ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  185 delle
 disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile,  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  20  luglio 1995 dal pretore di Forli' nel
 procedimento civile vertente tra Tassinari Pier  Luigi  e  la  s.p.a.
 Credito  Romagnolo  ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  2  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che, nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare
 promosso  da Pier Luigi Tassinari contro la S.p.a. Credito romagnolo,
 il pretore di Forli', con ordinanza emessa  il  20  luglio  1995,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   185   delle
 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nella parte
 in   cui,   nel   giudizio   conseguente   all'opposizione  di  terzo
 all'esecuzione mobiliare,  richiama  genericamente  l'art.  183  cod.
 proc.  civ.  (udienza di prima trattazione), senza tener presente che
 tale norma e' stata modificata con d.-l. 18  ottobre  1995,  n.  432,
 convertito  in  legge  20  dicembre  1995,  n.  534,  nel senso della
 creazione di una prima udienza di comparizione (art. 180  cod.  proc.
 civ.) e della modificazione del relativo regime di preclusioni;
     che  la norma impugnata impone al resistente di costituirsi nelle
 forme e con i modi previsti dagli artt. 166 e 167 del codice di rito,
 nonche' di subire le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ;
     che, a parere del giudice  a  quo,  il  resistente  nel  giudizio
 conseguente  all'opposizione  di  terzo  all'esecuzione mobiliare non
 godrebbe, in contrasto con il principio  di  cui  all'art.  24  della
 Costituzione, di un adeguato termine per preparare la propria difesa,
 poiche',  diversamente da quanto stabilito nei giudizi introdotti con
 citazione, il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza  innanzi
 a  se',  non  sarebbe  vincolato al rispetto di termini minimi per la
 vocatio in ius;
   che, inoltre,  sarebbe  violato  l'art.  3  della  Costituzione  in
 quanto,  ai  sensi dell'art 619 cod. proc. civ., il giudice investito
 dell'esame dell'opposizione di terzo deve, se  competente,  procedere
 all'istruzione,  ovvero,  se incompetente, dare alle parti un termine
 per la  riassunzione  della  causa  innanzi  al  giudice  competente;
 disciplina  che,  secondo  il rimettente, creerebbe una disparita' di
 trattamento tra la parte resistente davanti ad un giudice  competente
 e  quella  convenuta innanzi ad un giudice incompetente, posto che in
 quest'ultimo caso la parte fruirebbe di un  piu'  ampio  termine  per
 preparare le proprie difese;
     che  nel giudizio avanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura     generale    dello    Stato,    concludendo    per
 l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione;
   Considerato  che  il giudice rimettente si duole del fatto che, nei
 giudizi introdotti con ricorso, il resistente potrebbe  usufruire  di
 un  termine  per  costituirsi  meno  ampio  di quello previsto per il
 convenuto  nell'ambito  dei  giudizi  introdotti  con  citazione;  ed
 inoltre  che,  nei giudizi di esecuzione, il resistente dinanzi ad un
 giudice  incompetente  godrebbe  di  un  termine   piu'   ampio   per
 costituirsi,  essendo  a  lui  assegnato  un  nuovo  termine  per  la
 riassunzione della causa innanzi al giudice competente;
     che il giudice a quo lamenta in ultima analisi  un'ingiustificata
 lesione  del diritto di difesa del convenuto nell'ambito del giudizio
 di opposizione all'esecuzione mobiliare a causa della  previsione  di
 termini,  ritenuti  incongrui,  per  la  preparazione  delle  proprie
 difese, con relative preclusioni e decadenze;
     che questa Corte ha piu' volte affermato il principio secondo cui
 la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione  non  preclude
 che  la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle
 speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, sempre che non  ne
 siano  pregiudicati lo scopo e le funzioni (v., ex plurimis, sentenze
 nn. 220 del 1994 e 119 del 1995) ;
     che, secondo la giurisprudenza di questa Corte  (v.  sentenza  n.
 10  del  1978),  quando  la  legge conferisce al giudice il potere di
 fissare un termine senza indicarne  la  misura,  questi  e'  comunque
 tenuto a rispettare le esigenze minime di difesa delle parti;
     che  la recente normativa di riforma del processo civile ha anche
 modificato il  regime  delle  preclusioni  nella  fase  iniziale  del
 giudizio  passando  ad  un  sistema  meno rigoroso e distinguendo tra
 udienza di  prima  comparizione  ed  udienza  di  prima  trattazione,
 sicche' la doglianza del giudice rimettente si risolve nel denunziare
 il  difetto  dell'opportuno  coordinamento tra la norma di attuazione
 impugnata in questa sede e gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ;
     che tale difetto di coordinamento,  secondo  quanto  detto,  puo'
 essere  agevolmente  superato  dal  giudice  tramite la fissazione di
 un'udienza  di  comparizione  nel  rispetto   di   congrui   termini,
 analogamente  stabiliti  nel  processo di cognizione; e, ove cio' non
 sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo  sull'istanza
 di  sospensione  -  col rinvio a successive udienze degli adempimenti
 previsti dagli artt. 180 e 183 cod. proc. civ.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.