IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da Andreoli Ilario ed altri contro il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'estensione, nei loro confronti, del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato, con la corresponsione di tutte le differenze retributive spettanti con interessi e rivalutazione monetaria; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti di causa: Nominato relatore, alla pubblica udienza del 20 dicembre 1995, il cons. Paolo Buonvino; Udito l'avv. per ricorrente e l'avvocato dello Stato per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: F a t t o Con i ricorsi specificati in epigrafe si chiede che venga accertato: a) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore (livello VI-bis) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; b) il diritto dei ricorrenti che ricoprono il grado di maresciallo maggiore (livello VI) a vedersi esteso il trattamento economico del personale della P. di S. avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di ispettore principale con l'attribuzione del corrispondente livello VI-bis; d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo ordinario e brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di ispettore e vice ispettore, con l'attribuzione del corrispondente livello VI; e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di vice brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di sovrintendente principale capo con l'attribuzione del corrispondente livello VI. Il tutto con la condanna dell'amministrazione all'adeguamento delle retribuzioni annue lorde; al pagamento degli arretrati dovuti sulla base della legge e dei decreti di recepimento degli accordi nazionali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. I ricorrenti, tutti sottufficiali della Guardia di finanza, invocano, in particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'art. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, della legge 1 aprile 1991, n. 121, la tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, prospettando, in subordine, l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme medesime, sotto il profilo della violazione del principio della ragionevolezza della scelta legislativa, ove fossero intese, mediante l'estrapolazione dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di Polizia, nel senso di escludere una completa parificazione del trattamento economico dei parigrado. Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, investita della questione dall'ordinanza 12 febbraio 1991 della quarta sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme richiamate ed in particolare della tabella C "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di Polizia, cosi' omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri". Sempre con riferimento a ricorrenti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, il T.A.R. Lazio, sez. I, con sentenza n. 1219 del 9 luglio 1991 e il Consiglio di Stato, con sentenza sez. IV, 26 novembre 1991, n. 986, hanno accertato il diritto dei rispettivi ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i pari grado della P. di S. e ha condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate, nei limiti delle somme non prescritte. E', poi, intervenuto il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, che, all'art. 1, autorizza la spesa per la definizione, nei confronti dei ricorrenti nei ricorsi definiti dalle sentenze sopra cennate, degli effetti economici delle sentenze stesse, mentre, all'art. 2, estende il medesimo trattamento "a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza". In dipendenza di cio', l'Avvocatura ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei trattamenti economici sia pure con decorrenza posteriore rispetto a quella invocata dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi hanno respinto tale interpretazione, in quanto avrebbe esposto la legge sopravvenuta a censura di illegittimita' costituzionale, con riferimento al principio di uguaglianza. Con propria ordinanza del 25 marzo 1992 la Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo e secondo, comma primo, del d.-l. n. 5 del 1992 convertito con modificazioni in legge n. 216 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione sospendendo, per l'effetto il giudizio e disponendo l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Questa, con sentenza 15/23 dicembre 1993, n. 455, ha dichiarato non fondata la detta questione di legittimita' costituzionale. I ricorsi sono, pertanto, tornati all'esame del Tribunale. In particolare, i ricorrenti insistono nelle proprie pretese, anche tenuto conto dell'inciso, contenuto nella citata sentenza della suprema Corte, secondo cui il rigetto dell'eccezione di incostituzionalita' anzidetto non reca pregiudizio alla cognizione, da parte del giudice di merito, delle posizioni soggettive vantate dai ricorrenti, visto che le disposizioni denunciate non estinguono diritti soggettivi che in ipotesi siano riconosciuti dall'ordinamento. L'Avvocatura dello Stato insiste, invece, per il rigetto dei ricorsi, atteso che, come stabilito dal legislatore e riconosciuto, in sostanza, dalla stessa Corte costituzionale, di omogeneizzazione del trattamento economico della Guardia di Finanza con quello degli appartenenti alla Polizia di Stato puo' legittimamente parlarsi solo con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 5/1992, con le modifiche apportategli dalla legge di conversione n. 216/1992. D i r i t t o 1. - Con i ricorsi specificati in epigrafe si chiede che venga accertato: a) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore (livello Vl-bis) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; b) il diritto dei ricorrenti che ricoprono il grado di maresciallo maggiore (livello VI) a vedersi esteso il trattamento economico del personale della P. d S. avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII; c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di ispettore principale, con l'attribuzione del corrispondente livello VI-bis; d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di maresciallo ordinario e brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di ispettore e vice ispettore, con l'attribuzione del corrispondente livello VI; e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono o hanno ricoperto il grado di vice brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della P. di S. avente qualifica di sovrintendente principale capo con l'attribuzione del corrispondente livello VI. Il tutto con la condanna dell'amministrazione all'adeguamento delle retribuzioni annue lorde; al pagamento degli arretrati dovuti sulla base della legge e dei decreti di recepimento degli accordi nazionali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. I ricorrenti, tutti sottufficiali della Guardia di Finanza rivestenti, a seconda dei casi, i gradi dianzi indicati invocano, in particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'art. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo della legge 1 aprile 1981, n. 121, la tabella C allegata a detta legge come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, prospettando, in subordine l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme medesime sotto il profilo della violazione del principio della ragionevolezza della scelta legislativa, ove fossero intese, mediante l'estrapolazione dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di Polizia, nel senso di escludere una completa parificazione del trattamento economico dei parigrado. Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, investita della questione dall'ordinanza 12 febbraio 1991 della quarta sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme richiamate ed in particolare della tabella C, "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di Polizia, cosi' omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri". Sempre con riferimento a ricorrenti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, il T.A.R. Lazio, sez. I, con sentenza n. 1219 del 9 luglio 1991, e il Consiglio di Stato, con sentenza sez. IV, 26 novembre 1991, n. 986, hanno accertato il diritto dei rispettivi ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i pari grado della P. di S. e ha condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate, nei limiti delle somme non prescritte. E', poi, intervenuto il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, che, all'art. 1, autorizza la spesa per la definizione, nei confronti dei ricorrenti beneficiati dalle sentenze dianzi indicate, degli effetti economici delle sentenze stesse, mentre, all'art. 2, estende il medesimo trattamento "a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza". In dipendenza di cio', l'Avvocatura ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei trattamenti economici sia pure con decorrenza posteriore rispetto a quella invocata dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi hanno respinto tale interpretazione, in quanto avrebbe esposto la legge sopravvenuta a censura di illegittimita' costituzionale, con riferimento al principio di uguaglianza. Con propria ordinanza del 25 marzo 1992 la Sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del d.-l. n. 5 del 1992, convertito con modificazioni in legge n. 216 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione, sospendendo, per l'effetto, il giudizio e disponendo l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Questa, con sentenza 15/23 dicembre 1993, n. 455, ha dichiarato non fondata la detta questione di legittimita' costituzionale. I ricorsi sono, pertanto, tornati all'esame del Tribunale. In particolare, i ricorrenti insistono nelle proprie pretese, anche tenuto conto dell'inciso, contenuto nella citata sentenza della suprema Corte, secondo cui il rigetto dell'eccezione di incostituzionalita' anzidetto non "reca pregiudizio alla cognizione, da parte del giudice di merito, delle posizioni soggettive vantate dai ricorrenti, visto che le disposizioni denunciate non estinguono diritti soggettivi che in ipotesi siano riconosciuti dall'ordinamento. L'Avvocatura dello Stato insiste, invece, per il rigetto dei ricorsi, atteso che, come stabilito dal legislatore e riconosciuto, in sostanza, dalla stessa Corte costituzionale, di omogeneizzazione del trattamento economico della Guardia di Finanza con quello degli appartenenti alla Polizia di Stato puo' legittimamente parlarsi solo con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 5/1992, con le modifiche apportategli dalla legge di conversione n. 216/1992. 2. - La Sezione prende atto (giusta quanto precisato dalla Corte nella sentenza n. 455/1993) che nessuna delle pronunce dei giudici di costituzionalita' (sent. n. 277 del 1991) e di merito (sentt. Cons. St. sez. IV, n. 986/1991 e TAR Lazio, sez. I, n. 1219/1991) ha disposto, in via generale, sulla omogeneizzazione retributiva fra le varie forze di polizia e che, in particolare, la ripetuta sentenza n. 277/1991 della suprema Corte non ha affatto portato al riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneita' delle funzioni tra qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e che, pertanto, e' comunque da escludersi che, sulla base del contesto normativo previgente al d.-l. n. 5/1992 e alla legge di conversione n. 216/1992, potesse, anche dopo la sentenza della suprema Corte n. 277/1991 ritenersi comunque sussistente una siffatta omogeneizzazione e connessa equiparazione di trattamento economico, con correlata estensione ai sottufficiali qui ricorrenti del trattamento spettante agli ispettori di polizia. Cio' non di meno, ritiene che la disciplina normativa di cui agli artt. 16 e 43 della legge n. 121/1981 e relativa tabella C (come modificata dalla legge n. 569/1982) operi, in effetti, un vulnus nella sfera giuridica dei ricorrenti i quali, si noti, hanno proposto i ricorsi qui in esame anteriormente all'entrata in vigore della novella del 1992, ma senza aver potuto fruire della disciplina di cui all'art. 1, primo comma, della stessa, in quanto all'epoca non erano stati ancora definiti, neppure in primo grado, i ricorsi dei sottufficiali della Guardia di Finanza (sicche' la citazione - in tale disposizione destinata a definire gli aspetti economici dei giudicati formatisi sulle decisioni nel comma stesso indicate - anche del corpo della Guardia di Finanza appare, come ritenuto dalla suprema Corte nella ripetuta sentenza n. 455/1993 come una mera imprecisione). Vulnus che non e' stato riparato dalla sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121/1981, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge n. 569/1982, nonche' della nota in calce alla tabella nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma di carabinieri, ma senza fare, in tal sede (in quanto i ricorrenti erano, nell'occasione, soltanto carabinieri), alcun riferimento ai sottufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, qui ricorrenti. E poiche' l'art. 43 della legge n. 121/1981 stabilisce, da un lato, al comma 16, che "il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16" (e, dunque, anche al Corpo della G. di F., ricompreso nel comma 1, lett. b), del citato art. 16 accanto all'Arma dei Carabinieri e, al comma 17, "che l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge", e' evidente che, nel momento in cui, in base all'intervento della Corte costituzionale, i sottufficiali dell'Arma hanno visto accolte le proprie pretese - essenzialmente basate sulla corrispondenza funzionale - e, quindi, visto ricondurre le proprie posizioni a quelle delle diverse qualifiche degli Ispettori della P. di S., analoga estensione non si e', invece, verificata per i sottufficali della Guardia di Finanza, che non hanno potuto fruire della ripetuta sentenza n. 277/1991, ne', come si ripete, del disposto di cui all'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 5/1992 e relativa legge modificatrice di conversione n. 216/1992, rimanendo, cosi', ancora oggi discriminati sia rispetto al personale della Polizia di Stato che a quello dell'Arma, svolgente funzioni corrispondenti. Ne' una siffatta disparita' di trattamento appare giustificata dal diverso contenuto dei compiti ascrivibili ai sottufficiali del Corpo della G. di F. rispetto a quelli dell'Arma o degli ispettori di Polizia: da un lato in quanto, almeno stando al dato testuale, una siffatta differenziazione non e' posta neppure dal legislatore che, ai commi sedicesimo e diciassettesimo dell'art. 43, legge n. 121/1981 fa generico riferimento al personale dei carabinieri e degli altri corpi ivi elencati, senza differenziare i primi dai secondi (anzi, solo il Corpo della Guardia di Finanza e' ricompreso, accanto all'Arma dei Carabinieri, nel comma 1): dall'altro in quanto, sul piano dei compiti di Istituto, e' innegabile che anche il Corpo della Guardia di Finanza e' chiamato, da tempo, ad espletare veri e propri compiti di polizia di sicurezza che non sembrano limitati ad un marginale concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sibbene appaiono il piu' delle volte identificarsi con quelli svolti da Polizia e Carabinieri (che' sempre piu', e da non poco tempo, il Corpo della G. di F. e' chiamato a svolgere veri e propri compiti di polizia di sicurezza, specialmente nel campo della lotta al fenomeno mafioso, del riciclaggio del danaro sporco, del contrabbando, della lotta all'evasione tributaria e/o ai reati finanziari ecc., fenomeni, questi, che hanno assunto ormai unrilievo sociale cosi' elevato dal produrre, nell'opinione pubblica, lo stesso allarme e turbamento prodotto dai comuni eventi delinquenziali e la cui repressione sembra implicare veri e propri compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica: e cio' non senza ricordare che anche ai sottufficiali della G. di F. compete la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria oltre a quella di ufficiali di polizia tributaria); lo stesso legislatore, del resto, si e' fatto carico di tale realta' riconoscendo anche ai finanzieri il trattamento spettante agli altri due corpi sopra indicati, ma cio' ha fatto soltanto a decorrere dal 1 gennaio1992, senza che, con riferimento a tale data, si sia verificata circostanza alcuna, sia sul piano giuridico che fattuale, che possa aver differenziato i compiti dei finanzieri rispetto a quelli fino a quel momento espletati, sicche' la norma stessa appare come il riconoscimento, ancorche' tardivo, di una situazione da tempo in atto. La stessa suprema Corte ha, del resto, significativamente precisato, nella ripetuta sentenza n. 455/1993, che il rigetto dell'eccezione di incostituzionalita' del d.-l. n. 5/1992 e relativa legge di conversione non "reca pregiudizio alla cognizione, da parte del giudice di merito, delle posizioni soggettive vantate dai ricorrenti, visto che le disposizioni denunciate non estinguono diritti soggettivi che in ipotesi siano riconosciuti dall'ordinamento", lasciando cosi' aperta la porta ad ulteriori interventi giudiziali atti a rimuovere disposizioni eventualmente preclusive di detti diritti. Tanto premesso, non appare manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle proprie dei sottufficiali della Guardia di Finanza, attesa la disparita' di trattamento ed il vizio di irragionevolezza prodotti da tale disciplina (anche laddove e' stata estesa all'Arma dei Carabinieri in virtu' della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991), nonche' l'incidenza di tale sperequata disciplina sul piano del buon andamento della p.a. Quanto alla rilevanza della questione, essa appare manifesta sol che si consideri che la fondatezza dell'eccezione comporterebbe inevitabilmente l'accoglimento delle pretese patrimoniali vantate in questa sede dagli odierni ricorrenti che andrebbero, sul piano dell'efficacia retroattiva, ben al di la' dei benefici ad essi accordati dalla novella del 1992.