c.p.c. possa non  essere  in
 linea con gli indicati principi costituzionali nonche' con l'art.  24
 della Costituzione che prevede il diritto del singolo a far valere in
 giudizio  i  propri  diritti ed interessi legittimi, e percio' reputa
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale prospettata.
   Per   quanto   esposto,  ritenuto  altresi'  che  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  da  parte  convenuta,  possa
 (Andrioli  -  Commento,  856) essere sottoposta al vaglio della Corte
 costituzionale anche da questo organo.