IL PRETORE
    Rilevato che:
     a)  il  d.-l. 3 maggio 1996 n. 246 e' l'ultimo di una lunga serie
 di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa,
 con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai  essere  covertiti
 in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si
 e'  protratta  siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo
 dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si  pone  in  contrasto  in
 maniera  eclatante  con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art.
 77  della  Costituzione   quale   presupposto   imprescindibile   per
 l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza
 di  legge;  ne  e'  dato ravvisare piu' alcun carattere provvisorio a
 siffatto modo di legiferare, poiche' lo  stucchevole  reiterarsi  dei
 decreti-legge   sulla   materia   appare   destinato   a  sostituirsi
 surrettiziamente alla legge ordinaria, con cio'  violandosi  altresi'
 il primo comma dell'art.  77 della Costituzione;
     b)   le   sostanze   oggetto   del   presente  procedimento  sono
 suscettibili  di  essere  qualificate  come  residui   destinati   al
 riutilizzo  e  quindi soggette alla disciplina differenziata prevista
 dal decreto-legge n. 246/1996, ivi compresa la  disposizione  di  cui
 all'art.  12, comma 4, che introduce una causa di non punibilita' per
 chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso  un  fatto  previsto
 come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche
 ed   integrazioni   nell'esercizio   di  attivita'  qualificate  come
 operazioni  di  raccolta  e  trasporto,  stoccaggio   trattamento   o
 pretrattamento,  recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi
 previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro
 dell'Ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;
     c)  orbene,  gran  parte  delle  disposizioni  di  detto  decreto
 ministeriale  e'  stata  dichiarata  incostituzionale con sentenza 30
 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della  illegittima  interferenza
 con  competenze  costituzionalmente  garantite  alle  regioni  e alle
 province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza  la
 dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo
 a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;
     d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m.  26
 gennaio  1990  e'  stato  recepito e, per cosi' dire "legificato" col
 decreto-legge  n.  246/1996,  all'art.  12,  comma  4,  sicche'  deve
 ritenersi, senza possibilita' di interpretazione, che la causa di non
 punibilita'  e'  subordinata  all'osservanza  delle  disposizioni del
 decreto ministeriale, ivi comprese quelle gia' dichiarate illegittime
 con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;
     e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige,  da  parte
 degli  imputati  che  intendano avvalersi della speciale scriminante,
 una condotta di fatto inesigibile  perche'  inattuabile:  e'  logico,
 difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte
 diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale
 annullato  dalla  Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo
 venutosi  a  creare  prima  del  recepimento  di  dette  disposizioni
 nell'ambito  dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni
 caso, non
  sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi,  sicche'  appare
 del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui
 l'imputato  non  era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta
 buona fede, quantomeno  precedentemente  all'entrata  in  vigore  del
 primo della serie di decreti culminata col decreto-legge n. 246/1996;
     f)  cio'  si traduce in una sostanziale violazione del diritto di
 difesa dell'imputato, non posto in grado  di  dimostrare  l'esistenza
 dell'esimente speciale e dunque di avvalersene.