ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2917 del codice
 civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore
 di Catania nel procedimento civile vertente tra "La Mattina Mobili" e
 Salvatore  Zappala', iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  2  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  17 dicembre 1995 nel corso di un
 procedimento di espropriazione forzata presso terzi,  il  pretore  di
 Catania  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2917  cod.  civ.,
 nella  parte  in cui impone di ritenere inefficace, nei confronti del
 creditore  pignorante,  l'estinzione  del  credito  realizzatasi  per
 effetto  dell'ordinanza  di  assegnazione  emanata  a  seguito  di un
 precedente pignoramento promosso dal creditore diretto.
   Il pretore di  Catania  ritiene  che  l'art.  2917  cod.  civ.  non
 distingua tra le diverse ipotesi di estinzione del credito successive
 al  suo  pignoramento, sicche' anche quando, come nel caso esaminato,
 il credito stesso si  e'  estinto  con  il  pagamento  effettuato  in
 ottemperanza   all'ordinanza  di  assegnazione  emanata  dal  giudice
 dell'esecuzione in altro procedimento di espropriazione  forzata,  ma
 successivamente  alla  notifica  del  secondo  pignoramento, il terzo
 sarebbe  costretto  a  pagare  nuovamente,  dovendo  sottostare  agli
 effetti anche di una seconda ordinanza di assegnazione.
   Il  giudice  rimettente ritiene che l'art. 2917 cod. civ. contrasti
 con il principio di ragionevolezza,  perche'  non  si  limiterebbe  a
 sancire  l'inefficacia,  in  pregiudizio del creditore pignorante, di
 vicende estintive del  credito  comunque  risalenti  ad  un'attivita'
 dispositiva   imputabile   o  addebitabile  al  terzo  pignorato,  ma
 stabilirebbe tale inefficacia anche rispetto a fatti  e  vicende  che
 eccedono il potere del terzo. Questi sarebbe cosi' costretto a subire
 una sorta di incolpevole sanzione per l'estinzione del credito dovuta
 a  fatti  non  dipendenti  dalla sua volonta', ovvero sarebbe gravato
 dell'onere di proporre opposizione anche alla prima esecuzione  e  di
 chiederne  la  sospensione,  sopportando  comunque  il rischio, se la
 sospensione non  venga  accordata,  di  subire  gli  effetti  di  due
 ordinanze di assegnazione.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione  denunciata
 determinerebbe,  inoltre,  una  disparita'  di  trattamento  tra   il
 debitore  diretto  ed il debitore che, invece, assume la posizione di
 terzo pignorato.
   2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto  il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
   L'art. 2917 cod. civ., prevedendo  l'inopponibilita'  al  creditore
 pignorante   dell'estinzione  del  credito  in  epoca  successiva  al
 pignoramento, sarebbe diretta conseguenza del principio generale  del
 divieto  di  disporre  dei beni sottoposti ad esecuzione, giacche' il
 pignoramento, quale primo atto dell'esecuzione, sottrae  al  debitore
 la disponibilita' dei beni sottoposti ad espropriazione forzata.
   Per  evitare  il  rischio che un credito, estinto in una precedente
 procedura esecutiva, sia oggetto di altra assegnazione in forza di un
 pignoramento successivo all'inizio di quella procedura  ma  anteriore
 alla assegnazione in essa disposta, il legislatore ha previsto che il
 terzo  indichi  i  pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui
 (art. 550 cod. proc. civ.), con conseguente riunione dei procedimenti
 (art.  524  cod.  proc.  civ.).  La  situazione  determinata  da  una
 pluralita'  di pignoramenti e', dunque, regolata da norme processuali
 che vincolano il giudice dell'esecuzione e che  consentono  al  terzo
 pignorato  di proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod.
 proc. civ.),  quando  l'ordinanza  di  assegnazione  sia  emanata  in
 violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti.
   Ad  avviso  dell'Avvocatura,  per  il  terzo  pignorato,  coinvolto
 nell'espropriazione,   non   sussisterebbero   ne'    l'irragionevole
 sacrificio ne' il rischio prefigurati dal giudice rimettente. E se il
 sistema   non   funzioni  per  qualche  anomalia  che  la  disciplina
 processuale tende ad escludere, al terzo pignorato  sarebbe  comunque
 consentito di proporre opposizione.
   Neppure  sussisterebbe  la denunciata disparita' di trattamento tra
 debitori che assumono la qualita' di terzo pignorato e  debitori  che
 non  assumono  tale  qualita',  data  l'evidente  diversita'  tra  la
 posizione sostanziale del terzo  pignorato,  che  risponde  solo  nei
 limiti  di  quanto  dovuto  al  suo  creditore, e quella del debitore
 principale, che risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti
 i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.)  e,  per  effetto
 del   pignoramento  diretto,  viene  a  trovarsi  in  una  situazione
 (disciplinata  dagli  artt.    2913,  2914  e  2915  cod.  civ.)  non
 confrontabile con quella del terzo pignorato.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  riguarda la
 condizione del terzo presso il quale e' effettuato il pignoramento di
 crediti del debitore ed  investe  la  disciplina  degli  effetti  del
 pignoramento,  dettata dall'art. 2917 cod. civ. Il pretore di Catania
 ritiene che questa disposizione, stabilendo che, quando  oggetto  del
 pignoramento   e'   un   credito,  l'estinzione  di  esso  per  cause
 verificatesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in
 pregiudizio del creditore pignorante, sia in contrasto con  l'art.  3
 della Costituzione, nella parte in cui l'inefficacia da essa prevista
 comprenderebbe   anche  l'estinzione  del  credito  avvenuta  con  il
 pagamento ad altro  creditore  che  procede  ad  esecuzione  forzata,
 eseguito  in  ottemperanza  all'ordinanza di assegnazione della somma
 emanata dal giudice nel precedente procedimento  esecutivo,  ma  dopo
 che e' stato notificato il secondo pignoramento.
   Il  giudice  rimettente ritiene che questa disciplina contrasti con
 il principio di ragionevolezza, giacche' la norma denunciata  non  si
 limiterebbe  a  stabilire l'inefficacia, in pregiudizio del creditore
 pignorante, dell'estinzione del credito dipendente da fatti volontari
 del terzo pignorato, ma riguarderebbe,  appunto,  anche  l'estinzione
 del  credito  pignorato  per  effetto di un provvedimento del giudice
 dell'esecuzione, adottato a seguito di  un  precedente  pignoramento.
 Con  la  conseguenza  che il pagamento, effettuato in adempimento del
 provvedimento del giudice, sarebbe inopponibile al creditore  che  ha
 notificato   il   secondo   pignoramento,   ed   il  terzo  coinvolto
 nell'espropriazione sarebbe costretto a pagare una seconda volta, per
 effetto della successiva ordinanza di  assegnazione;  oppure  avrebbe
 l'onere  di  proporre  opposizione anche alla prima esecuzione, senza
 che venga eliminato il rischio di subire gli effetti di  due  diverse
 ordinanze di assegnazione.
   La  violazione  del principio di eguaglianza e' inoltre prospettata
 per la  disparita'  di  trattamento  tra  debitori  che  assumono  la
 posizione di terzo pignorato e debitori diretti.
   2. - La questione non e' fondata.
   Il  giudice  rimettente  tende  a ricondurre sul piano sostanziale,
 della  disciplina  dell'inefficacia  nei  confronti   del   creditore
 pignorante  dell'estinzione  del credito sottoposto a pignoramento, i
 problemi  che  possono  derivare,  nel  concorso  di  due  successivi
 pignoramenti,  dalla eventuale adozione di due distinti provvedimenti
 di assegnazione,  dello  stesso  credito  pignorato,  a  due  diversi
 creditori  procedenti.    Difatti  il  presupposto  dal  quale  muove
 l'ordinanza di rimessione e' che il giudice sia tenuto a disporre una
 seconda assegnazione, anche dopo che il  terzo  abbia  effettuato  il
 pagamento   in  ottemperanza  all'ordinanza  di  assegnazione  emessa
 nell'ambito del precedente procedimento esecutivo; inoltre che non vi
 siano rimedi processuali quando,  dopo  l'ordinanza  di  assegnazione
 emanata  a  seguito  del  primo pignoramento, ma successivamente alla
 sottoposizione dello stesso  credito  ad  altro  pignoramento,  venga
 disposta   una  seconda  assegnazione  del  medesimo  credito,  ormai
 estinto, al creditore che ha proceduto al secondo pignoramento.
   Questo   presupposto   e'    inesatto,    giacche'    l'inefficacia
 dell'estinzione  del  credito  pignorato disposta dall'art. 2917 cod.
 civ. non si estende all'estinzione che si verifichi per  effetto  del
 procedimento  esecutivo.   Inoltre il sistema processuale, secondo la
 sua configurazione  normativa,  disciplina  la  coesistenza  di  piu'
 pignoramenti  in  modo  tale  da  prevenire  l'adozione  di  distinti
 provvedimenti di assegnazione dello  stesso  credito,  come  pure  da
 risolvere  gli effetti negativi che derivano al terzo pignorato da un
 secondo provvedimento di assegnazione eventualmente adottato  per  un
 credito  estinto ottemperando all'assegnazione disposta a seguito del
 primo pignoramento.
   Difatti, in caso di pluralita' di  pignoramenti  presso  lo  stesso
 terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524
 cod. proc. civ.). La collaborazione del terzo si attua dichiarando di
 quali  somme  egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono
 stati in precedenza compiuti presso di lui.  Anche  se  le  procedure
 esecutive   non   vengano  unificate,  il  terzo  pignorato  effettua
 correttamente  il  pagamento  se  ottempera   al   provvedimento   di
 assegnazione  della  somma  emanato  dal  giudice  dell'esecuzione in
 relazione al primo pignoramento; sicche' lo stesso terzo puo' opporre
 l'estinzione del credito, avvenuta  in  sede  esecutiva,  agli  altri
 creditori  procedenti.  Se, cio' nonostante, venga emanato un secondo
 provvedimento di assegnazione, il  terzo  puo'  tutelarsi  proponendo
 opposizione.
   Esistono   dunque   gli   strumenti   processuali   per   escludere
 l'assegnazione a creditori diversi delle stesse somme pignorate e per
 porre rimedio all'eventuale assegnazione  disposta  in  relazione  al
 secondo pignoramento, nonostante il credito sia stato gia' estinto in
 forza della prima procedura di espropriazione.
   Sono  cosi' esclusi gli effetti irrazionali prefigurati dal giudice
 rimettente ed i  prospettati  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
 rimangono, quindi, privi di fondamento.