ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3
 della legge della Regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996,  dal
 titolo  "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati
 con il servizio sanitario  nazionale.  Interpretazione  autentica  di
 norme  in  materia  di  assistenza  indiretta.  Norma  finanziaria  e
 modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995 n. 26", promosso con
 ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana,
 notificato  il  1  aprile  1996,  depositato  in  cancelleria  il  10
 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1996;
   Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
 l'avvocato Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha
 impugnato  gli  artt.  1,  2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea
 regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i
 professionisti convenzionati con  il  servizio  sanitario  nazionale.
 Interpretazione   autentica   di   norme  in  materia  di  assistenza
 indiretta. Norma finanziaria  e  modifiche  alla  legge  regionale  4
 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione e
 degli  artt.  8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 2,
 comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  48  della  legge  23
 dicembre   1978,  n.  833,  con  riguardo  ai  limiti  alla  potesta'
 legislativa  introdotti  dall'art.  17,  lettera  b),  dello  statuto
 speciale per la Regione siciliana.
   Il  ricorrente  ricorda  preliminarmente  che,  in base all'art. 2,
 comma 7, della legge n. 549 del 1995, tutti i rapporti convenzionali,
 compresi quelli prorogati, cessano a decorrere dal 30 giugno 1996;  e
 rileva  come,  alla luce di tale dato normativo, non appaia legittimo
 che il legislatore siciliano consenta ai professionisti, titolari  di
 rapporti  convenzionali  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  di
 trasformare la  propria  attivita'  professionale  da  individuale  a
 societaria.    Perche' in base alla legge impugnata (art. 2) siffatta
 trasformazione puo' avvenire entro 180 giorni dall'entrata in  vigore
 della   stessa   legge   regionale,   rendendo   cosi'  possibile  la
 prosecuzione di un rapporto non piu' ammissibile secondo la normativa
 statale.
   Il Commissario dello  Stato  aggiunge  che  il  rapporto  di  detti
 professionisti   con   il  servizio  sanitario  nazionale  ha  natura
 fiduciaria; e non e' quindi ipotizzabile il trasferimento  automatico
 della convenzione ad altro componente la societa' in caso di decesso,
 invalidita' permanente o incompatibilita' dell'originario titolare di
 essa (art. 2, comma 2, della delibera impugnata). Mediante l'adozione
 della  formula  societaria,  il  legislatore  regionale finirebbe per
 trasformare il rapporto professionale,  individuale,  in  un  diritto
 patrimoniale del titolare della convenzione.
   Analoghe censure il ricorrente muove, infine, all'art. 3.
   2.  -  Si  e'  costituito  il  Presidente  della Regione siciliana,
 sostenendo l'infondatezza del ricorso. Egli osserva, in primo  luogo,
 come  gia'  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenga significativi
 riferimenti  a  strutture  e  istituzioni   che   possono   stipulare
 convenzioni con le USL (art. 25, comma 7). Illustra, poi, gli accordi
 collettivi  sul  convenzionamento  esterno e richiama le norme, varie
 volte prorogate (da ultimo, art. 2, comma 7, della  citata  legge  n.
 549),  che  autorizzano  il  convenzionamento,  sottolineando come il
 legislatore nazionale abbia ammesso anche  le  convenzioni  stipulate
 con  societa',  che  sono  state,  di  fatto,  incoraggiate. Precisa,
 inoltre, che la trasformazione in societa' e' consentita  soltanto  a
 quei  professionisti  che  necessitano  di strutture significative, e
 costose,  come  nel   settore   della   diagnostica   strumentale   e
 riabilitativa. Il notevole impegno finanziario richiesto in tali casi
 giustifica  infatti  il trasferimento automatico della convenzione ad
 altro soggetto della societa' nell'ipotesi di decesso  o  invalidita'
 permanente  del  titolare.  Ne'  detta norma - conclude il Presidente
 della Regione - puo' ritenersi elusiva dei  requisiti  indispensabili
 per  assumere,  o mantenere, il rapporto convenzionale.  Sebbene cio'
 non sia esplicitato dalle norme impugnate, e' in re ipsa il  possesso
 dei requisiti.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione siciliana ha
 impugnato gli artt. 1, 2 e 3  della  legge  approvata  dall'Assemblea
 regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Norme transitorie
 concernenti  i professionisti convenzionati con il servizio sanitario
 nazionale.    Interpretazione  autentica  di  norme  in  materia   di
 assistenza  indiretta.    Norma  finanziaria  e  modifiche alla legge
 regionale del 4 aprile 1995, n.  26),  per  violazione  dell'art.  97
 della Costituzione, dell'art.  8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre
 1992,  n. 502, dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.
 549, dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con  riguardo
 ai  limiti  posti  alla  potesta' legislativa regionale dall'art. 17,
 lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana.
    Il ricorso verte su due profili essenziali:
     a decorrere dal 30 giugno 1996 cessano, secondo quanto  stabilito
 dal legislatore nazionale (art. 2, settimo comma, della legge n.  549
 del 1995), tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati,
 si'  che  questa  disposizione sarebbe elusa, in violazione dell'art.
 17,  lettera  b),  dello  statuto  speciale,  dalle  norme  approvate
 dall'Assemblea regionale siciliana;
      mediante  il  ricorso  alla  formula  societaria,  la  normativa
 regionale    impugnata    trasformerebbe    l'originario     rapporto
 professionale,  personale,  in  una sorta di diritto patrimoniale del
 titolare della convenzione che, stando  all'art.  2,  secondo  comma,
 della  legge  in esame, puo' trasmetterla ai parenti o affini sino al
 quarto grado.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Occorre  rilevare,  innanzitutto,  che  l'art.  17  dello  statuto
 speciale  attribuisce  alla  Regione  siciliana, per cio' che attiene
 alla  materia  sanitaria,  una   competenza   legislativa   di   tipo
 concorrente  (sentenze  nn.  266 del 1993 e 484 del 1991), ragion per
 cui la legge regionale deve rispettare i  principi,  contenuti  nella
 legge  dello  Stato, che disciplinano singoli settori normativi. Tale
 deve considerarsi il disposto dell'art. 2, comma 7,  della  legge  28
 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica), giacche' nel 1995 il legislatore nazionale e' intervenuto,
 in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto  di  grande
 delicatezza,  qual  e'  quello  dei  rapporti  convenzionali  fra  il
 servizio  sanitario  nazionale  e  la  medicina  specialistica,   ivi
 compresa  la  diagnostica  strumentale  e  di laboratorio, e ha posto
 termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti
 convenzionali in atto, indicando come  limite  ultimo  il  30  giugno
 1996.  Ne'  vale obiettare che si tratta di una norma particolare che
 non potrebbe assurgere a  principio  atto  a  vincolare  la  potesta'
 legislativa  concorrente  delle  Regioni, non essendo ammissibile, in
 questa materia, una diversita' di trattamento, Regione  per  Regione,
 che  determinerebbe  grave  danno  all'eguaglianza  dei  cittadini  e
 lesione dell'interesse nazionale.
   3.  -  Il  Commissario   dello   Stato   contesta,   altresi',   la
 trasformazione  dell'originario  rapporto professionale in un diritto
 patrimoniale, trasmissibile, del titolare della convenzione:  censura
 assorbita, pero', dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale
 degli  artt.  1,  2  e 3, per violazione dei limiti che alla potesta'
 legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17,  lettera
 b), dello statuto speciale.