LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza del giudizio  iscritto  al  n.
 2968/PC del registro di segreteria sul ricorso proposto da Guidarelli
 Alessandra  ved.  Palini,  residente  a  Milano, via Jacopo Palma, 5,
 avverso il decreto della D.P.T. di Milano n. 15551 in data 9  ottobre
 1991.
   Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 1995, il relatore cons.
 Angelo  Gallicchio  e  la  sig.ra  Donatella  Giove in rappresentanza
 dell'Amministrazione.
   Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti
 della causa.
                            Fatto e diritto
   Ricorre la Guidarelli avverso il decreto succitato della  D.P.T  di
 Milano,  con il quale non e' stata accolta la sua istanza tendente ad
 ottenere la reversibilita' della pensione quale ex moglie  di  Pelini
 Angelo,  deceduto  in  data  1  febbraio 1972; la D.P.T. di Milano ha
 motivato il provvedimento di diniego facendo  richiamo  all'art.  81,
 comma  quarto,  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che stabilisce
 che  la  pensione  non  spetta  alla  vedova  quando  sia pronunciata
 sentenza passata in giudicato di separazione personale per sua colpa.
   A  sostegno  dell'impugnativa   la   ricorrente   nel   prospettare
 l'illegittimita'  costituzionale  della  succitata  norma richiama le
 seguenti sentenze della Corte costituzionale concernenti  norme  pure
 in  materia  di  pensione  di  reversibilita'  ma  diverse  da quella
 applicata nel provvedimento impugnato.
   1. - Sentenza n. 1009 in data 3 novembre  1988,  con  la  quale  e'
 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli
 artt.  3  e  38 della Costituzione l'art. 20, primo comma, lett.  a),
 della legge 2 febbraio 1973,  n.  12,  in  materia  di  previdenza  e
 assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio nella parte
 in  cui  esclude  dal diritto a pensione di reversibilita' il coniuge
 superstite quando "sia  stata  pronunciata  sentenza  di  separazione
 legale per colpa dello stesso".
   2.  - Sentenza n. 346 in data 20 luglio 1993, con la quale e' stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  di
 cui  agli  artt.  38,  comma  primo,  r.d.-l. 30 marzo 1938,   n. 680
 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
 degli enti locali) e 7, comma secondo, legge  22  novembre  1962,  n.
 1646  (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
 il Ministero del tesoro), nella parte in cui  esclude  il  diritto  a
 pensione  a  favore della vedova di impiegato iscritto alla CPDEL che
 sia separato legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata
 per di lei colpa, allorche' a  questa  fosse  stato  riconosciuto  il
 diritto  agli  alimenti  verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla
 stessa  soltanto  il  diritto  alla  corresponsione  di  un   assegno
 alimentare ove sussista lo stato di bisogno.
   Fa  riferimento  altresi'  ai  principi  di cui alle sentenze della
 Corte costituzionale n. 286 in data 28 luglio 1987 e n. 450  in  data
 27 luglio 1989, richiamati nella succitata sentenza n. 346/1993 della
 Corte   costituzionale,   afferenti  la  materia  della  pensione  di
 reversibilita' in favore di coniuge separato per colpa o al quale  la
 separazione  e'  stata addebitata con sentenza passata in giudicato e
 avente diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
   La questione appare rilevante dato che dal  suo  esito  dipende  la
 decisione del ricorso proposto e la fattispecie si presenta analoga a
 quella  presa in esame, assieme ad altre, con la sentenza della Corte
 costituzionale  n.  346  del  20-28  luglio  1993  su  ordinanza   di
 rimessione  della sez. III giurisdizionale della Corte dei conti, con
 ordinanza emessa il 19 giugno 1992.
   La norma ora da applicare (art.  81,  quarto  comma,  del  T.U.  29
 dicembre  1973,  n. 1092) contiene una previsione analoga a quella di
 cui al combinato disposto dell'art. 38, primo comma,  del  r.d.-l.  3
 marzo  1938,  n.  680,  e  dell'art. 7, secondo comma, della legge 22
 novembre 1962, n. 1646, dichiarati incostituzionali, con la  sentenza
 n.  346  di  cui sopra, in quanto esclude il diritto alla pensione di
 reversibilita' della vedova che sia separata legalmente per  sentenza
 passata  in  giudicato  pronunciata  per  di  lei  colpa  e riconosce
 soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare.
   Il Collegio ritiene pertanto la non  manifesta  infondatezza  della
 questione  con  riferimento  agli  artt. 3 e 38 della Costituzione in
 relazione alla dianzi richiamata pronuncia del giudice delle leggi.