IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 95/95 r.g. proposto da Condemi Laura, Campoli Laura Matilde, Trovato Marcella, Marini Assunta, Matone Simonetta, Correa Vittoria, Miconi Francesca, Mannacio Patrizia, Contillo Anna Maria, Riccucci Grazia, Cannizzaro Maria, Improta Elisabetta, Guerra Mariaemanuela, Allegra Antonella, Bighetti Monica, Tortorella Ida e Genovese Felicia, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca con il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, alla via G.B. Vico n. 29 contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione della speciale indennita' di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 per i periodi di assenza obbligatoria previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ministero; Viste le memorie difensive depositate dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 13 marzo 1996, relatore il cons. Guido Romano, l'avv. Sciacca per la parte ricorrente; nessuno comparso per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 17 dicembre 1994 e depositato il successivo 4 gennaio 1995, le ricorrenti, tutte magistrati ordinari in servizio presso vari uffici giudiziari, affermano che per i periodi di assenza obbligatoria per maternita', goduti a far tempo dalle singole date di ingresso in carriera, non e' stata loro corrisposta l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Le ricorrenti Correa e Guerra affermano che non hanno goduto della predetta indennita' neppure nell'ulteriore periodo di astensione obbligatoria previsto dall'art. 5 della legge n. 27/1981. Precisano che alle specifiche richieste presentate da alcune di esse il Ministero ha risposto che l'art. 3 della legge n. 27/1981, nell'istituire una speciale indennita' a favore dei magistrati ordinari, ne ha espressamente escluso la corresponsione per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa previsti dagli artt. 4 e 7 della legge n. 1204/1971. Contestano la legittimita' di tale avviso e la costituzionalita' della norma che tale avviso ha consentito di esprimere, deducendo i seguenti motivi di diritto: 1. - Violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione. Sostengono le ricorrenti che la norma censurata violerebbe il principio di parita' uomo-donna, visto alla luce del valore costituzionale collegato alla maternita', in quanto escluderebbe il magistrato-donna dalla percezione dell'indennita' in questione "...sol perche' la sua struttura biologica e la norma positiva le impongono, con la procreazione della prole, un fermo di carattere fisico e la indennita' materna ed il generale interesse sociale le impongono, altrettanto, l'allevamento della prole neonata, il che non accade al magistrato di sesso maschile, che con la procreazione della prole e con la propria identita' paterna non subisce alcun fermo biologico e non ha compiti - nei confronti del neonato - addirittura protetti da norme di rango costituzionale...". In tal modo, proseguono le ricorrenti, il legislatore ordinario ha violato il principio di uguaglianza ed il principio protettivo della maternita', perche', "...ha omesso di valutare, da un lato, la particolare struttura biologica della donna, penalizzandola cosi' a ragione dal proprio sesso e, dall'altro, non ha considerato che tale diversita' biologica e', in relazione alla maternita' - che nel caso in esame non e' solo condizione di donna che ha partorito ma funzione di carattere relazionale ed affettivo in funzione del neonato - valore costituzionalmente garantito...". 2. - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sostengono le ricorrenti che - tenuto conto che l'indennita' in questione, in un primo tempo riservata ai soli magistrati, e' stata estesa al personale di segreteria e cancelleria, mantenendo immutate natura e modalita' di corresponsione e tenuto conto che il contratto di lavoro del comparto Ministeri ha consentito, secondo l'interpretazione concordata dal Ministero resistente con il Ministero del tesoro, IGOP, consente l'erogazione di detta indennita' anche nell'ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971 - sussisterebbe "...un'inammissibile disparita' di trattamento ed un trattamento iniquo in danno e nei confronti del personale di magistratura che urta con i principi garantiti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione...". Sostengono, altresi', che, alla luce di quanto prevede l'art. 6 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 - che ha esteso alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo alcuni istituti in precedenza riservati alla sola madre naturale, tra i quali l'astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge n. 1204/1971 durante i primi tre mesi dall'effettivo ingresso del bambino in famiglia e purche' non abbia eta' superiore a sei anni - le stesse censure di incostituzionalita' debbano valere anche in relazione a tale fattispecie, vissuta da alcune delle ricorrenti. L'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto memoria nell'interesse del Ministero intimato argomentando circa l'infondatezza delle proposte questioni, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 3-8 maggio 1990. All'udienza del ricorso e' stato introitato per la decisione. D i r i t t o