Ricorre il presidente della giunta regionale di  Basilicata,  prof.
 Angelo Raffaele Dinardo, a tanto autorizzato con d.g.r. n. 5439 del 6
 settembre  1996,  rappresentato  e  difeso,  in  virtu'  di mandato a
 margine del presente atto, dagli  avv.ti  Cecilia  Salvia  e  Mirella
 Viggiani  ed  elettivamente  domiciliato  in Roma presso l'ufficio di
 rappresentanza della regione Basilicata alla via Nizza, 56, contro il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  declaratoria   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996,
 n. 440, concernente "Differimento di termini previsti da disposizioni
 legislative in materia di interventi in campo economico e sociale".
   Il Regolamento CEE 804/68, modificato  dal  successivo  Regolamento
 CEE  856/84,  all'art.  5-quater,  istituisce  un  regime di prelievo
 supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte  al
 fine  di  mantenere  sotto  controllo  la  crescita  della produzione
 lattiera. Stabilisce altresi' che il regime del prelievo  e'  attuato
 in  ciascuna  regione  del  territorio degli Stati membri secondo due
 formule alternative:
     Formula A, il prelievo e' dovuto dai produttori che  superino  il
 proprio quantitativo di riferimento
     Formula  B, il prelievo e' dovuto agli acquirenti che superino il
 quantitativo di riferimento, trasferendolo  poi  sui  produttori  che
 hanno contribuito al superamento di tale quantitativo.
   Lo  Stato  italiano,  con  la  legge  26  novembre 1992, n. 468, ha
 dettato norme per realizzare il prelievo  istituito  dal  Regolamento
 CEE  804/68,  adottando  di  fatto la formula A e facendo riferimento
 alle modalita' applicative stabilite dal successivo  Regolamento  CEE
 857/84   (oggi   abrogato,  ma  allora  vigente)  che,  tra  l'altro,
 individuava tra i produttori le associazioni  di  produttori  e  loro
 unioni riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 1360/78. All'art. 5,
 commi  5,  6,  7,  8  e  9  della  citata  legge  si  e' stabilita la
 possibilita' per le Associazioni dei produttori di cui all'art. 3  di
 operare  per  i  propri  associati la compensazione fra le maggiori e
 minori   produzioni   consegnate,   raffrontate  con  i  quantitativi
 individuali di riferimento. Con  Regolamento  CEE  3950/92  e'  stato
 abrogato  il  Regolamento  CEE  857/84, col quale erano state date le
 modalita' applicative del prelievo, statuendosi che il meccanismo  di
 compensazione  fosse  applicato o a livello di acquirente o a livello
 nazionale.
    Con il  d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, e'  stato  disposto  all'art.
 11:
     1)    la    cessazione,    a   partire   dal   periodo   1995-96,
 dell'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art.
 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 468/1992;
     2) l'inefficacia degli adempimenti gia'  svolti  ai  sensi  delle
 predette disposizioni;
     3)   l'espletamento,  da  parte  dell'AIMA,  delle  procedure  di
 compensazione  nazionale,  completate  le  quali,  si  procedera'  ai
 versamenti   e   alle   restituzioni  delle  somme  trattenute  dagli
 acquirenti a titolo di prelievo supplementare;
     4) l'effettuazione, qualora gli acquirenti abbiano  gia'  dispoto
 la  restituzione  delle  somme  ai   produttori, ai sensi del comma 8
 dell'art. 5  della  legge  n.  468/1992,  di  nuove  trattenute  pari
 all'ammontare delle somme restituite.
   L'emanazione  di  tale  provvedimento  normativo  si ricollega alla
 contestazione  sollevata  dalla  Commissione  europea  nei  confronti
 dell'Italia  in ordine al meccanismo di compensazione in Associazione
 adottato con la legge n. 468/1992, che si ritiene  in  contrasto  col
 Regolamento  CEE  3950/92  che consentirebbe l'opzione esclusivamente
 fra compensazione a livello di acquirente o nazionale.
   Con tale decreto-legge viene pertanto introdotta la compensazione a
 livello nazionale, ad   opera dell'AIMA, con  efficacia  retroattiva,
 attesoche'  la  stessa  viene  resa  operante  anche  per la campagna
 1995-96, iniziata il 1 aprile 1995 e chiusa il 30 marzo 1996.
   Per quanto propriamente attiene alla regione Basilicata gli effetti
 che l'impugnato provvedimento determinera' avranno una ricaduta assai
 negativa sui produttori che avevano programmato in anticipo i livelli
 produttivi da conseguire nella citata, decorsa campagna. La legge  n.
 468/1992,  infatti,  consentiva  loro  anche  di superare la quota di
 produzione  lattiera  assegnata  purche'  si  fossero  sottoposti  al
 pagamento  del  prelievo  supplementare  che,  sulla  scorta dei dati
 produttivi storici, e' sempre stato restituito agli interessati  dopo
 compensazione  fra  gli  aderenti alle associazioni dei produttori di
 latte.
   Nella regione Basilicata, per la campagna 1995/96,  la  circostanza
 si  sarebbe  ripetuta  perche',  a fronte di quota da Bollettino AIMA
 pari a 109 milioni di kg circa, la produzione di latte consegnata  e'
 stata di circa 93 milioni di kg. I produttori che hanno superato, nel
 corso  del  suddetto periodo, la quota loro assegnata vedono pertanto
 assai  concreta  la  possibilita'   di   versare   congruo   prelievo
 supplementare  in  virtu' del decreto-legge n. 440/1996, mentre nulla
 dovevano in  conseguenza  della  gia'  esaurita  compensazione  delle
 A.P.L., ai sensi della legge n. 468/1992.
   Con il presente ricorso si deduce l'illegittimita' dell'art. 11 del
 d.-l.  8 agosto  1996, n. 440, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118
 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 12 della legge  23
 agosto  1988,  n.  400, nonche' per violazione del principio di leale
 cooperazione tra lo Stato e le regioni.
   L'art.  12  della  legge  n.  400/1988, istitutivo della Conferenza
 permanente Stato-regioni, attribuisce a  quest'organismo  compiti  di
 informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di
 politica  generale suscettibili di incidere nelle materie di compenza
 regionale. Essa viene sentita, tra l'altro, sugli  indirizzi generali
 relativi all'elaborazione ed attuazione  degli  atti  comunitari  che
 riguardano le competenze regionali (quinto comma, lett. b).
   Nel  caso  de  quo  il  decreto-legge  e' stato emanato omettendosi
 qualsiasi   consultazione   della   conferenza,   pur   vertendo   il
 provvedimento  in  parola su materia di competenza regionale, nonche'
 trattandosi  di  normativa  posta  in  essere   in   esecuzione   del
 Regolamento  CEE  3950/92.   Con esso, infatti, scegliendo tra le due
 soluzioni previste dal Regolamento citato, si trasferiscono a livello
 nazionale le procedure di compensazione gia' svolte a livello  locale
 ai  sensi  della  legge n. 468/1992. Questlultima affida alle regioni
 funzioni di controllo sull'applicazione della  normativa  comunitaria
 sulle  quote  latte  e  sul  prelievo  supplementare  (art. 8) e cio'
 rendeva necessario un loro coinvolgimento  allorche'  si  modificava,
 per  di  piu'  con  efficacia retroattiva, il regime di compensazione
 finora utilizzato.
   Trattandosi poi di un trasferimento che incidera', per quanto si e'
 gia' detto,  inevitabilmente  sull'economia  delle  singole  regioni,
 comportando una consistente lievitazione del prelievo supplementare a
 carico  dei  produttori,  in  particolare  del centro sud, ancor piu'
 evidente era  la  necessita'  della  consultazione  della  Conferenza
 permanente  Stato-regioni  al  fine  di individuare una soluzione che
 contemperasse  le  ragioni  che  richiedevano  di   rispondere   alla
 contestazione  formulata dalla Commissione europea con le esigenze di
 soggetti che hanno operato nel ripetto di una legge, la  n.  98/1992,
 mai   abrogata,  nemmeno  dal  decreto-legge  impugnato  e  che  sono
 gravemente pregiudicati dalle nuove norme.
   Deve richiamarsi,  rigurdo  alla  censura  formulata,  una  recente
 sentenza  di  codesta  ecc.ma  Corte (n. 520 del 15-28 dicembre 1995)
 intervenuta sul regime quote latte, sia pure con riferimento ad altra
 normativa, la legge n. 46/1995, che ha ritenuto  fondata  l'eccezione
 avanzata  dalle  regioni  Lombardia  e  Veneto  in  ordine al mancato
 coinvolgimento della Conferenza o  delle  singole  regioni.  L'ecc.mo
 Collegio  ha  infatti  ritenuto ingiustificata la completa esclusione
 delle regioni dal procedimento di riduzione delle  quote  latte  che,
 pur  non  attribuito  a  queste,  ma  all'AIMA, involgeva valutazioni
 spettanti   alla   sfera   dei   poteri   regionali   e    richiedeva
 conseguentemente  che  le  stesse  fossero  almeno  consultate  per i
 riflessi che il provvedimento legislativo avrebbe  determinato  sulla
 loro economia.
   Si deduce altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del
 d.-l.  8  agosto  1996, n. 440, con riferimento agli artt. 3, 18 e 41
 della Costituzione.
   Come si e' avuto modo di rilevare il    suddetto  provvedimento  fa
 cessare con efficacia retroattiva l'applicazione dell'art. 5 commi 5,
 6,  7,  8  e  9  della  legge  n.  468/1992,  ponendo  nel  nulla gli
 adempimenti gia' svolti in ottemperanza alle citate disposizioni.  E'
 noto   che,  secondo  la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte,
 l'irretroattivita'   della  legge  assurge  a  principio  di  livello
 costituzionale solo per quanto riguarda la materia penale, mentre per
 le  restanti  materie  l'osservanza  del  princpio  e'  rimessa  alla
 prudente  valutazione  del  legislatore, sempreche' la retroattivita'
 non comporti la violazione di uno specifico precetto  costituzionale.
 E' stato anche affermato dalla stessa giurisprudenza che il principio
 tradizionale  della irretroattivita' della legge non penale dovrebbe,
 in linea di massima, essere  osservato,  essendo  la  garanzia  della
 certezza  dei  rapporti giuridici uno dei cardini della tranquillita'
 sociale e del vivere civile. Ma e' anche vero aggiunge la Corte  "che
 la  validita'  di  tale affermazione non puo' non essere condizionata
 alla insorgenza di casi che  eccezionalmente  impongono  l'estensione
 retroattiva" (sentenza n. 194/1976).
   E'  stato  ancora  affermato  che  le disposizioni retroattive "non
 possono trasmodare in un regolamento  irrazionale  e  arbitrariamente
 incidere  sulle  situazioni  poste  in essere da leggi precedenti..."
 (sentenza 14 luglio 1988, n. 822).
   Risulta quindi che la legittimita' di una  norma  retroattiva  deve
 essere valutata in relazione a parametri quali l'eccezionalita' della
 situazione,  l'inesistenza  di  un  contrasto  con specifici precetti
 costituzionali, nonche' di  un'arbitraria  violazione  di  situazioni
 determinatesi in base a leggi precedenti.
   Nella  fattispecie  non  ricorre  nessuno  dei suddetti presupposti
 giustificativi.
   Il decreto de  quo  e'  stato  emanato  al  fine  di  risolvere  la
 procedura  di  infrazione  comunitaria  avviata con una lettera della
 Commissione europea del 20 maggio 1996,  ovvero  quando  la  campagna
 1995-96  si  era  gia'  conclusa, in cui si contestava la conformita'
 alla  normativa  comunitaria  del  meccanismo  di  compensazione   in
 associazione.
   Questa  contestazione, intervenuta a quattro anni di distanza dalla
 emanazione  della  legge   n.   468/1992,   di   cui   si   eccepisce
 l'illegittimita'   rispetto   alle  previsioni  del  Regolamento  CEE
 3950/92,  non  giustifica  l'imposizione,  con  uno   strumento,   il
 decreto-legge,   che   secondo   la   Costituzione,   presuppone   la
 straordinarieta', la  necessita'  e  l'urgenza,  di  un  sistema  che
 sconvolge  procedure  gia'  concluse  in  attuazione di una normativa
 consolidata e tuttora vigente.
   La  norma  in  parola  si  pone  in  contrasto   con   i   principi
 costituzionali  di cui agli artt. 18 e 41 che tutelano la liberta' di
 associazione e di iniziativa economica, penalizzando soggetti,  quali
 le Associazioni di produttori, la cui rilevanza e' riconosciuta anche
 da normative comunitarie quali il Regolamento CEE 1360/78.
   Le  aziende  agricole  avevano  fatto  affidamento,  anche  per  la
 campagna 1995-96, per determinare il livello da  raggiungere  con  la
 propria   produzione   sulle   previsioni   fornite   dalle   proprie
 associazioni che, in base ai  meccanismi  della  legge  n.  468/1992,
 potevano  valutare  anticipatamente  il monte quote non utilizzato da
 trasferire in  compensazione.    Ora  l'adozione  del  nuovo  sistema
 finisce  irrazionalmente  per  avvantaggiare  le  aziende  che  hanno
 "splafonato", danneggiando quelle che  piu'  si  sono  attenute  alle
 regole del sistema.