ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22,
 del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30  aprile
 1992,  n.  285),  promosso  dal  pretore di Cremona con due ordinanze
 emesse il 4 gennaio 1996; dal giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso la Pretura circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20
 ottobre  1995;  dal  pretore  di  Cremona  con ordinanze emesse il 15
 dicembre 1995, il 28 e il 26 febbraio 1996; rispettivamente  iscritte
 ai  nn.  176,  177,  194, 207, 482, 488 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11 e 22,
 prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2 ottobre 1996 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 (reg. ord. n.  176  del
 1996)  nel  corso  di un procedimento penale per la contravvenzione -
 prevista dall'art. 176, commi 1, lettera a), e 19, del  codice  della
 strada  (approvato  con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) -
 di inversione del senso di marcia sulle carreggiate,  sulle  rampe  o
 sugli  svincoli delle autostrade, il pretore di Cremona ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita' costituzionale del comma 22 dello stesso art. 176, nella
 parte  in  cui prevede che la sanzioneamministrativa accessoria della
 sospensione della patente di guida non possa essere irrogata  per  un
 periodo  di  tempo  inferiore  a  sei mesi, anche quando non sussista
 alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione, in caso  di
 violazioni  di  altre norme della circolazione, commesse negli stessi
 spazi, dalle quali derivino danni  alle  persone  (lesioni  personali
 colpose  o  omicidio  colposo), e' applicata per un periodo inferiore
 (art. 222 del codice della strada).
   Il pretore di Cremona osserva  che  la  norma  denunciata  tende  a
 garantire condizioni di sicurezza nella circolazione sulle autostrade
 e  nei  luoghi ad esse assimilati, vietando agli utenti comportamenti
 pericolosi, tali da determinare grave turbamento della  circolazione,
 giacche'  gli  altri  utenti  che  percorrono  strade  con  direzione
 obbligatoriamente orientata  contano  su  di  un  assetto  di  marcia
 conforme a quanto le norme della circolazione impongono.
   Il  giudice rimettente, nel rilevare che la sanzione amministrativa
 accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  reprime,  in
 questi  casi, con maggiore efficacia della pena principale (arresto e
 ammenda) lo scorretto esercizio della circolazione, ritiene  tuttavia
 eccessiva la durata minima della sospensione della patente, stabilita
 dalla norma denunciata in sei mesi. Questa misura sarebbe palesemente
 arbitraria,  giacche' per condotte in contrasto con altre norme della
 circolazione  che  determinano  la   lesione   di   beni   di   rango
 costituzionale,  quali  la  salute o la vita della persona, la durata
 della stessa sanzione e' contenuta  in  periodi  piu'  brevi  (minimo
 quindici  giorni,  nel  caso  di lesione personale colposa lieve, due
 mesi  per  omicidio  colposo).      Questo   differente   trattamento
 sanzionatorio   non   sarebbe   riconducibile   ad   alcun   criterio
 giustificativo e determinerebbe non solo  un'evidente  disparita'  di
 trattamento,  ma  anche  una  intrinseca  irrazionalita'  della norma
 denunciata.
   Il giudice  rimettente  motiva  la  rilevanza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale nel giudizio che e' chiamato ad emettere,
 rilevando  che  l'imputato  potrebbe  ottenere  la  sospensione della
 patente di guida per una durata minore, se trovasse  applicazione  la
 misura  della sanzione prevista dall'art. 222 del codice della strada
 (indicato quale termine di comparazione) per reati  considerati  piu'
 gravi.
   2.  - Identiche questioni di legittimita' costituzionale sono state
 sollevate dallo stesso pretore di Cremona, nel corso  di  altrettanti
 procedimenti  penali per contravvenzioni al divieto di inversione del
 senso di marcia nelle autostrade, con ordinanze emesse il  4  gennaio
 1996  (reg. ord. n. 177 del 1996), il 28 febbraio 1996 (reg. ord.  n.
 482 del 1996) ed il 26 febbraio 1996 (reg. ord. n. 488 del  1996),  e
 dal   giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  la  Pretura
 circondariale di Cremona con ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1995
 (reg. ord. n.  194 del 1996).
   3.  -  Nel  corso  di  un  procedimento  civile  di  opposizione al
 provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida,  il
 pretore  di  Cremona,  con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 (reg.
 ord. n. 207 del 1996), ha sollevato analoga questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 176, comma  22,  del  codice  della  strada,
 sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   4.  - In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.
   L'Avvocatura  ritiene che le ordinanze di rimessione non tengano in
 adeguata considerazione le finalita'  di  prevenzione  e  dissuasione
 proprie  della  norma  denunciata,  che  prevede la sospensione della
 patente di guida per un periodo  di  tempo  giustificato  dall'enorme
 rischio potenziale determinato dai comportamenti sanzionati.
   Ad   avviso   dell'Avvocatura,   la   scelta  del  legislatore  non
 determinerebbe  alcuna  irragionevole   disparita'   di   trattamento
 sanzionatorio.  La  sospensione della patente conseguente al reato di
 lesioni colpose  non  potrebbe,  da  sola,  ritenersi  un  deterrente
 specificamente   diretto   ad   evitare   violazioni   di   norme  di
 comportamento,  essendo  conseguente  non  gia'   direttamente   alle
 violazioni  di  tali  norme  bensi'  agli  ulteriori effetti dannosi,
 cumulandosi  con  le  eventuali  sanzioni  amministrative  accessorie
 previste  per  tali  violazioni.  Al  contrario,  la  grave  sanzione
 accessoria prevista dall'art. 176 del codice della strada e'  diretta
 a  costituire  un sicuro deterrente al compimento di una manovra, che
 e' giustamente considerata dal legislatore come fonte  potenziale  di
 gravissimi rischi.
   In   prossimita'   della   camera  di  consiglio,  l'Avvocatura  ha
 depositato  una  memoria  per  ribadire  le  deduzioni  gia'   svolte
 nell'atto  di  intervento,  sottolineando che, nel caso di inversione
 del senso di marcia  sulle  autostrade,  la  sanzione  amministrativa
 accessoria  della  sospensione della patente di guida ha un carattere
 centrale, mentre nelle ipotesi  di  omicidio  colposo  e  di  lesioni
 personali  la legge assegna un ruolo preminente alla sanzione penale,
 anche per la funzione di prevenzione generale.
                         Considerato in diritto
   1. - I dubbi di legittimita' costituzionale investono  l'art.  176,
 comma  22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285), che stabilisce la sospensione della  patente
 di  guida  per  un  periodo  da sei a ventiquattro mesi come sanzione
 amministrativa accessoria  alla  contravvenzione  di  inversione  del
 senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
 autostrade  (art.  176,  commi  1, lettera a), e 19). La disposizione
 denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  sia
 per  disparita'  di  trattamento che per irragionevolezza intrinseca,
 giacche' chi effettua l'inversione di marcia, anche senza determinare
 alcun pericolo effettivo, subirebbe la sospensione della patente  per
 un  periodo  sproporzionatamente  maggiore di quello previsto per chi
 negli stessi spazi, violando altre norme della circolazione,  offende
 l'integrita'  fisica  o  la vita delle persone (art. 222 codice della
 strada).
   2.  -  Le  ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche,
 investendo la medesima disposizione legislativa con riferimento  allo
 stesso  parametro  costituzionale. I relativi giudizi possono essere,
 pertanto, riuniti per essere decisi congiuntamente.
   3. - Anzitutto  deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'  della
 questione  sollevata dal pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il
 15 dicembre 1995 (reg. ord. n. 207  del  1996).  Difatti  il  giudice
 rimettente,  senza  neppure  descrivere  i termini della controversia
 sottoposta al suo esame, non motiva in alcun modo la rilevanza  della
 soluzione  del  dubbio di legittimita' costituzionale per il giudizio
 che egli e' chiamato ad emettere, ne' rende esplicite le ragioni  che
 lo  portano a dubitare della costituzionalita' della norma denunciata
 (si veda, da ultimo, sentenza n. 79 del 1996).
   4. - Nel merito, la questione e' infondata.
   La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' prospettata sia per
 irragionevolezza intrinseca della norma denunciata che per disparita'
 di trattamento di situazioni considerate analoghe.
   Ma anche l'irragionevolezza intrinseca assume, nella prospettazione
 che ne e'  data,  carattere  relativo,  giacche'  essa  sarebbe  resa
 manifesta  dall'arbitraria  sproporzione  della sanzione prevista con
 riferimento ad una situazione di pericolo presunto, considerata  meno
 grave  rispetto  alla  situazione,  indicata  anche  come  termine di
 paragone della  disparita'  di  trattamento,  di  danno  causato  con
 l'inosservanza di altre norme della circolazione.
   Non  e', dunque, posta in discussione la ragionevolezza in assoluto
 della misura sanzionatoria stabilita dalla norma denunciata,  sicche'
 lo  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale si circoscrive in una
 valutazione di relazione, vale a dire si esaurisce nell'apprezzamento
 della giustificatezza o meno della diversa  durata,  denunciata  come
 sperequata, della sospensione della patente prevista nei due casi.
   5. - La sospensione della patente di guida, prevista specificamente
 dall'art.  176,    comma  22,  del  codice della strada, sanziona una
 condotta considerata, a ragione, idonea a determinare una  situazione
 di gravissimo pericolo: la sanzione amministrativa e' necessariamente
 connessa  all'accertamento  di  quella particolare contravvenzione ed
 alle sanzioni, detentiva e pecuniaria, previste dal  comma  19  dello
 stesso articolo.
   La sospensione della patente e' anche prevista, ma in via generale,
 per le violazioni di altre norme dello stesso codice quando dal fatto
 derivi  un  danno  alla  persona ed in ragione di questo; sicche', in
 questi casi, la sanzione amministrativa si configura come  accessoria
 ai  reati  di  lesioni  personali  colpose  o  di  omicidio  colposo,
 qualificati  da  una  condotta  contrastante  con  una  regola  della
 circolazione stabilita dallo stesso codice.
   In  entrambi  i  casi,  il trattamento sanzionatorio non si esprime
 nella sola sospensione della  patente.  Anzi  questa,  caratterizzata
 dall'essere  accessoria  all'accertamento di un reato, si combina con
 il trattamento penale e si  cumula  con  questo  nel  determinare  il
 complesso  delle  sanzioni  da irrogare in ciascun caso di violazione
 della legge.
   Se non spetta alla Corte rimodulare le scelte  punitive  effettuate
 dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze
 n.  217  del 1996 e n. 313 del 1995), tuttavia e' compito della Corte
 verificare se l'uso  della  discrezionalita'  legislativa,  anche  in
 questo  settore,  rispetti  il limite della ragionevolezza, anche nel
 raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi (sentenza n.  341  del
 1994).
   Ma tale raffronto non puo' essere effettuato, come prefigura invece
 il  giudice  rimettente,  separatamente  per  uno solo degli elementi
 sanzionatori previsti per i diversi reati posti in  comparazione;  al
 contrario,   si  deve  tener  conto  della  disciplina  sanzionatoria
 complessiva quando, appunto, una molteplicita' di sanzioni, sia  pure
 di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente.
   Non  e'  dunque  possibile  fondare  un  giudizio  di disparita' di
 trattamento o di irragionevolezza  avendo  a  riferimento  l'asserita
 sproporzione  delle  sole  sanzioni  amministrative accessorie, senza
 considerare in alcun modo  le  pene  alle  quali  esse  accedono  nel
 delineare il trattamento sanzionatorio complessivo.