ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.
 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti  lo
 statuto  degli  impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
 emessa il 23 novembre  1995  dal  T.A.R.  per  la  Puglia  -  sezione
 staccata  di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il
 comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2 ottobre 1996 il giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro il comune di
 Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino  nel
 terzo  livello  retributivo dal 1 luglio 1964 al 1 febbraio 1986, per
 ottenere le  differenze  di  trattamento  economico  spettantigli  in
 ragione  delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente
 per vacanza di posto dal 1 gennaio 1975,  il  TAR  per  la  Puglia  -
 sezione  staccata  di  Lecce,  con ordinanza del 23 novembre 1995, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 36 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  33 del d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere  al  dipendente
 che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma  impugnata
 (applicabile in via residuale in mancanza di  specifica  disciplina),
 in  quanto  sancisce  un  principio  generale  di  commisurazione del
 trattamento  retributivo  del  dipendente  pubblico  alla   qualifica
 funzionale,  negando  implicitamente  rilevanza  allo  svolgimento di
 mansioni estranee alla medesima, impedisce  l'applicazione  dell'art.
 36  Cost.,  secondo  cui la retribuzione deve essere proporzionata al
 lavoro effettivamente prestato: donde la necessita' di rimuovere tale
 ostacolo con una dichiarazione di illegittimita' costituzionale;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il   Presidente   del   Consiglio   dei    Ministri,    rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
   Considerato  che  lo  stesso  giudice  rimettente  precisa  che  la
 disciplina  dell'art.  33  del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla
 situazione fisiologica degli uffici, cioe'  alla  situazione  normale
 nella  quale  le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua
 qualifica funzionale, sicche'  nel  caso  eccezionale  di  adibizione
 temporanea  del  dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un
 posto vacante, non si puo' argomentare a  contrario  una  preclusione
 all'adeguamento   del   trattamento  economico  secondo  i  princi'pi
 ripetutamente enunciati da questa Corte in conformita' degli artt. 36
 della Costituzione e 2126 cod.civ., princi'pi recepiti  dall'art.  57
 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs.
 23 dicembre 1993, n. 546 (cfr. sentenza n. 101 del 1995).
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.