ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 4, 5 e 7,
 comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n.  23  (Norme  per  l'edilizia
 scolastica), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
 e  della  Provincia  autonoma  di  Trento  notificati  il  19 e il 16
 febbraio 1996, depositati in  cancelleria  il  23  febbraio  1996  ed
 iscritti rispettivamente ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1996;
   Visti  gli  atti  di  costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di
 Bolzano e Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'avvocato
 dello Stato Luigi  Mazzella  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1996 e depositato il 23
 febbraio 1996 (r. ric. n. 4/1996), la Provincia autonoma  di  Bolzano
 ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  di alcune
 disposizioni della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia
 scolastica).  Ha, in particolare, censurato la  disciplina  contenuta
 nell'art.  4  della  predetta  legge,  che  stabilisce  le  norme  su
 programmazione,  procedure  di  attuazione  e   finanziamento   degli
 interventi  nella  materia  de  qua,  per violazione delle competenze
 provinciali di cui agli artt.  8, numeri 17 e 28, e agli artt.  16  e
 104  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  e delle
 relative norme di attuazione, nonche' per violazione dei principi  di
 autonomia  finanziaria  di  cui  al  titolo VI dello stesso statuto e
 delle relative norme di attuazione, con particolare riguardo all'art.
 5 della legge 30 novembre 1989, n.  386 ed all'art. 4, ultimo  comma,
 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche' dei principi costituzionali
 relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, e
 per  contrasto  con l'art.   3, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266.
   Ad avviso della ricorrente,  l'impugnato  art.  4,  prevedendo,  ai
 commi  1,  5  e  6,  che  per  gli  interventi previsti dalla legge i
 finanziamenti  sono  concessi  dalla  Cassa   depositi   e   prestiti
 direttamente  agli  enti territoriali competenti, e cioe', per quelli
 relativi  agli  edifici  da  destinare  a  sede  di  scuole  materne,
 elementari e medie, ai comuni, che, ai sensi dell'art. 3 della citata
 legge,  provvedono  alla  fornitura  e  alla manutenzione ordinaria e
 straordinaria degli edifici stessi, anziche' alla  Provincia  -  cui,
 invece,   essi   competerebbero   e  cui  spetterebbe  di  ripartirli
 successivamente tra i comuni - violerebbe le attribuzioni provinciali
 esclusive in materia di edilizia scolastica e di lavori  pubblici  di
 interesse   provinciale,   nonche'   l'autonomia   finanziaria  della
 Provincia, e limiterebbe i poteri provinciali di programmazione degli
 interventi nella materia di cui si tratta. Al  riguardo,  si  rileva,
 altresi',  nel ricorso che gli atti di programmazione provinciale, in
 una  materia  pur  di  competenza  esclusiva  della  Provincia,  sono
 sottoposti   (art.   4,   comma  4)  ad  un  potere  di  indirizzo  e
 coordinamento affidato ad un osservatorio per l'edilizia  scolastica,
 che  e'  un  organo  statale  costituito  presso  il  Ministero della
 pubblica  istruzione  e  presieduto   dal   Ministro,   composto   da
 rappresentanti  delle  amministrazioni,  statali,  regionali e locali
 competenti  in  materia.  Sarebbero, pertanto, violati i principi che
 presiedono  al  potere  governativo  di  indirizzo  e  coordinamento,
 anzitutto  perche'  questo  verrebbe affidato ad un organo che non e'
 quello previsto dall'art. 3, comma 2,  lettera  d),  della  legge  23
 agosto  1988, n. 400; ed inoltre perche' non sarebbe legislativamente
 disciplinato l'esercizio di tale potere.
   Una ulteriore  violazione,  da  parte  del  citato  art.  4,  delle
 competenze  provinciali  viene ravvisata nelle disposizioni di cui ai
 commi 5 e successivi dello stesso art. 4  che  disciplinano  in  modo
 analitico, come spetterebbe alla Provincia autonoma di Bolzano, anche
 l'attivita'    dei    comuni    della   Provincia   stessa   relativa
 all'approvazione di progetti di  intervento,  alle  deliberazioni  di
 richiesta di concessioni di mutui, all'affidamento di lavori.
   La   ricorrente   lamenta   ancora   la   violazione  dei  principi
 costituzionali  relativi  all'esercizio  dei  poteri   di   controllo
 sostitutivo  dello  Stato e del principio di leale collaborazione tra
 Stato e Regioni o Province autonome. Infatti, il nono comma dell'art.
 4 della legge n. 23 del 1996 stabilisce  che  la  Provincia  autonoma
 provvede  automaticamente  in  via  sostitutiva  qualora i comuni non
 provvedano tempestivamente agli adempimenti di propria competenza,  e
 che, in mancanza dell'intervento della Provincia, entro trenta giorni
 "provvede automaticamente" in via sostitutiva il Governo. Tale potere
 sostitutivo  viene,  peraltro, attribuito al Commissario del Governo,
 che non avrebbe tale legittimazione, ad avviso della  ricorrente,  la
 quale,   inoltre,  lamenta  il  carattere  automatico  del  controllo
 sostitutivo, che non presuppone, nella specie, ne' una  deliberazione
 governativa,  come  richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera f), della
 legge  n.  400  del  1988,  ne'  una  consultazione  con  l'autorita'
 inadempiente.
   Viene,  altresi',  censurato,  l'art. 5 della legge n. 23 del 1996,
 che, al comma 1, attribuisce al Ministro della  pubblica  istruzione,
 di  concerto  con  quello  dei  lavori pubblici, il potere di emanare
 norme tecniche-quadro contenenti  gli  indici  minimi  e  massimi  di
 funzionalita'  urbanistica, edilizia e didattica da assumere su tutto
 il territorio nazionale per le opere di edilizia  scolastica;  e,  al
 secondo comma, aggiunge che, entro centottanta giorni dall'entrata in
 vigore  del  relativo  decreto ministeriale, le Regioni e le Province
 autonome approvano proprie specifiche norme  tecniche,  per  la  sola
 progettazione esecutiva . Tale normativa si porrebbe in contrasto con
 le  competenze  provinciali  nella  materia  de  qua, oltre che con i
 principi costituzionali relativi ai  rapporti  tra  fonti  statali  e
 provinciali,  e  con  quelli  relativi  alla  funzione di indirizzo e
 coordinamento, nonche' con l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.  266  del
 1992.  Spetterebbe,  infatti,  alla  Provincia  autonoma,  in  quanto
 titolare di competenza legislativa  ed  amministrativa  esclusiva  in
 materia  di  edilizia  scolastica  e  di lavori pubblici di interesse
 provinciale,  anche  la  competenza  ad  emanare  le  relative  norme
 tecniche,  competenza,  tra l'altro, gia' esercitata dalla ricorrente
 con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 2 in  data  14
 gennaio 1992.
   La  normativa  impugnata  sarebbe  illegittima  sia  che il decreto
 ministeriale in essa previsto  venga  qualificato  come  regolamento,
 perche'  in  tale  caso  si  consentirebbe  ad  una  fonte  di  rango
 secondario di intervenire in  una  materia  di  competenza  esclusiva
 della  Provincia;  sia  che  il  predetto decreto ministeriale venga,
 invece, qualificato come atto di indirizzo e  coordinamento,  perche'
 allora  varrebbero  le  considerazioni  gia'  svolte  in  ordine alla
 mancanza di una previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
 oltre  al  rilievo  che  non  ci  si  limiterebbe ad "indirizzare" la
 competenza provinciale, ma la si sottrarrebbe alla sua titolare.
   Incostituzionale  sarebbe  anche  il  comma  3  dell'art.  5,   che
 stabilisce  che,  fino  alla  approvazione  delle  norme  regionali o
 provinciali  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  quali  indici  di
 riferimento,  quelli  contenuti  nel  decreto del Ministro dei lavori
 pubblici del 18 dicembre 1975. In tal  modo,  una  volta  emanate  le
 "norme  tecniche-quadro" statali, non troverebbe piu' applicazione il
 decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n.  2  del
 1992,  cio'  che  sarebbe, invece, precluso dall'art. 3, comma 2, del
 d.lgs. n. 266  del  1992.  Questo,  infatti,  afferma  che  gli  atti
 governativi  di indirizzo vincolano le Regioni e le Province autonome
 solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essi stabiliti ,
 mentre  l'emanazione  delle  norme  di  organizzazione  eventualmente
 occorrenti  per  l'attuazione  degli  atti predetti e' riservata alle
 Regioni e alle Province autonome.
   E', infine, censurato l'art. 7, comma 4,  della  legge  n.  23  del
 1996,  che  impone  alle  Province  autonome di realizzare, entro due
 anni,   le   rispettive   articolazioni    dell'anagrafe    nazionale
 dell'edilizia scolastica - la cui istituzione e' prevista, a cura del
 Ministero della pubblica istruzione, al primo comma dello stesso art.
 7  -  conformandosi  "agli  indirizzi  definiti dall'osservatorio per
 l'edilizia scolastica".  Anche in questo caso, l'esercizio  da  parte
 della  Provincia  della  propria competenza legislativa, questa volta
 nella materia dell'ordinamento  degli  uffici  provinciali  (art.  8,
 comma  1,  n.  1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
 sarebbe subordinato agli indirizzi del predetto osservatorio. E anche
 in questo caso sarebbero violati, oltre alle  competenze  provinciali
 esclusive,  i  principi  che  presiedono  al  potere  governativo  di
 indirizzo e coordinamento, in quanto l'osservatorio non e' organo del
 Governo, e in quanto la legge non disciplina l'esercizio  del  potere
 di indirizzo e coordinamento a tale osservatorio affidato.
   2.  - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha richiamato la clausola di salvaguardia di cui all'art.  11,  comma
 2, della legge n. 23 del 1996, che impone di intendere le statuizioni
 della  legge stessa in modo da non violare le competenze provinciali,
 risolvendo  eventuali  dubbi  interpretativi  secondo   una   lettura
 rispettosa  dell'assetto  delle  attribuzioni  delineato  dalle norme
 statutarie e da quelle di  attuazione.  In  tale  ottica,  ad  avviso
 dell'Avvocatura,  le  norme  impugnate  potrebbero essere intese come
 destinate a svolgere una funzione sussidiaria o suppletiva se e  fino
 a  quando  le  Regioni  a  statuto speciale e le Province autonome di
 Trento e Bolzano non provvedano alle finalita' della legge.
   Per cio' che  riguarda  piu'  specificamente  le  singole  censure,
 l'Avvocatura  rileva,  quanto  a  quella  che  colpisce  il  comma  9
 dell'art. 4, che il potere sostitutivo del Commissario di Governo  e'
 riferito  ad  inadempienze degli enti territoriali minori, mentre, in
 relazione all'art. 5,  osserva  che  esso  prevede  un  coordinamento
 essenzialmente   tecnico.    Quanto  all'art.  7,  la  previsione  di
 articolazioni  regionali  dell'anagrafe  nazionale  risponderebbe  ad
 esigenze analoghe a quelle riscontrate per gli uffici statistici.
   3.  - Con ricorso notificato il 16 febbraio 1996 e depositato il 23
 febbraio 1996 (r. ric. n. 5  del  1996),  la  Provincia  autonoma  di
 Trento  ha  impugnato  le  stesse  disposizioni della legge n. 23 del
 1996.
   In particolare, l'art. 4  e'  censurato  in  quanto  violerebbe  la
 potesta'  legislativa  primaria  della  ricorrente e la sua autonomia
 finanziaria nei termini assicurati dallo statuto di autonomia.
   Del pari illegittima sarebbe la previsione (art. 4, comma 9,  della
 legge  n.  23  del  1996)  di  un obbligo sostitutivo delle Regioni e
 Province autonome per il caso di mancato rispetto  dei  termini  dati
 agli  enti  locali  territoriali per la progettazione esecutiva e per
 l'affidamento di lavori. Anche  tale  obbligo,  infatti,  sarebbe  in
 contrasto  con  l'autonomia  della  Provincia  di  Trento, ed inoltre
 lesivo dell'art.  97 della Costituzione, in quanto escluderebbe  ogni
 valutazione  in  ordine  alla  opportunita',  nei singoli casi, dello
 spostamento delle competenze come rimedio all'inerzia.
   La ricorrente  lamenta,  altresi',  la  illegittimita'  del  potere
 sostitutivo  assegnato  al  Commissario di Governo in caso di mancato
 intervento, a  propria  volta  sostitutivo,  di  Regioni  e  Province
 autonome:  in  primo  luogo, perche' questo comporterebbe una diretta
 attivita'  amministrativa  statale  nella  Provincia  di  Trento;  in
 secondo  luogo,  perche'  l'automatismo  dell'intervento  sostitutivo
 escluderebbe, in violazione del principio  di  leale  collaborazione,
 ogni  dialogo  tra  Stato e Regioni o Province autonome sulle ragioni
 del ritardo. Del resto, il termine di trenta giorni ad esse assegnato
 per provvedere, contrasterebbe, per la sua eccessiva brevita', con il
 principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.  97
 della  Costituzione;  infine perche' il Commissario di Governo non e'
 organo di Governo.
   In via subordinata, per l'ipotesi in cui  non  vengano  accolte  le
 censure  principali  in  ordine all'art. 4, la ricorrente denuncia il
 comma 3 dello stesso art.  4,  che  demanda  un  potere  generale  di
 indirizzo  al  Ministro  della pubblica istruzione, in violazione del
 principio di collegialita' governativa,  e  di  quello  di  legalita'
 sostanziale degli atti di indirizzo e coordinamento; nonche' il comma
 9  dell'art.    4,  in quanto prevede la perentorieta' del termine di
 novanta giorni  dato  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome  per
 l'approvazione   e  trasmissione  al  ministero  dei  piani  generali
 triennali  per  l'edilizia  scolastica,  e  un   potere   sostitutivo
 automatico  dello Stato assegnato al Commissario di Governo. Infatti,
 per un verso  la  perentorieta'  di  detto  termine  si  porrebbe  in
 contrasto   con   l'art.   97   della  Costituzione,  trattandosi  di
 un'attivita' programmatoria ampia e complessa; per  l'altro,  valgono
 le  considerazioni  precedenti  in  ordine  al potere sostitutivo del
 Commissario di Governo.
   Con il ricorso della Provincia autonoma di Trento viene,  altresi',
 impugnato  l'art.  5  della  legge n. 23 del 1996, con argomentazioni
 analoghe a quelle svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano,  e  con
 l'aggiunta  del rilievo che il Presidente della Giunta provinciale ha
 gia' approvato, con  decreto  9  agosto  1976,  n.  17-69,  le  norme
 relative  agli  indici di funzionalita' didattica, ai diversi modelli
 edilizi  e  alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola,
 norme  ormai  operative  da  venti  anni,  le  quali,  in  base  alla
 disposizione  impugnata, dovrebbero cessare di avere applicazione, in
 favore   di   una   sorta   di   normativa    quadro    in    materia
 urbanistico-edilizia,   che   si  presenterebbe  sotto  la  veste  di
 normativa tecnica.
   Infine, viene denunciato l'art. 7, comma 4, della stessa  legge  n.
 23  del  1996,  relativo  all'obbligo  per  le Province di realizzare
 un'articolazione   locale   dell'anagrafe   nazionale   dell'edilizia
 scolastica,  in  base  agli  indirizzi definiti dall'osservatorio per
 l'edilizia scolastica, obbligo che interferirebbe con  la  competenza
 provinciale    nella   materia   dell'organizzazione   degli   uffici
 provinciali. In primo luogo, tale obbligo non  troverebbe  fondamento
 in  una  particolare  complessita'  e  capillarita' delle rilevazioni
 nella materia di cui  si  tratta,  essendo  l'anagrafe  dell'edilizia
 scolastica  solo  un archivio centrale di dati, costituito sulla base
 di  informazioni  locali.  Illegittimo  sarebbe,  poi,  l'obbligo  di
 osservare   gli   indirizzi   dell'osservatorio   in  mancanza  della
 legittimazione dell'organo,  della  definizione  dell'oggetto  e  dei
 criteri  di  esercizio  di tali indirizzi, e comunque, in assenza del
 potere di individuare metodologie e modalita' di rilevazione.
   4. - Anche nel giudizio introdotto con il ricorso n. 5 del 1996  si
 e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite
 dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,   che   ha  concluso  per
 l'infondatezza delle questioni, svolgendo argomentazioni  analoghe  a
 quelle relative al ricorso n. 4 del 1996.
   5.  -  Nell'imminenza dell'udienza, entrambe le Province ricorrenti
 hanno depositato memorie.
   La Provincia autonoma  di  Bolzano,  in  particolare,  contesta  le
 affermazioni dell'Avvocatura generale dello Stato secondo le quali le
 questioni  sollevate sarebbero superabili in virtu' della clausola di
 salvezza contenuta nell'art. 11, comma 2, della legge n. 23 del 1996.
 Alla  ricorrente  tale   ipotesi   appare,   infatti,   difficilmente
 conciliabile  con  il tenore letterale delle disposizioni legislative
 impugnate.  Per un verso, infatti, queste menzionano espressamente le
 Province  autonome  tra  le  destinatarie  delle  stesse  norme;  per
 l'altro, la normativa di cui si tratta nemmeno potrebbe essere intesa
 come  destinata a svolgere una funzione sussidiaria o suppletiva se e
 fino a quando  le  Province  autonome  non  abbiano  provveduto  alle
 finalita'  della  legge. Infatti, secondo la ricorrente, la normativa
 stessa  disegna  una  disciplina  di  dettaglio  che   non   richiede
 un'attuazione  da  parte del legislatore provinciale, ma una semplice
 esecuzione in via amministrativa.
   Per il resto, la ricorrente ribadisce le censure  svolte  nell'atto
 introduttivo   del   giudizio,   insistendo  nelle  conclusioni  gia'
 rassegnate.
   Anche la  Provincia  autonoma  di  Trento  esclude  che  i  rilievi
 dell'Avvocatura   siano   idonei   ad  eliminare  i  vizi  lamentati,
 osservando  che  la  pretesa  di  dettare  con  legge   statale   una
 "legislazione  sussidiaria  o  suppletiva"  in  materia di competenza
 provinciale contraddice il sistema  fondato  sullo  statuto  speciale
 della Regione Trentino- Alto Adige e relative norme di attuazione, in
 base al quale in nessun caso la disciplina provinciale di una materia
 puo'  essere  sostituita da una sopravvenuta legislazione statale, ma
 il  rapporto  tra  le  due  fonti  si  pone  in termini di obbligo di
 adeguamento.
   La ricorrente ricorda, poi, di disporre, nella materia de  qua,  di
 un sistema legislativo completo e perfettamente in grado di operare.
   Infine, nella memoria si contestano le affermazioni dell'Avvocatura
 generale   dello   Stato  in  ordine  alla  legittimita'  del  potere
 sostitutivo  del  Commissario  di  Governo,  in  quanto  riferito  ad
 inadempienze  degli  enti territoriali minori, rilevandosi che spetta
 comunque alla sola Provincia di valutare il comportamento degli  enti
 locali.  Ne'  la  ricorrente  condivide il rilievo dell'Avvocatura in
 ordine al carattere essenzialmente tecnico del coordinamento previsto
 dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 23 del  1996,  trattandosi
 invece,  si  osserva nella memoria, di "indirizzi volti ad assicurare
 il  coordinamento  degli  interventi  ai  fini  della  programmazione
 scolastica nazionale".
                        Considerato in diritto
   1. -  Con separati ricorsi le Province autonome di Bolzano e Trento
 hanno censurato una serie di disposizioni della legge n. 23 del 1996,
 recante:  "Norme per l'edilizia scolastica", che violerebbero la loro
 autonomia, garantita dallo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige e dalle relative norme di attuazione.
    In particolare, le questioni sottoposte alla Corte dalla Provincia
 di Bolzano riguardano:
      a)  l'art.  4  della  legge  11  gennaio  1996, n. 23 (Norme per
 l'edilizia scolastica), sotto il profilo che, nel  dettare  le  norme
 riguardanti  la  programmazione,  le  procedure  di  attuazione  e il
 finanziamento degli interventi, prevedendo (commi 1, 5  e  6)  che  i
 relativi  finanziamenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti
 direttamente ai comuni, anziche' alle Province,  e  disciplinando  la
 programmazione   provinciale   dell'edilizia   scolastica   in   modo
 estremamente minuzioso, sottoponendola, in particolare, al  controllo
 preventivo   del   Ministro   della  pubblica  istruzione  attraverso
 l'assoggettamento  agli  indirizzi  formulati  dall'osservatorio  per
 l'edilizia   scolastica,  presieduto  dal  Ministro  (quarto  comma),
 disciplinando in modo analitico  le  attivita'  dei  comuni  relative
 all'approvazione  di  progetti  di  intervento, alle deliberazioni di
 richiesta di concessione di mutui, all'affidamento dei lavori  (commi
 5  e  successivi),  stabilendo  termini perentori per gli adempimenti
 posti  a  carico  degli  enti  locali,  e  disponendo,  in  caso   di
 inosservanza,  l'automatico  potere sostitutivo delle Regioni e delle
 Province autonome di Trento e Bolzano,  o,  in  caso  di  inerzia  di
 queste,  del  Commissario  di  Governo  (nono  comma),  violerebbe le
 competenze provinciali nelle materie dell'edilizia scolastica  e  dei
 lavori  pubblici  di interesse provinciale di cui agli artt. 8, comma
 1, numeri 17 e 28, e agli artt.  16  e  104  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto  Adige,  nonche' i principi di autonomia finanziaria di
 cui al titolo VI dello statuto stesso,  e  delle  relative  norme  di
 attuazione,  e,  in  particolare, dell'art. 5 della legge 30 novembre
 1989, n. 386, e dell'art, 4, ultimo comma, del d.lgs. 16 marzo  1992,
 n.  266,  nonche'  i  principi  costituzionali relativi alla funzione
 statale di indirizzo e coordinamento, e, in particolare, il principio
 di legalita', l'art.  3, primo comma, del d.lgs. 16  marzo  1992,  n.
 266, e i principi costituzionali relativi all'esercizio dei poteri di
 controllo sostitutivo dello Stato e quello di leale collaborazione;
     b)  l'art.  5  della  stessa legge, in quanto, nell'attribuire al
 Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori
 pubblici, il potere di emanare  norme tecniche quadro, contenenti gli
 indici minimi e massimi  di  funzionalita'  urbanistica,  edilizia  e
 didattica  da osservare su tutto il territorio nazionale per le opere
 di  edilizia scolastica, consentendo alle Regioni e Province autonome
 solo l'approvazione di  proprie  specifiche  norme  tecniche  per  la
 progettazione   esecutiva,   violerebbe   le  competenze  provinciali
 suddette e i principi costituzionali relativi ai rapporti  tra  fonti
 statali   e   provinciali,   con  il  prevedere  che  un  regolamento
 ministeriale intervenga in  una  materia  riservata  alla  competenza
 esclusiva  delle  Province;  ovvero,  ove  si  consideri l'intervento
 ministeriale come atto di indirizzo  e  coordinamento,  violerebbe  i
 principi costituzionali relativi a tale funzione, e l'art. 3, secondo
 comma,  del  d.lgs.  n.    266 del 1992, secondo il quale gli atti di
 indirizzo e coordinamento vincolano la Regione Trentino-Alto Adige  e
 le   Province  autonome  solo  al  conseguimento  degli  obiettivi  o
 risultati in essi stabiliti;
     c) l'art. 7, comma 4, della stessa legge, poiche', imponendo alle
 Regioni e  Province  autonome  di  realizzare,  entro  due  anni,  le
 articolazioni    locali    dell'anagrafe    nazionale   dell'edilizia
 scolastica, istituita dalla  stessa  legge  in  base  agli  indirizzi
 definiti  dall'osservatorio  per  l'edilizia  scolastica, violerebbe,
 oltre  alle  competenze  provinciali  esclusive,   i   principi   che
 presiedono  al  potere  governativo  di indirizzo e coordinamento sia
 sotto il  profilo  formale,  non  essendo  l'osservatorio  organo  di
 Governo,  sia  sotto  il  profilo sostanziale, in quanto la legge non
 disciplina i contenuti del potere affidato a tale organo.
   Il ricorso della Provincia di Trento contiene analoghe censure  con
 l'integrazione,  quali  parametri  invocati,  degli  artt.  116 della
 Costituzione e 12 del d.lgs. n. 268 del 1992,  nonche'  dell'art.  97
 della    Costituzione,   sia   quanto   all'obbligatorio   intervento
 sostitutivo  delle  Regioni  e   Province   autonome   in   caso   di
 inottemperanza  degli  enti  territoriali  minori agli adempimenti ad
 essi affidati, sia quanto alla  perentorieta'  dei  termini  entro  i
 quali  Regioni  e  Province  autonome  sono,  a loro volta, tenute ai
 propri adempimenti (questione sollevata, come appresso si vedra',  in
 via subordinata).
   Inoltre, per quanto riguarda l'art. 5, si introduce, come ulteriore
 profilo di censura, la gia' intervenuta approvazione ed attuazione da
 parte  della  Provincia di norme (decreto del Presidente della Giunta
 provinciale  9  agosto  1976,  n.  17-69)  relative  agli  indici  di
 funzionalita' didattica, ai diversi modelli edilizi e alle componenti
 costruttive  per i diversi tipi di scuola, che in base alla normativa
 impugnata dovrebbero cessare di avere applicazione in favore  di  una
 sorta  di  normativa  quadro  che  si  presenterebbe  con la veste di
 normativa tecnica.
   La Provincia di Trento, infine,  deduce  in  via  subordinata,  per
 l'ipotesi  in cui non vengano accolti i motivi principali del ricorso
 in ordine all'art. 4, una censura relativa al comma  3  dello  stesso
 art. 4, in quanto demanda un potere generale di indirizzo al Ministro
 della   pubblica   istruzione,   in   violazione   del  principio  di
 collegialita' governativa, e di quello di legalita' sostanziale degli
 atti di indirizzo e coordinamento; nonche' una censura al comma 9 del
 medesimo art.  4, in ordine alla perentorieta' del termine di novanta
 giorni, dato alle Regioni e alle Province autonome per l'approvazione
 e  la  trasmissione  al  ministero  dei  piani generali triennali per
 l'edilizia scolastica, e al potere sostitutivo automatico dello Stato
 assegnato al Commissario di Governo.
   2.  -  I  giudizi  introdotti  rispettivamente  dai  ricorsi  della
 Provincia  di  Bolzano  (r.  ric. n. 4 del 1996) e della Provincia di
 Trento (r.  ric. n. 5 del 1996) possono  essere  riuniti,  stante  la
 connessione  oggettiva  delle  questioni proposte e l'identita' delle
 norme denunciate, e quindi essere decisi con unica sentenza.
   3. - Preliminarmente deve, anche ai fini della  ammissibilita'  dei
 ricorsi, essere esaminata la portata della "clausola di salvaguardia"
 contenuta  nell'art.  11,  comma  2,  della impugnata legge n. 23 del
 1996, secondo cui "le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono alle finalita' della
 presente legge in base allo statuto  speciale  di  autonomia  e  alle
 relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in
 materia di lavori pubblici".
   La  tesi,  secondo  cui  le  norme  impugnate  (artt.  4, 5, 7) non
 sarebbero  applicabili  alle  Regioni  a  Sstatuto  speciale  e  alle
 Province   autonome,   e'   testualmente  contraddetta  dall'espresso
 riferimento alle  stesse  Province  autonome  contenuto  nelle  norme
 citate  (rispettivamente,  art.  4, comma 9; art. 5, comma 2; art. 7,
 comma 4), per cui non appare  plausibile  nella  fattispecie  che  la
 clausola  possa  essere  interpretata  come salvaguardia totale delle
 competenze provinciali in materia.
   Ne' le disposizioni succitate dell'art. 11 possono -  conformemente
 alle  sfere  di competenza legislativa costituzionalmente garantite -
 avere il valore di attribuire una finalita' meramente  sussidiaria  e
 suppletiva  alle norme impugnate, "fino a quando le Regioni a statuto
 speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
 alla finalita' della legge ai sensi del comma 2 del  richiamato  art.
 11",   secondo   quanto   sostenuto   dalla  Avvocatura  dello  Stato
 argomentando dal comma 4 dello stesso art. 11. Infatti, una tale tesi
 urta anzitutto con la natura di disciplina completa  e  di  dettaglio
 per  i  profili  procedurali, tutt'altro che transitoria, delle norme
 impugnate, che  ne  esclude  il  carattere  meramente  integrativo  o
 suppletivo.  Inoltre,  l'art.  11  e'  finalizzato alla previsione di
 "norme   integrative   regionali"   (come   risulta   dalla   rubrica
 dell'articolo)  e alla fase di attuazione e realizzazione, confermata
 dal richiamo al "rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
 lavori pubblici" (art. 11, comma 2) e dalla previsione, contenuta nel
 quarto  comma  dello  stesso  art.  11,  secondo  la quale, in attesa
 dell'emanazione  delle  norme  regionali,   gli   enti   territoriali
 competenti  per  gli  "interventi  relativi all'edilizia scolastica",
 sono comunque tenuti al "rispetto  delle  leggi  statali  vigenti  in
 materia".
   4.1. - Le censure relative all'art. 4 sono fondate.
   Infatti, la previsione che, per gli interventi indicati dalla legge
 n.  23 del 1996, i finanziamenti dovranno essere concessi dalla Cassa
 depositi e prestiti ai comuni e non  alle  (o  tramite  le)  Province
 autonome  (art.  4, commi 1, 5 e 6), viola la competenza esclusiva di
 cui  le  ricorrenti  sono  titolari   nella   materia   dell'edilizia
 scolastica,  e  la loro autonomia finanziaria, sottraendo alle stesse
 la   erogazione   e   la   disponibilita'  delle  risorse  necessarie
 all'esercizio delle proprie attribuzioni e limitandone il  potere  di
 programmazione degli interventi nel settore di cui si tratta.
   Questa  Corte  ha  ripetutamente  sottolineato il rapporto che lega
 l'erogazione dei fondi all'attivita' di programmazione, ponendone  in
 evidenza   il  valore  strumentale  rispetto  alla  stessa  autonomia
 provinciale, "considerato che  la  realizzazione  delle  attribuzioni
 costituzionalmente  garantite  impone, non soltanto la disponibilita'
 effettiva delle risorse, ma anche la capacita' di manovra e  i  mezzi
 finanziari  da  parte  di  soggetti  che,  come  le Regioni a statuto
 speciale e anche le ricorrenti Province autonome,  si  pongono  quali
 punti  di  riferimento  della programmazione locale" (sentenza n. 293
 del 1995; v. anche sentenze n. 98 del 1991 e n. 1111 del 1988).
   4.2. - Egualmente fondata e' la ulteriore censura relativa all'art.
 4 in  quanto  disciplina  e  limita  anche  la  programmazione  delle
 Province  autonome  di Trento e Bolzano, in particolare attraverso la
 sottoposizione di esse (quarto comma) ad un  potere  di  indirizzo  e
 coordinamento  affidato  ad un osservatorio presso il Ministero della
 pubblica istruzione, presieduto dal Ministro.
   L'esercizio  della  funzione  di  indirizzo  e   coordinamento   e'
 soggetto, per costante giurisprudenza di questa Corte, all'osservanza
 di precisi - requisiti nella specie carenti - di forma e di sostanza.
 Si  richiede,  anzitutto,  una delibera del Consiglio dei ministri ai
 sensi dell'art.  2, comma 3, lettera d), della legge n. 400 del 1988,
 ed inoltre un'idonea base  legislativa:  occorre,  cioe',  che  siano
 preventivamente  emanate  disposizioni legislative statali contenenti
 principi e criteri idonei  a  vincolare  e  dirigere  la  scelta  del
 Governo  (v. sentenze n. 69 del 1995, nn. 124, 113 e 26 del 1994; nn.
 355 e 45 del 1993).
   4.3. - Parimenti fondato e' il profilo di ricorso relativo al comma
 9 dell'art. 4, che prevede un controllo sostitutivo  della  Provincia
 autonoma   in   caso  di  inosservanza  da  parte  dei  comuni  degli
 adempimenti di propria competenza,  e,  nel  caso  di  inerzia  della
 Provincia,  un  controllo  sostitutivo  del  Governo,  attribuito  al
 Commissario del Governo. Infatti, per un verso la  previsione  di  un
 automatico  potere  sostitutivo della Provincia lascia ad essa spazio
 solo  per  la  mera  esecuzione  sottraendole  ogni  possibilita'  di
 valutazione  discrezionale  in  ordine  all'esercizio  del  potere in
 questione; per l'altro, viene assegnato un analogo potere sostitutivo
 ad un organo sfornito di legittimazione in tal senso (v. sentenze  n.
 342  del  1994; n. 386 del 1991; n. 177 del 1988) e per di piu' senza
 una previsione di deliberazione governativa e di previa consultazione
 con l'autorita'  inadempiente.  Del  resto,  la  previsione  espressa
 dell'automaticita'   del   controllo  esclude  ogni  possibilita'  di
 interpretazione conforme ai principi costituzionali, applicabili,  di
 leale  collaborazione  tra  Stato  e Regioni o Province autonome, che
 esige  quanto  meno  un  previo   invito   alle   Province   autonome
 (argomentando da sentenza n.  416 del 1995).
   5.  -  Fondata  e',  altresi'  la censura relativa all'art. 5 della
 legge n. 23 del 1996.
   La disposizione impugnata, al comma 1,  affida  al  Ministro  della
 pubblica  istruzione,  di concerto con quello dei lavori pubblici, il
 potere di adottare con decreto  le norme tecniche-quadro,  contenenti
 gli  indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e
 didattica   indispensabili   a  garantire  indirizzi  progettuali  di
 riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale .
   Alle Regioni e alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
 residua,  come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  5,  unicamente la
 competenza ad approvare,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  decreto di cui al comma 1, specifiche norme
 tecniche per la progettazione esecutiva degli  interventi,  definendo
 in  particolare  indici  diversificati riferiti alla specificita' dei
 centri storici e delle aree metropolitane.  Il comma 3  dello  stesso
 art.  5  prevede,  poi,  che,  in  sede  di prima applicazione e fino
 all'approvazione delle norme regionali di cui  al  comma  2,  possono
 essere  assunti  quali  indici  di  riferimento  quelli contenuti nel
 decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975.
   In proposito deve, anzitutto, essere ribadito che la disciplina  in
 questione  attiene  a  materia  attribuita  alla competenza esclusiva
 delle Province autonome di Trento e Bolzano, la cui sfera  non  puo',
 quindi,  essere  limitata  da un decreto ministeriale, in ossequio ai
 principi sull'ordine delle fonti normative.
   Ne' l'esercizio, da parte del Ministro della  pubblica  istruzione,
 del  potere attribuitogli dal censurato art. 5, e' configurabile come
 atto di indirizzo e coordinamento, del quale, infatti, mancano, nella
 specie, i gia' richiamati requisiti di forma, previsti dall'art.   2,
 comma  3,  lettera  d),  della  legge  n.  400  del 1988, e quelli di
 sostanza,  specificati  dalla   giurisprudenza   costituzionale   con
 riferimento  alla necessita' di un'idonea base legislativa al fine di
 salvaguardare il principio di legalita' per la previa  determinazione
 dei  criteri  ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della
 funzione di cui si tratta.
   Del resto, il potere statuale di indirizzo e coordinamento nel caso
 di specie dovrebbe, comunque, tener conto del disposto dell'art.   3,
 comma  2,  del  d.lgs.  n.  266  del  1992, secondo il quale gli atti
 governativi di indirizzo  vincolano  le  Province  autonome  solo  al
 conseguimento  degli obiettivi e risultati in essi stabiliti. Qui, al
 contrario, non ci si limita a fissare obiettivi,  ma  si  prevede  la
 emanazione  di norme di estremo dettaglio, quali quelle relative agli
 indici minimi e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica  edilizia  e
 didattica, sicuramente peculiari per le Province di Trento e Bolzano,
 in  violazione  della  citata norma di attuazione statutaria, che non
 puo' essere modificata o derogata  ne'  dalla  legge  ordinaria  ne',
 tanto meno, da una fonte regolamentare.
   Non  puo'  valere,  in  contrario, il rilievo dell'Avvocatura dello
 Stato relativo al carattere essenzialmente tecnico del  coordinamento
 previsto  dall'impugnato  art.  5  della  legge  n.  23  del 1996. E'
 sufficiente, al riguardo, rilevare che, se e' vero che  questa  Corte
 ha  affermato  che il coordinamento tecnico, distinguendosi da quello
 politico-amministrativo, puo' essere affidato,  indipendentemente  da
 un rigoroso rispetto della
   legalita'  sostanziale,  ad organi appartenenti all'amministrazione
 statale, dotati delle conoscenze tecniche necessarie in  rapporto  ai
 compiti  previsti  (sentenze n. 356 del 1994, n. 355 del 1993, n.  49
 del 1991), e', pero', sicuramente lesiva delle attribuzioni esclusive
 delle Province autonome  nella  materia  de  qua  una  normativa  che
 escluda  ogni  determinazione  della legislazione provinciale che non
 sia attinente alla sola progettazione esecutiva.
   6.  -  Infondata e', invece, la censura riguardante l'art. 7, comma
 4, della legge n. 23 del 1996, relativo all'obbligo per  le  Province
 autonome   di   realizzare   un'articolazione   locale  dell'anagrafe
 nazionale dell'edilizia scolastica in base  agli  indirizzi  definiti
 dall'osservatorio per l'edilizia scolastica.
   La norma impugnata prevede un'attivita' informativa centralizzata -
 quale  strumento  conoscitivo,  necessario  ai fini dell'accertamento
 della consistenza  del  patrimonio  edilizio  scolastico,  anche  per
 esigenze di coordinamento - che la Corte ha gia' escluso che possa di
 per  se'  determinare  una  lesione  delle  attribuzioni  regionali o
 provinciali (sentenze nn. 412 e 342 del 1994, n. 497 del  1992),  ove
 non  si  trasformi in una non prevista forma di controllo. E' anzi da
 aggiungere che, nella specie, essa, nell'ambito in cui e' delimitata,
 deve ritenersi espressione del principio di  leale  cooperazione  cui
 vanno informati i rapporti tra Stato e Regioni o Province autonome.
   7.  -  Con  l'accoglimento  dei motivi innanzi specificati relativi
 agli artt. 4 e 5 della legge n. 23 del  1996  restano  assorbiti  gli
 altri  profili  denunciati dalla Provincia di Bolzano, dipendenti dal
 sistema dei finanziamenti quale previsto dal citato art.  4,  e  sono
 superate  le  censure  proposte  dalla  Provincia  di  Trento  in via
 subordinata.