Giudizio  di  legittimita' costituzionale per la regione Molise, in
 persona  del  legale  rappresentante     dott.  Marcello   Veneziale,
 presidente della Giunta regionale del Molise, rappresentato e difeso,
 giusta  mandato a margine del presente atto, in virtu' di delibera di
 incarico  n.    3406  del  16  settembre  1996,  dall'avv.   Vincenzo
 Colalillo  presso  il  quale elettivamente domicilia in Roma alla via
 Appia Nuova n.
  519 (studio avv. Clementino   Palmiero)  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   in   arica   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale del d.-l. 8 agosto 1996, n.  444, art. 11, nella parte
 in  cui  si  dispone  la cessazione delle quote del latte di cui agli
 art. 5 (commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n.    464  del  26  novembre
 1992)  togliendo,  nel  contempo  anche la efficacia agli adempimenti
 svolti ai sensi delle richiamate disposizioni.
                            Fatto e diritto
   La disposizione  legislativa,  che  si  ritiene  costituzionalmente
 illegittima,  determina,  per  le aziende produttrici  di latte della
 regione Molise nel momento in cui  trasferisce  il  meccanismo  della
 compensazione  dalle  associazioni  produttive  ad un unico bacino di
 utenza.
   All'uopo  necessita,   prioritariamente   ricostruire   il   quadro
 normativo delle disposizioni comunitarie in materia.
   Con  il  reg. CEE 804/1984, modificato dal successivo reg. 856/1985
 si istituiva, con l'art. 5-quater il regime di prelievo supplementare
 a carico dei produttori o degli  acquirenti  di  latte,  al  fine  di
 mantenere sotto controllo la crescita della produzione di latte.
   Ciascuna regione degli stati membri comunitari, poteva attuare tale
 regime  o  procedendo  al  prelievo  dai  produttori  che superano il
 quantitativo di riferimento o procedendo il prelievo dagli acquirenti
 che   superano   il   quantitativo   di   riferimento,   trasferendo,
 successivamente,  tale  maggior carico produttivo, sui produttori che
 non hanno contribuito al superamento di detto quantitativo.
   La disposizione comunitaria era oggetto di  specifica  precisazione
 da  parte  dell'art.  12, lett. C, del  reg. 857/1984 con il quale si
 precisava   che   potevano   essere   considerati   "produttori"   le
 associazioni  di  produttori  e loro unioni riconosciute ai sensi del
 reg. CEE 1360/1978.
   Tali disposizioni comunitarie  venivano  recepite  nell'ordinamento
 italiano   con  la  legge  26/11/1968  che  all'art.  5  (oggetto  di
 abrogazione da parte dell'art.  11  del  decreto-legge  n.  440/1996)
 statuiva  che  le  associazioni  di produttori potevano operare per i
 loro associati la compensazione tra le maggiori e  minori  produzioni
 consegna raffrontate con i quantitativi individuali di riferimento.
   In virtu' di questo meccanismo le associazioni hanno potuto operare
 fornendo  ai  propri  associati  indicazioni per il superamento delle
 quote individuali, sulla base del  controllo  in  corso  di  campagna
 delle  loro  produzioni,    programmando  ed  anticipando di fatto il
 meccanismo  di  compensazione,  consentendo  quindi   quelle   scelte
 imprenditoriali sopra accennate, che si sono tradotte in superamenti,
 per cosi' dire programmati, delle quote  assegnate.
   Il precisato regime scadeva in data 31 marzo 1993 ma, con reg.  CEE
 3950  del  2  dicembre  1992,  e'  stato    prorogato per altri sette
 periodi.
   Contestualmente e' stato abrogato il reg. CEE 857/1984 che  fissava
 le  modalita' di applicazione per il  regime precedente. All'art.  2,
 secondo capoverso del comma  I,  il  3950/1992  stabilisce  che  -  a
 seconda  della    decisione  dello Stato membro... - il meccanismo di
 compensazione viene applicato a livello di  acquirente  o  a  livello
 nazionale.
   L'art.  9, definendo la terminologia comunitaria propria del regime
 riprende,  per  quanto  riguarda  la  defini-zione   di   produttore,
 esattamente  quanto  elencato  dall'art.  12,  lett.  C  del reg. CEE
 857/1984 - abrogato -  salvo la specificazione che  sono  considerati
 produttori  le  associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del
 reg. CEE 1360/1978, che non e' stata ripetuta.
   Con reg. CEE 536/1993 sono state nuovamente stabilite le  modalita'
 di  applicazione  del  prelievo  supplementare  nel settore del latte
 istituito dal 3950/1992.
   La Commissione europea, con lettera D/4771 del 20  maggio  1996  (e
 quindi a campagna x.4.95/31.3.96  ampiamente conclusa), ha aperto una
 procedura  di  infrazione  nei  confronti  dell'Italia contestando la
 conformita' del meccanismo di compensazione in  associazione  con  la
 normativa  comunitaria  e  richiamando  l'opzione  che  il  reg.  CEE
 3950/1992 lascia allo Stato membro,  di  operare  esclusivamente  fra
 compensazione  a  livello  di  acquirente o nazionale, ponendo per lo
 piu' l'accento sul fatto che la  468/1992  priva  gli  acquirenti  di
 funzioni   loro   affidate   dalla   regolamentazione,  ponendoli  in
 condizioni di svantaggio concorrenziale (lett.  D  del  punto  2,  II
 paragrafo, della legge n. D/4771).
   Il  decreto-legge  n.  440/1996,  nella  parte  in cui si chiede la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale, sembra diretto proprio
 per  risolvere  la  procedura  di  infrazione  comunitaria,   facendo
 cessare,  l'applicazione  dell'art.  5,  commi  5, 6, 7, 8 e 9, della
 legge n.  468/1992, che stabiliva il meccanismo  di  compensazione  a
 livello di associazioni dei produttori.
   Pervero  deve  innanzi  tutto  rilevarsi  come il decreto-legge sia
 intervenuto a campagna di  commercializzazione  gia'  conclusa  senza
 alcun onere aggiuntivo per gli allevatori che hanno prodotto oltre la
 loro  quota  -  a  seguito  di compensazione fra le maggiori e minori
 produzioni  in  ambito  A.P.L.  -  per  cui  la  retroattivita'   del
 decreto-legge  si  appalesa costituzionalmente illegittima in quanto:
 sussistono perplessita' sul  potere  di  disciplina  retroattiva,  in
 quanto  non  sussisterebbero, comunque, i presupposti di urgenza e di
 necessita', presupposto necessario all'adozione del decreto-legge  ex
 art. 77 Cost.
   Di  fatto,  pur  avendo  gli  allevatori  molisani  prodotto  nella
 campagna 95/1996 circa 76 milioni di  kg  di  latte  a  fronte  della
 possibilita'   di   produrre   circa  90  milioni  (sommatoria  quote
 individuali), coloro i quali hanno superato  la  quota  rischiano  di
 versare allo Stato un congruo prelievo supplementare; nel contempo la
 minor quota prodotta in Regione va ad essere utilizzata dalle regioni
 che  globalmente  hanno  prodotto in eccesso. Il che viola gli stessi
 principi di cui all'art. 41 della Costituzione in materia di liberta'
 di iniziativa economica privata.
   E'  da  precisare  che nel momento in cui si e' profilata l'ipotesi
 dell'abolizione  della  compensazione  in  associazione  e   la   sua
 sostituzione  con quella nazionale, molte regioni avevano prospettato
 la possibilita'  di  articolare  quest'ultima  su  bacini  regionali,
 derivanti  dalla  sommatoria  delle  quote  individuali  assegnate ai
 produttori  delle  singole  regioni,  in  attesa  della   programmata
 riscrittura  della legge n.  468/1992 che dovra' ridefinire tutti gli
 aspetti applicativi della norma comunitaria nel nostro Paese.
   La soluzione della compensazione su bacini regionali consentiva  ad
 un  tempo  di dare una immediata risposta alla commissione U.E.  - in
 attesa  della  riscrittura  della  468/1992  -   e   di   tenere   in
 considerazione  le  scelte  produttive  gia'  attuate  dalle  aziende
 agricole, come accennato al punto E.
   Ed in ogni caso non si  sarebbe  violato  il  potere  regionale  in
 materia ex art. 117 Cost.
   Peraltro,   anche  sul  piano  procedimentale  deve  sollevarsi  la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale della  norma  impugnata
 in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
   Dubbio  circa  la  costituzionalita'  della  norma in contestazione
 deriva  dalla  mancata  consultazione  delle  Regioni   prima   della
 promulgazione  della  stessa  e  della conseguente mancata preventiva
 acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni  (o
 del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali).
   Tale  preventiva  mancanza  si appalesa di ordine sostanziale se si
 considera che si e' proceduto ad operare una scelta fra due opzioni e
 sistemi che la regolamentazione comunitaria lascia allo Stato  membro
 -  compensazione  nazionale/compensazione  per  acquirenti  -  e  che
 all'interno di queste poteva trovare spazio una soluzione intermedia,
 cioe' la compensazione su bacini  regionali.  Questa  ultima  ipotesi
 sembra  essere  confortata  dai  disposti  normativi  richiamati alle
 lettere A) e B) con  riferimento  alla  definizione  di  "Regioni"  e
 comunque   dal   fatto  che  l'organizzazione  nazionale  in  regioni
 amministrative, ed il conseguente principio di definizione di compiti
 ad esse delegati, rientra nella sfera  della  autonomia  dei  singoli
 Stati.  Si ritiene quindi che la consultazione Stato-Regioni rientra,
 nel caso in questione, nelle specifiche previsioni degli artt. 117  e
 118  della Costituzione nonche' dell'art. 12 della legge n.  400/1988
 che prevede che  la  Conferenza  Stato-Regioni  debba  essere  sempre
 sentita in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
 di incidere nelle materie di competenza regionale.
   Dai   dati   sopra   esposti  appare  in  tutta  evidenza  come  il
 provvedimento  contestato  incida  profondamente  nella  materia   di
 competenza   regionale,   avendo   presente  che  soluzioni  diverse,
 possibili in quanto sancite dai regolamenti (ad es. compensazione per
 acquirenti),   potevano   essere   adottate,    producendo    effetti
 radicalmente  diversi  sui  tessuti produttivi lattieri delle singole
 regioni.
   A margine della precedente considerazione si segnala poi il fondato
 dubbio circa l'applicabilita' delle  disposizioni di  cui  all'ultimo
 periodo  del  terzo  comma,  art.  11,  del ripetuto decreto-legge n.
 440/1996 ove recita che se per gli acquirenti "non  fosse  possibile"
 procedere a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati
 per  il  recupero  del  prelievo  gia'  restituito  in  virtu'  delle
 compensazioni comunicate dalle associazioni entro il   31 luglio  (in
 ottemperanza di quanto stabilito dai commi 5 e 6, art. 5, della legge
 n.    468/1992,  "si  applicano  le disposizioni cui all'art. 7 della
 legge n.  468/1992".
   Detto art. 7 prevede la riscossione  coattiva  mediante  ruolo,  da
 parte  delle  Regioni  e nei confronti degli acquirenti, del prelievo
 non versato. Risulta certamente in violazione dei principi  di  buona
 amministrazione  e  di  ragionevolezza, ex art. 97 della Costituzione
 riconoscere da un lato la non  possibilita'  per  gli  acquirenti  ad
 operare  il  recupero del prelievo restituito nei confronti di taluni
 produttori (ad es. nel caso in cui i produttori medesimi abbiano  nel
 frattempo  variato  acquirente)  e dall'altro imporre alle Regioni di
 recuperare coattivamente somme non piu' in possesso degli  acquirenti
 stessi in quanto hanno ottemperato a norme preesistenti.