IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1474/96 a carico di Sekic Tandro alias Micolic Marco, imputato ai sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95. In data 16 maggio 1996 l'imputato, immune da precedenti penali e giudiziari, veniva tratto in arresto dai VV.UU. del comune di Roma per aver violato il provvedimento del questore di Roma con il quale gli era stato imposto, ai sensi dell'art. 7-sexies del decreto-legge n. 489/95, l'obbligo bisettimanale di firma presso la divisione stranieri della questura di Roma. Convalidato l'arresto senza emissione di misura cautelare, il pretore ritiene di dover trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, dubitando della costituzionalita' della previsione di cui all'art. 7-sexies decreto-legge n. 489/95, integralmente riprodotta dal decreto-legge n. 268/96, per le seguenti ragioni. L'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, previsto dall'art. 7-sexies, comma 6, ha contenuto coincidente con la misura cautelare prevista dall'art. 282 c.p.p. L'extracomunitario presente in Italia senza documenti che ne attestino l'identita' viene di fatto a ricevere, fuori delle condizioni previste dagli artt. 272 e 275 c.p.p., lo stesso trattamento riservato a soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di uno o piu' reati. Alla condizione di extracomunitario ed alla assenza di documenti consegue l'applicazione di una misura, nella sostanza di carattere cautelare, richiesta dal questore e "convalidata" dalla autorita' giudiziaria. Sembra evidente la violazione dell'art. 3 Cost. con riferimento alla disparita' di trattamento nei confronti dell'extracomunitario, assoggettabile a misura cautelare pur in assenza della commissione di reati.