ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 263-bis,
 primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge  12  agosto
 1982, n. 532) e 263-ter, terzo comma (nel testo aggiunto dall'art.  8
 della  medesima legge n. 532 del 1982) del codice di procedura penale
 del 1930, promosso con ordinanza  emessa  il  23  dicembre  1983  dal
 Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fabriani Mauro,
 iscritta  al  n.  412  del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  20,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2 ottobre 1996 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in  sede
 di  riesame  proposto  avverso  decreto  di convalida di arresto, con
 ordinanza del 23 dicembre 1983 - pervenuta alla Corte  il  10  aprile
 1996  - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 263-bis, primo comma (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12
 agosto  1982,  n.  532)  e  263-ter,  terzo comma (nel testo aggiunto
 dall'art. 8 della medesima legge n.  532  del  1982)  del  codice  di
 procedura  penale  del  1930,  nelle parti in cui non prevedono e non
 consentono  esplicitamente  che,  in  sede  di  riesame  dinnanzi  al
 tribunale  competente,  la revoca dei provvedimenti restrittivi possa
 essere adottata, con carattere di immediatezza,  anche  soltanto  per
 mere  ragioni di legittimita' attinenti al mancato rispetto, da parte
 del giudice procedente, delle precise ed inderogabili norme di  legge
 che disciplinano l'emissione dei provvedimenti in questione;
     che  a  tal  proposito  il  giudice  a  quo  sottolinea  come  la
 giurisprudenza di legittimita' si sia piu' volte espressa  nel  senso
 che  il tribunale adi'to a norma dell'art. 263-ter cod.proc.pen. 1930
 possa e  debba  provvedere  a  sanare  le  nullita'  riscontrate  nel
 provvedimento sottoposto a riesame e prima fra tutte quella derivante
 dal  difetto  di  motivazione,  mediante  l'esercizio  di  poteri  di
 "supplenza",  sul  presupposto  che  ogni  questione  attinente  alla
 legittimita' dell'atto impugnato debba essere riservata alla Corte di
 cassazione;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 infondata;
   Considerato che, tenuto  conto  del  lungo  tempo  trascorso  dalla
 pronuncia  della  ordinanza  di  rimessione  e del profondo mutamento
 subi'to dal quadro normativo di riferimento a seguito dell'entrata in
 vigore del nuovo codice di procedura penale, appare necessario che il
 tribunale  rimettente  verifichi  se  le  disposizioni   oggetto   di
 impugnativa  risultino  o  meno  tuttora  applicabili  ai  fini della
 decisione che lo stesso e' chiamato ad adottare;
   e che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al  giudice
 a  quo  perche'  proceda  a  nuovo  esame  circa  la  rilevanza della
 questione dedotta.