IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.   la
 seguente  ordinanza  nel  procedimento iscritto al n. 43421 dell'anno
 1996 del  ruolo  reclami  tra  D'Ambrosio  Renato  in  proprio  quale
 procuratore  di  se'  stesso  domiciliato  in Napoli via S. Lucia 20,
 reclamante, e la Cassa nazionale previdenza e assistenza  forense  in
 persona  del  legale  rappresentante  prot-tempore e difesa dall'avv.
 Raimondo Ingangi presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via M.
 Zanotti 20, resistente, nonche' il Banco di Napoli S.p.a. in  persona
 del  legale  rappresentante pro-tempore ed il Commissario governativo
 del servizio riscossione tributi - provincia di Napoli  -  Ambito  A,
 rappresentato  e  difeso  dal dott. proc. Daniela Sbordone presso cui
 elettivamente domicilia in Napoli, via Tasso 69, resistente.
   Il   tribunale   sciogliendo   la   riserva  sul  reclamo  ex  art.
 669-terdecies c.p.c. proposto con ricorso del 13 giugno 1996  avverso
 il provvedimento del pretore di Napoli in data 26 marzo 1996.
                             O s s e r v a
   Sulla  domanda del professionista in epigrafe volta ad ottenere, in
 via  cautelare,  la  sospensione   dell'esecuzione   della   cartella
 esattoriale  notificata,  relativa  a  contributi non pagati, l'adito
 pretore del lavoro ha dichiarato  il  difetto  di  giurisdizione  del
 giudice  ordinario.    Ed invero la procedura di riscossione prevista
 per le imposte dirette, richiamata dall'art. 18,  comma  sesto  della
 legge  20  settembre  1980,  n.  576,  prevede  in  tali casi solo la
 possibilita' del ricorso all'Intendente di finanza,  cui  il  dettato
 dell'art.  54  d.P.R. n. 602/1973 riserva appunto in via esclusiva il
 potere di sospendere la procedura  esecutiva,  essendo  espressamente
 esclusa  ("non  sono  ammesse")  la  possibilita'  delle  opposizioni
 regolate dagli artt. da 615 a 619 c.p.c. (art.   54,  secondo  comma,
 d.P.R. n. 602/1973).
   Rileva  il  Collegio  che  la  legittimita'  costituzionale di tale
 sistema, gia' affermata dalla Consulta in relazione  alle  specifiche
 necessita'  e finalita' del settore tributario (C. cost. n. 63/1982),
 e' stata peraltro negata ove il mdesimo sistema venga utilizzato  per
 la  riscossione  di  crediti  di  natura  non  tributaria negando nel
 contempo la possibilita' di tutela dinanzi al giudice ordinario.  (C.
 cost. 13 luglio 1995 n. 318 in F. It. 1995 I 3992).
   E'   stata   pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1 della legge 13 dicembre 1928, n.  3233  (modifiche  alle
 norme  di  riscossione  delle entrate a favore dell'ente autonomo per
 l'acquedotto pugliese) nella parte in cui, richiamando  le  norme  in
 vigore   per  la  riscossione  delle  imposte  dirette,  impedisce  -
 nell'ipotesi in cui l'utente contesti  l'esistenza  o  l'entita'  del
 credito   -   all'autorita'   giudiziaria   ordinaria  di  sospendere
 l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura  non
 tributaria.  (in  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 19 luglio 1995 prima
 serie speciale).
   Rileva ancora il Collegio che, se con successiva  sentenza  del  21
 settembre  1995  n.  437 (in Foro It. 1995 I 3060) la stessa Corte ha
 dichiarato infondata la questione ma per l'assorbente rilievo che  le
 diverse  norme  denunziate  (art.  203 terzo comma, e 206 df.Leg.  30
 aprile 1992 n. 285) rinviavano  solo  indirettamente  al  sistema  di
 riscossione tributario, prevedendosi peraltro nell'ambito del sistema
 richiamato  in  modo diretto un potere di sospensione del g.o.  (art.
 22 legge n. 689/1981), nell'ipotesi in esame non possa che sollevarsi
 questione di legittimita' costituzionale in  relazione  all'art.  18,
 comma  sesto, legge n. 576/1980, contenente rinvio diretto al sistema
 di riscossione delle imposte dirette di cui  agli  artt.    53  e  54
 d.P.R. cit.
   La  questione sottoposta all'esame del Collegio appare non solo non
 manifestamente infondata sulla base delle stesse argomentazioni  gia'
 espresse  dalla  Consulta nelle richiamate decisioni ma rilevante per
 essere  pregiudiziale  all'emissione  dei   richiesti   provvedimenti
 cautelari.
   Le  disposizioni dell'art. 18, comma sesto, della legge n. 576/1980
 appaiono dunque in contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  in
 quanto  e  evidente  la disparita' di trattamento che sul piano della
 difesa  giurisdizionale  (nella  quale  va   ricompresa   la   tutela
 cautelare)  il  soggetto  passivo  subisce rispetto alle controversie
 concernenti altri crediti ugualmente di natura non tributaria ma  non
 ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale.
   E' altresi' evidente la discriminazione in pejus alla quale risulta
 assoggettata  la  riscossione  delle entrate di natura non tributaria
 quando il soggetto  passivo  contesti  l'esistenza  o  l'entita'  del
 credito  poiche'  non  trova applicazione il sistema automatico della
 gradualita' dell'esazione previsto dall'art. 15 d.P.R.  n.  602/1973.
 Infatti,  nel  caso  in esame, alla Cassa e' riconosciuta la facolta'
 discrezionale di determinare eventuali modalita' diverse di pagamento
 ex art. 18, ultimo comma, legge n. 576/1980 ovvero di  concedere  una
 dilazione rateale ex art. 15, comma 3, legge n. 141/1992. Che poi nei
 confronti  del  professionista sia stata, nelle more del giudizio, in
 parte accolta la domanda di dilazione non esclude che  per  le  somme
 immediatamente  azionate  (di non lieve amontare: cfr. avviso di mora
 in data  18  giugno  1996)  e'  comunque  sollecitato  il  potere  di
 intervento cautelare.
   Sotto  altro  profilo, il dubbio di costituzionalita' si palesa nei
 confronti dell'art. 24 della Costituzione in quanto  per  crediti  di
 natura  non  tributaria nessun criterio di ragionevolezza consente di
 escludere il profilo cautelare dalla garanzia  della  pienezza  della
 tutela  giurisdizionale.  Aggiungasi, che nella recente riforma della
 materia del contenzioso tributario, e' espressamente  contemplato  il
 potere  del  giudice  tributario di sospendere l'esecuzione dell'atto
 quando possa derivare al contribuente un danno grave ed  irreparabile
 (artt. 47 e 71 d.lgs. n. 546/1992). La mancanza di analoga tutela nei
 confronti  di  crediti  di  natura  diversa da quella tributaria, che
 pertanto non potrebbero nemmeno essere devoluti alla giurisdizione ed
 al potere di sospensione del giudice tributario, deve  dunque  essere
 sottoposta al vaglio del giudice delle leggi.
   Il Collegio dunque ritiene configurata, nella fattispecie in esame,
 la  medesima  situazione processuale che spinse il pretore di Lecce a
 sollevare con la ordinanza  del  12  agosto  1994  la  questione  poi
 esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 318/1995, non
 essendo   comunque   consentito   adottare   in   via   d'urgenza  un
 provvedimento di sospensione dei ruoli esattoriali ed essendo d'altra
 parte ostacolata qualsiasi altra soluzione proprio da quel difetto di
 giurisdizione affermato dal primo giudice.
   Per tutte le argomentazioni svolte , il Collegio ritiene necessario
 sollevare questione di legittimita'  costituzionale;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.