ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, notificato il 25 ottobre 1995, depositato in cancelleria il
 7  novembre  1995,  per conflitto di attribuzione nei confronti della
 Provincia autonoma  di  Bolzano,  sorto  a  seguito  dell'Accordo  di
 collaborazione  tra  la  Provincia  stessa  e il Voivodato di Suwalki
 (Polonia), sottoscritto in data 27 luglio 1995; ricorso  iscritto  al
 n. 36 del registro conflitti 1995;
   Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Gaudenzio   Pierantozzi   per   il
 ricorrente,  e  gli  avvocati  Roland  Riz  e  Sergio Panunzio per la
 Provincia autonoma di Bolzano.
 Ritenuto in fatto
   1. -  Con ricorso notificato il 25 ottobre 1995, il Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  proposto  conflitto di attribuzione nei
 confronti della Provincia autonoma di Bolzano, a seguito dell'accordo
 di collaborazione tra la Provincia stessa ed il Voivodato di  Suwalki
 (Polonia),  sottoscritto  il 27 luglio 1995, chiedendo l'annullamento
 di tale atto.  Il  ricorrente  rileva  che  l'accordo  non  e'  stato
 sottoposto  al  preventivo  e  necessario  assenso  del Governo, come
 prevede l'art.  2, primo comma, lettera b), del d.P.R. 31 marzo  1994
 (emanato  quale  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in materia di
 attivita'  all'estero  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome).
 L'accordo,   inoltre,  lederebbe,  quanto  ai  contenuti,  competenze
 statali in materia di politica estera, specificatamente  disciplinate
 da  numerose  disposizioni legislative (legge 24 aprile 1990, n. 100;
 art. 2, terzo comma, lettera a), della legge 4 dicembre 1993, n. 491;
 art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e violerebbe l'art. 99 del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
   In  particolare,  in  materia  di  promozione  e  costituzione   di
 joint-ventures  all'estero,  prevista  dall'art. 5 dell'accordo, solo
 appositi atti legislativi statali hanno  attribuito  competenze  alle
 Regioni (come, per il Friuli-Venezia Giulia, la legge 9 gennaio 1991,
 n.  19). Nei settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare
 la  collaborazione,  prevista  dall'accordo  (art.  6),  non  sarebbe
 limitata  ad  iniziative  promozionali  ne'  a quelle di mero rilievo
 internazionale, che pure richiederebbero  la  previa  intesa  con  il
 Governo,  ma  riguarderebbe  relazioni  internazionali riservate allo
 Stato (art. 2, terzo comma, lettera a), della legge n. 491 del 1993).
   Il  ricorrente  denuncia  anche  come  illegittimo   l'uso,   nella
 redazione   dell'accordo,  della  lingua  tedesca  accanto  a  quella
 italiana e  polacca.    L'art.  99  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.    31  agosto 1972, n. 670) parifica la
 lingua tedesca a quella italiana, ma cio' varrebbe  solo  nell'ambito
 regionale e non nell'intero territorio nazionale ne', tanto meno, nei
 rapporti internazionali.
   Infine il ricorrente osserva che il preambolo dell'accordo richiama
 la  convenzione  europea  sulla  cooperazione  transfrontaliera delle
 collettivita' o autorita'  territoriali  (adottata  a  Madrid  il  21
 maggio  1980,  resa esecutiva dall'Italia con legge 19 novembre 1984,
 n. 948), ma l'accordo stesso non si inquadrerebbe in  alcun  modo  in
 tale ambito.
   2. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano,
 chiedendo  che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito,
 infondato.
   La provincia, dopo aver confermato di avere stipulato il 27  luglio
 1995  un  accordo  di  collaborazione  con  il  Voivodato di Suwalki,
 eccepisce la tardivita' del ricorso che,  notificato  il  25  ottobre
 1995, sarebbe stato proposto oltre il termine (previsto dall'art. 39,
 secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953, n. 87) di sessanta giorni
 dalla conoscenza dell'atto  impugnato.  Difatti  il  Governo  sarebbe
 stato  a  conoscenza  della stipulazione e del contenuto dell'accordo
 almeno dal  10  agosto  1995,  come  risulterebbe  da  una  nota  che
 l'Ambasciata  d'Italia  a  Varsavia  ha indirizzato al Presidente del
 Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in  merito  all'accordo
 stesso.
   Ulteriore  causa  di  inammissibilita'  deriverebbe  dalla  mancata
 richiesta,  con  il  ricorso,  di  una  pronuncia  sulla   competenza
 costituzionale che si assume violata, mentre proprio questa, e non il
 solo   annullamento   dell'atto  lesivo,  costituisce  l'oggetto  dei
 conflitti di attribuzione.  nel merito la Provincia ritiene  che  non
 sia  ad  essa opponibile, e non possa quindi costituire parametro del
 giudizio, il d.P.R. 31 marzo 1994, ed in particolare l'art. 2,  primo
 comma,  lettera  b),  che  definisce  le  attivita'  di  mero rilievo
 internazionale e stabilisce le procedure  per  il  loro  svolgimento.
 Questo  decreto,  che  pure  si  autoqualifica  "atto  di indirizzo e
 coordinamento", sarebbe in realta' diretto a  disciplinare,  come  ha
 ritenuto la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 425 del 1995),
 l'esercizio  di  poteri  dello  Stato in materia di attivita' estera,
 regolamentandone tempi e modi.
   Ad avviso della Provincia,  l'accordo  da  essa  stipulato  con  il
 Voivodato  di  Suwalki  non  costituirebbe  un'attivita' promozionale
 all'estero,  ma  integrerebbe  solo  un'attivita'  di  mero   rilievo
 internazionale,  per  la  quale  non  sarebbe richiesto il preventivo
 assenso del Governo.   Anche se questo  fosse  necessario,  la  leale
 cooperazione  che  deve  informare  i  rapporti  tra Stato e Province
 autonome potrebbe essere egualmente realizzata mediante un  controllo
 successivo del Governo.
   La   Provincia   sottolinea  che  l'accordo  di  collaborazione  ha
 carattere programmatico e costituisce una dichiarazione  di  intenti,
 piuttosto  che  un  accordo  operativo.  Quanto ai suoi contenuti, la
 previsione astratta e generica della costituzione di  joint-ventures,
 in  linea  generale  non  preclusa alle Regioni, potrebbe determinare
 problemi  solo  se  e   quando   tali   societa'   dovessero   essere
 effettivamente  costituite.    In  materia  di  agricoltura l'accordo
 integrerebbe soltanto un'attivita' di mero rilievo internazionale.
   L'uso, nella redazione dell'accordo,  anche  della  lingua  tedesca
 costituirebbe,  infine,  un'applicazione  dell'art.  99 dello statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige e non lederebbe alcuna competenza
 statale.
   Il richiamo, nel preambolo dell'accordo, alla  convenzione  europea
 sulla   collaborazione   transfrontaliera   non  esprimerebbe  alcuna
 volonta' di incidere su competenze dello Stato e non ne violerebbe in
 ogni caso attribuzioni costituzionali.
   3. -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Provincia  di  Bolzano  ha
 depositato  una  memoria  per  integrare  le  deduzioni  gia'  svolte
 nell'atto di costituzione.
   La   Provincia   eccepisce    l'inammissibilita'    o,    comunque,
 l'improcedibilita'  del  ricorso  perche'  il Consiglio dei ministri,
 deliberando di sollevare  il  conflitto,  non  ne  avrebbe  precisato
 l'oggetto  ed  i  termini  e  non  avrebbe  indicato  le attribuzioni
 costituzionali che si assumono lese.   L'estratto del  verbale  della
 deliberazione  adottata dal Consiglio dei ministri il 17 ottobre 1995
 richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali,  che  si
 afferma allegata al verbale; ma la relazione non risulta tra gli atti
 depositati  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Viene  anche  ribadita  e
 precisata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per mancanza  o
 insufficiente  indicazione, richiesta dall'art.  39 della legge n. 87
 del 1953, delle disposizioni costituzionali che si assumono  violate.
 La  Provincia contesta, inoltre, che le norme indicate dal ricorrente
 possano costituire idoneo parametro di giudizio,  giacche'  esse  non
 integrerebbero  competenze costituzionali dello Stato o non sarebbero
 applicabili alla Provincia ricorrente.
 Considerato in diritto
   1. -   Il conflitto  proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  nei  confronti della Provincia autonoma di Bolzano riguarda
 le  attribuzioni  in  materia  estera   ed   investe   l'accordo   di
 collaborazione  tra  la  Provincia  stessa ed il Voivodato di Suwalki
 (Polonia),  stipulato  il  27  luglio   1995,   che   sarebbe   stato
 sottoscritto  violando  competenze statali.   L'accordo, difatti, non
 sarebbe stato sottoposto al preventivo assenso del Governo,  ritenuto
 necessario  in  una  materia  nella  quale spetta allo Stato adottare
 disposizioni  per  lo  svolgimento  di  attivita'  all'estero,  tanto
 promozionali  che  di mero rilievo internazionale.  Anche i contenuti
 dell'accordo invaderebbero  competenze  statali,  particolarmente  in
 materia  di  promozione  e  costituzione  di  societa' all'estero, di
 agricoltura ed industria agroalimentare, e sarebbero per piu' profili
 illegittimi.
   2. - Devono  essere  preliminarmente  esaminate,  nell'ordine  loro
 proprio, le eccezioni di inammissibilita' proposte dalla Provincia di
 Bolzano.
   Con  la  prima  di  esse  si  afferma  che la volonta' di sollevare
 conflitto sarebbe stata espressa dal Consiglio dei ministri  in  modo
 non  adeguato.    Difatti nella relativa deliberazione, quale risulta
 dall'estratto  del  processo  verbale   della   riunione   depositato
 dall'Avvocatura  senza  la  relazione  del  Ministro  per  gli affari
 regionali che il verbale stesso richiama come  allegata,  mancherebbe
 l'indicazione dell'oggetto e dei termini del conflitto.
   L'eccezione e' infondata.
   Indipendentemente  dall'integrazione  del  verbale della seduta del
 Consiglio  dei  ministri,   nella   quale   e'   stata   assunta   la
 determinazione  di  sollevare  il  conflitto,  con  la  relazione del
 Ministro proponente che ne completerebbe il  contenuto,  risulta  dal
 verbale  stesso  la  volonta' del Governo di denunciare come invasivo
 l'accordo di cooperazione sottoscritto dal Presidente della Provincia
 autonoma  di  Bolzano  e  dal  Voivoda  di   Suwalki,   sull'evidente
 presupposto  che  tale  accordo  tocchi  la competenza costituzionale
 dello Stato in materia di politica estera.
   Non  sussistono,  pertanto,  quelle  carenze  nella  individuazione
 dell'oggetto  e dei termini del conflitto, che, secondo la Provincia,
 porterebbero ad escludere la riferibilita' all'organo della  volonta'
 di  sollevare il conflitto o sarebbero tali da renderne indeterminato
 l'oggetto.
   La seconda eccezione di inammissibilita' riguarda la  tempestivita'
 del  ricorso,  che  sarebbe  stato  proposto  tardivamente,  oltre il
 termine (stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11  marzo
 1953, n. 87) di sessanta giorni dalla conoscenza da parte del Governo
 dell'atto denunciato come lesivo.
   Anche questa eccezione e' infondata.
   La   nota   indirizzata  dall'Ambasciata  d'Italia  a  Varsavia  al
 Presidente della Provincia autonoma di Bolzano il 10 agosto 1995 data
 dalla quale gia' sarebbero iniziati  a  decorrere,  ad  avviso  della
 Provincia,  i  termini per ricorrere non consente di affermare che il
 Governo  avesse  sin  da  allora  piena  conoscenza   dell'atto   poi
 denunciato  come  lesivo. Con tale nota l'Ambasciata segnala di avere
 avuto notizia dalla stampa locale della  visita  di  una  delegazione
 della  Provincia,  avvenuta  alla fine del mese di luglio, e di avere
 successivamente appreso dalle autorita' polacche della  firma  di  un
 accordo  di  cooperazione  in  vari  settori;  di tale collaborazione
 l'Ambasciata avrebbe informato il Ministero degli affari  esteri.  La
 notizia,  generica  ed indiretta, della sottoscrizione di un accordo,
 neppure fornita dall'assessore provinciale in visita  all'Ambasciata,
 non  integra  la  conoscenza dell'atto da parte del Governo, che deve
 essere certa quanto all'esistenza di esso e completa quanto  ai  suoi
 contenuti  perche'  possano  decorrere  i  termini  previsti  per  la
 proposizione del ricorso.
   La  terza   eccezione   di   inammissibilita'   e'   basata   sulla
 considerazione   che   sarebbe   stato  chiesto  solo  l'annullamento
 dell'atto lesivo senza  alcuna  pronuncia  sulle  competenze,  mentre
 quest'ultima  costituirebbe  l'oggetto  proprio e caratterizzante dei
 conflitti di attribuzione.   Anche  questa  eccezione  e'  infondata.
 Indipendentemente  dalle  locuzioni usate nel ricorso, la domanda con
 esso proposta  riguarda  l'accertamento  della  sfera  di  competenze
 costituzionali proprie dello Stato nelle attivita' estere, che l'atto
 denunciato come invasivo, del quale si chiede l'annullamento, avrebbe
 violato.
   3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   L'esclusiva    competenza    statale   in   materia   di   rapporti
 internazionali connessa al principio  di  unita'  ed  indivisibilita'
 della  Repubblica,  affermato  dall'art.  5  della  Costituzione,  ed
 all'esclusiva  soggettivita'  internazionale  dello  Stato,  che  non
 consente  il frazionamento o la pluralita' di titolari della politica
 estera (sentenze n. 425 del 1995, nn. 256 e 42 del 1989, n.  564  del
 1988,  n.  179  del 1987 e n.  187 del 1985) non esclude deroghe alla
 regola che solo gli organi  centrali  dello  Stato  possano  svolgere
 attivita'  idonee  ad  incidere  sull'attuazione  degli  indirizzi di
 politica estera. Sono state, difatti,  ritenute  compatibili  con  il
 sistema   costituzionale   le  attivita'  all'estero  delle  Regioni,
 qualificate come promozionali, che siano legate da un rigoroso  nesso
 strumentale  con  le  materie  di  loro  competenza  e sempre che sia
 garantita l'indispensabile coerenza con la politica estera perseguita
 dallo Stato (sentenze n. 472 del 1992, n. 739 del 1988 e n.  179  del
 1987).  La  giurisprudenza  costituzionale  ha,  inoltre, individuato
 ulteriori attivita', di vario contenuto, rimesse all'iniziativa delle
 Regioni nelle materie di loro competenza e qualificate come  di  mero
 rilievo  internazionale,  in  quanto non riconducibili all'ambito dei
 rapporti internazionali  in  senso  proprio,  ma  che  tuttavia  sono
 suscettibili  di  essere  valutate  in  relazione  agli  indirizzi di
 politica estera, dovendo essere escluse se presentano il  rischio  di
 pregiudicare gli interessi del Paese (sentenza n. 564 del 1988). Cio'
 vale  anche  per  le  Regioni ad autonomia speciale e per le Province
 autonome, se nulla risulti disposto in proposito nei relativi statuti
 (sentenza n. 179 del 1987).
   Vanno,  dunque,  distinte  le  attivita'  che,  essendo  idonee  ad
 incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di
 valutazioni  riferite  a  tale sfera di interessi, mediante la previa
 intesa con il Governo, dalle altre attivita' che, pur non  impegnando
 la  responsabilita'  dello  Stato,  implicano  comunque  conoscenza o
 controllo   perche'   possano   essere   impedite   quelle   ritenute
 inconciliabili  con  gli  indirizzi  generali  della  politica estera
 (sentenza n. 472 del 1992). In ogni caso il Governo deve essere posto
 in condizione di esprimere tempestivamente  le  proprie  valutazioni,
 ricevendo   le  informazioni  che,  secondo  il  principio  di  leale
 cooperazione,  sono  necessarie  o  richieste.  Difatti,  essendo  le
 competenze  e le valutazioni dello Stato, da un lato, e delle Regioni
 o delle Province autonome, dall'altro, distinte ma  cospiranti,  tale
 principio  comporta  l'obbligo,  per  queste  ultime, di informare il
 Governo delle iniziative in programma, in modo da  rendere  possibile
 la  tempestiva  valutazione  della  conformita'  delle stesse con gli
 indirizzi  di  politica  estera  dello  Stato  e  con  gli  interessi
 nazionali  (sentenze  n.  425  del 1995, n. 204 del 1993, n.  472 del
 1992 e n. 179 del 1987).
   In particolare  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'  volte
 affermato  che  la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri
 senza che la Regione  abbia  preventivamente  informato  il  Governo,
 quindi  senza  la  necessaria  intesa o assenso, e' di per se' lesiva
 della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 212  del  1994,  nn.
 204 e 290 del 1993).
 nel  caso  in  esame e' certo che la Provincia autonoma di Bolzano ha
 sottoscritto l'accordo di collaborazione con il Voivodato di  Suwalki
 senza darne alcuna comunicazione al Governo, sicche' la Provincia non
 ha  reso possibile una tempestiva valutazione della compatibilita' di
 questa iniziativa con gli indirizzi di politica estera dello Stato  e
 con  gli  interessi  nazionali.  Indipendentemente dal puntuale esame
 delle materie trattate e dalla forma  in  cui  esso  e'  redatto,  la
 stipulazione   dell'accordo  senza  avere  previamente  informato  il
 Governo lede la sfera delle attribuzioni dello Stato. L'accordo  deve
 essere, di conseguenza, annullato.