ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Palermo Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Francesco Palermo contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del ritardato recapito di un plico "espresso", il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale), "nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza"; che, nella specie, il plico - contenente il materiale informativo e i moduli occorrenti per presentare domanda di ammissione a un pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunita' economica europea - e' stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale di Roma il 19 gennaio 1990 ed e' pervenuto a Reggio Calabria il 21 febbraio successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio 1990) per la domanda; che la norma esoneratrice dell'Amministrazione postale da responsabilita' per i danni causati dal ritardo - di oltre un mese dalla consegna da parte del mittente - del recapito del plico al destinatario e' ritenuta costituzionalmente illegittima, in riferimento ai parametri richiamati, alla stregua della sentenza n. 303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il collegamento istituito dall'art. 43 della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico essenziale e la nozione di impresa comporta l'assoggettamento della gestione del servizio al diritto comune della responsabilita' per inadempimento contrattuale; Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni trascorso dalla data dell'ordinanza di rimessione alla data alla quale essa e' pervenuta a questa Corte, e' intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato "Ente Poste Italiane"; che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto, il nuovo Ente e' succeduto nei rapporti attivi e passivi della cessata Amministrazione; che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo ordinamento; che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione di rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.