ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame proposto avverso decreto di convalida di arresto, con ordinanza del 23 dicembre 1983 - pervenuta alla Corte il 10 aprile 1996 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale del 1930, nelle parti in cui non prevedono e non consentono esplicitamente che, in sede di riesame dinnanzi al tribunale competente, la revoca dei provvedimenti restrittivi possa essere adottata, con carattere di immediatezza, anche soltanto per mere ragioni di legittimita' attinenti al mancato rispetto, da parte del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di legge che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione; che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come la giurisprudenza di legittimita' si sia piu' volte espressa nel senso che il tribunale adi'to a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930 possa e debba provvedere a sanare le nullita' riscontrate nel provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante dal difetto di motivazione, mediante l'esercizio di poteri di "supplenza", sul presupposto che ogni questione attinente alla legittimita' dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di cassazione; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla pronuncia della ordinanza di rimessione e del profondo mutamento subi'to dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il tribunale rimettente verifichi se le disposizioni oggetto di impugnativa risultino o meno tuttora applicabili ai fini della decisione che lo stesso e' chiamato ad adottare; e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche' proceda a nuovo esame circa la rilevanza della questione dedotta.