IL TRIBUNALE Ha pronunciato in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 43421 dell'anno 1996 del ruolo reclami tra D'Ambrosio Renato in proprio quale procuratore di se' stesso domiciliato in Napoli via S. Lucia 20, reclamante, e la Cassa nazionale previdenza e assistenza forense in persona del legale rappresentante prot-tempore e difesa dall'avv. Raimondo Ingangi presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via M. Zanotti 20, resistente, nonche' il Banco di Napoli S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il Commissario governativo del servizio riscossione tributi - provincia di Napoli - Ambito A, rappresentato e difeso dal dott. proc. Daniela Sbordone presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via Tasso 69, resistente. Il tribunale sciogliendo la riserva sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto con ricorso del 13 giugno 1996 avverso il provvedimento del pretore di Napoli in data 26 marzo 1996. O s s e r v a Sulla domanda del professionista in epigrafe volta ad ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale notificata, relativa a contributi non pagati, l'adito pretore del lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero la procedura di riscossione prevista per le imposte dirette, richiamata dall'art. 18, comma sesto della legge 20 settembre 1980, n. 576, prevede in tali casi solo la possibilita' del ricorso all'Intendente di finanza, cui il dettato dell'art. 54 d.P.R. n. 602/1973 riserva appunto in via esclusiva il potere di sospendere la procedura esecutiva, essendo espressamente esclusa ("non sono ammesse") la possibilita' delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 619 c.p.c. (art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973). Rileva il Collegio che la legittimita' costituzionale di tale sistema, gia' affermata dalla Consulta in relazione alle specifiche necessita' e finalita' del settore tributario (C. cost. n. 63/1982), e' stata peraltro negata ove il mdesimo sistema venga utilizzato per la riscossione di crediti di natura non tributaria negando nel contempo la possibilita' di tutela dinanzi al giudice ordinario. (C. cost. 13 luglio 1995 n. 318 in F. It. 1995 I 3992). E' stata pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese) nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce - nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito - all'autorita' giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. (in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 19 luglio 1995 prima serie speciale). Rileva ancora il Collegio che, se con successiva sentenza del 21 settembre 1995 n. 437 (in Foro It. 1995 I 3060) la stessa Corte ha dichiarato infondata la questione ma per l'assorbente rilievo che le diverse norme denunziate (art. 203 terzo comma, e 206 df.Leg. 30 aprile 1992 n. 285) rinviavano solo indirettamente al sistema di riscossione tributario, prevedendosi peraltro nell'ambito del sistema richiamato in modo diretto un potere di sospensione del g.o. (art. 22 legge n. 689/1981), nell'ipotesi in esame non possa che sollevarsi questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 18, comma sesto, legge n. 576/1980, contenente rinvio diretto al sistema di riscossione delle imposte dirette di cui agli artt. 53 e 54 d.P.R. cit. La questione sottoposta all'esame del Collegio appare non solo non manifestamente infondata sulla base delle stesse argomentazioni gia' espresse dalla Consulta nelle richiamate decisioni ma rilevante per essere pregiudiziale all'emissione dei richiesti provvedimenti cautelari. Le disposizioni dell'art. 18, comma sesto, della legge n. 576/1980 appaiono dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto e evidente la disparita' di trattamento che sul piano della difesa giurisdizionale (nella quale va ricompresa la tutela cautelare) il soggetto passivo subisce rispetto alle controversie concernenti altri crediti ugualmente di natura non tributaria ma non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale. E' altresi' evidente la discriminazione in pejus alla quale risulta assoggettata la riscossione delle entrate di natura non tributaria quando il soggetto passivo contesti l'esistenza o l'entita' del credito poiche' non trova applicazione il sistema automatico della gradualita' dell'esazione previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 602/1973. Infatti, nel caso in esame, alla Cassa e' riconosciuta la facolta' discrezionale di determinare eventuali modalita' diverse di pagamento ex art. 18, ultimo comma, legge n. 576/1980 ovvero di concedere una dilazione rateale ex art. 15, comma 3, legge n. 141/1992. Che poi nei confronti del professionista sia stata, nelle more del giudizio, in parte accolta la domanda di dilazione non esclude che per le somme immediatamente azionate (di non lieve amontare: cfr. avviso di mora in data 18 giugno 1996) e' comunque sollecitato il potere di intervento cautelare. Sotto altro profilo, il dubbio di costituzionalita' si palesa nei confronti dell'art. 24 della Costituzione in quanto per crediti di natura non tributaria nessun criterio di ragionevolezza consente di escludere il profilo cautelare dalla garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale. Aggiungasi, che nella recente riforma della materia del contenzioso tributario, e' espressamente contemplato il potere del giudice tributario di sospendere l'esecuzione dell'atto quando possa derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile (artt. 47 e 71 d.lgs. n. 546/1992). La mancanza di analoga tutela nei confronti di crediti di natura diversa da quella tributaria, che pertanto non potrebbero nemmeno essere devoluti alla giurisdizione ed al potere di sospensione del giudice tributario, deve dunque essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi. Il Collegio dunque ritiene configurata, nella fattispecie in esame, la medesima situazione processuale che spinse il pretore di Lecce a sollevare con la ordinanza del 12 agosto 1994 la questione poi esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 318/1995, non essendo comunque consentito adottare in via d'urgenza un provvedimento di sospensione dei ruoli esattoriali ed essendo d'altra parte ostacolata qualsiasi altra soluzione proprio da quel difetto di giurisdizione affermato dal primo giudice. Per tutte le argomentazioni svolte , il Collegio ritiene necessario sollevare questione di legittimita' costituzionale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.