ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Saltini Alfonso, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto in fatto Il pretore di Milano, dopo aver premesso di procedere nei confronti di un imputato nato nel 1907 che presenta - come e' stato accertato in sede di perizia medico-legale - una patologia grave, irreversibile ed evolutiva al punto da consentire "di ritenere che nel futuro il medesimo non possa presenziare in aula", ha sollevato, dopo numerosi rinvii del dibattimento, questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato in modo assoluto a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile, la possibilita' di assumere prove alle condizioni dell'art. 70 comma 2, la possibilita' di adottare in esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere e l'inapplicabilita' dell'art. 75 comma 3 c.p.p. quanto alla parte civile". Rileva il giudice a quo che nel caso di specie non e' consentito sospendere il giudizio ne' procedere ad alcuna attivita' dibattimentale, malgrado l'obbligo di fissare l'udienza di prosecuzione a data fissa, mentre l'avvenuta costituzione di parte civile appare priva di qualsiasi possibile esito e alternativa. Si determina, dunque, una situazione di "stallo" processuale anomala e irragionevole, in quanto sacrifica sia il principio di obbligatorieta' della azione penale, sia il principio di eguaglianza, tenuto conto della piu' equilibrata soluzione data al caso simile dell'imputato che per infermita' mentale non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, per il quale e' invece consentito assumere prove a norma dell'art. 70, comma 2, cod. proc. pen. e adottare all'esito un pronuncia favorevole all'imputato. Considerato in diritto 1. - Chiamato a celebrare il dibattimento nei confronti di un imputato di eta' avanzata e che presenta patologie di gravita' tale da rendere prevedibile che anche in futuro il medesimo non possa presenziare alla attivita' di udienza, il pretore di Milano, dopo alcuni rinvii disposti per impedimento dell'imputato, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli art. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, secondo comma, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere; d) l'inapplicabilita' della disciplina dettata dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., quanto alla parte civile. A parere del giudice rimettente, infatti, l'impedimento irreversibile dell'imputato determinerebbe una "paradossale" situazione di stasi processuale che non consente alcun tipo di attivita', malgrado l'obbligo di "fissare udienza di proseguimento a data fissa", rendendo al tempo stesso priva di esiti e alternative l'avvenuta costituzione di parte civile; il tutto, soggiunge il rimettente, con effetti tali da compromettere sia il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, sia quello di uguaglianza, a proposito del quale evoca la diversa e "piu' equilibrata" disciplina che regola il "caso affine" dell'imputato che per infermita' mentale non sia in grado di partecipare coscientemente al processo e della quale si chiede, in sostanza, l'estensione alla ipotesi dedotta. 2. - Il quesito che il giudice a quo sottopone quale tema dello scrutinio di costituzionalita' si presenta, dunque, quanto mai composito sotto il profilo dei riferimenti normativi attinti da censura ed altrettanto variegato sul piano degli istituti che vengono ad essere coinvolti, richiedendosi a questa Corte un intervento manipolativo sul tessuto codicistico che rimodelli, sotto differenziati aspetti, la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato (art. 486), la durata e la prosecuzione del dibattimento (art. 477), nonche' il regime e gli effetti stabiliti dalla legge per l'ipotesi in cui l'imputato, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo (artt. 70 e 71). Infine, nel dispositivo, l'ordinanza del giudice rimettente fa testuale riferimento all'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., lamentandone "l'inapplicabilita' quanto alla parte civile", manifestamente intendendo, con questa sintetica locuzione, lamentare l'inapplicabilita', alle situazioni come quella denunciata, di una eccezione alla regola della sospensione del processo civile per l'azione risarcitoria quando l'azione stessa sia stata proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. L'intera gamma dei petita va, pertanto, non solamente valutata nel suo complesso, ma anche analizzata in ciascuno dei singoli componenti, per verificare se ed in che misura un siffatto intervento rientri nei poteri spettanti a questa Corte e se, alla stregua delle differenziate ragioni che stanno al fondo delle censure, le stesse risultino in tutto o in parte fondate sulla base dei parametri dedotti. Puo' subito rilevarsi, in linea generale, come il giudice a quo abbia posto quale fulcro della questione una pretesa affinita' di situazioni che, invece, si appalesano fra loro del tutto eterogenee, tanto sul piano strutturale che su quello logico-sistematico. Dalla ordinanza di rimessione, infatti, traspare con chiarezza la pretesa di sovrapporre l'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito a comparire sine die all'udienza, a quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, al punto da ritenere automaticamente trasferibile per piu' profili la peculiare disciplina dettata per quest'ultima ipotesi anche alla prima. Ma e' del tutto evidente che si tratta di situazioni non comparabili: altro e', infatti, l'incapacita' di partecipare coscientemente al processo che ineluttabilmente compromette l'idoneita' ad esercitare l'autodifesa e, dunque, giustifica la predisposizione di un composito e peculiare assetto normativo informato alla tutela della liberta' di autodeterminazione dell'imputato (v. sentenza n. 281 del 1995), altro e' l'impedimento a comparire, posto che una evenienza di tal genere puo' rappresentare, ma non necessariamente rappresenta, un semplice ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, che l'imputato e' posto in condizione di rimuovere esercitando la facolta' di rinuncia a presenziare al dibattimento. L'accoglimento della premessa da cui muove il giudice a quo comporterebbe, quindi, non l'armonizzazione di disciplina di fattispecie analoghe, ma la creazione ex novo di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte che l'ordinamento riserva alla esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa. Deve pertanto ritenersi inammissibile la richiesta del giudice a quo volta ad introdurre nel sistema la previsione che il dibattimento sia sospeso "in caso di imputato permanentemente impossibilitato in modo assoluto a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile", considerato anche a tal proposito che, generandosi per questa via una nuova ipotesi di sospensione del processo, si determinerebbe, come automatico effetto sul piano del diritto sostanziale, l'inserimento di un nuovo caso di sospensione del corso della prescrizione del reato e, quindi, la creazione di conseguenze penali contra reum che certamente e' inibita a questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n. 315 del 1996 e le ordinanze ivi richiamate). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per cio' che concerne quella parte del petitum intesa a sollecitare l'adozione di una pronuncia additiva che consenta la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, secondo comma, cod. proc. pen., e di adottare all'esito "sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere". Al di la', infatti, delle considerazioni gia' svolte in linea generale, va osservato che l'art. 70, comma 2, richiamato, poi, dall'art. 71, comma 4, cod. proc. pen., consente al giudice di assumere, a richiesta del difensore o del curatore speciale, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Un regime, dunque, del tutto eccezionale e che si salda intimamente alla particolare situazione di impedita autodifesa in cui versa l'imputato che non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, ma che non puo' certo ritenersi replicabile per l'ipotesi di semplice impedimento a comparire, ove gli effetti preclusivi alla celebrazione dell'udienza vengono collegati anche ad una libera e consapevole scelta dell'imputato stesso. L'accoglimento di un simile petitum, dunque, lungi dal profilarsi come unica soluzione costituzionalmente imposta, finirebbe esso stesso per generare conseguenze di forte disarmonia sul piano degli equilibri del sistema, giacche' introdurrebbe una non giustificata compressione del diritto alla prova delle restanti parti del processo. 3. - Le considerazioni sin qui svolte non possono invece valere per cio' che concerne l'ultimo dei profili che il giudice a quo ha dedotto a sostegno della pur sintetica ordinanza di rimessione. La situazione di "stallo" processuale che si determina nel caso in cui l'imputato, per malattia irreversibile, si trovi impossibilitato a comparire, effettivamente determina per la parte civile l'impossibilita' di dare concreto seguito alla propria domanda risarcitoria, giacche', anche nell'ipotesi in cui ritenesse di optare per l'esercizio della azione civile in sede propria, il processo civile cosi' introdotto sopporterebbe gli effetti sospensivi stabiliti dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., non rientrando l'ipotesi di specie tra le "eccezioni previste dalla legge" che la norma stessa enuncia quali deroghe a quegli effetti. Sotto il circoscritto profilo che viene qui in discorso, si appalesano, dunque, forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, giacche' entrambe le situazioni di paralisi processuale ineluttabilmente determinano una sostanziale sterilizzazione della azione civile esercitata nel processo penale. Considerato, quindi, che nel primo caso l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen., fa salvi i diritti della parte civile sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, dello stesso codice e, dunque, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso, si rivela fondata la doglianza del giudice a quo nella parte in cui sollecita l'adozione del medesimo regime anche nell'ipotesi che qui rileva. Come questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, ancorche' riferita alla disciplina - peraltro a questi fini non difforme - dettata dal codice di rito previgente, "e' certo che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile, non possa non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile cui pure l'assetto del codice abrogato apprestava tutela, svincolandola dal processo penale nel caso di sospensione del processo per infermita' di mente dell'imputato" (v. sentenza n. 330 del 1994). Con cio' il perturbamento del canone dell'uguaglianza, che il rimettente deduce come parametro, finisce per assumere nella specie connotazioni di ancor piu' incisivo risalto, in quanto intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il potere di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta dunque compromesso in eguale misura. Anche se il giudice a quo propone quindi, e come gia' si e' detto, un articolato quesito inteso a rielaborare la disciplina dettata dal codice di rito per il caso di incapacita' processuale, cosi' da includervi anche l'ipotesi dell'imputato permanentemente impedito a comparire, il petitum che nella sostanza si intende perseguire mira piu' semplicemente ad iscrivere quest'ultima ipotesi, in aggiunta alla prima, fra le "eccezioni" che rendono inoperante il particolare regime dei rapporti tra azione civile e azione penale previsto dall'art. 75, comma 3, del medesimo codice. Tale disposizione andra' pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua per contrasto con gli indicati principi costituzionali.