ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 12 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna e l'11 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 500, 513, 535 e 597 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 1996 (r.o. 500 del 1996), la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 12 marzo 1996, in sede di procedimento incidentale di ricusazione (r.o. 513 del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 aprile 1996 (r.o. 535 del 1996), e il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'11 aprile 1996 (r.o. 597 del 1996) hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione; che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio, nell'ambito del rito abbreviato, allorche' si sia espresso, in una fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilita' di una misura cautelare personale, richiamando, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte; Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 283 e 286 del 1996); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.