ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze  emesse
 il  1  marzo  1996 dal Tribunale militare di La Spezia, il 6 febbraio
 1996 dal Tribunale di Salerno, il 2 ottobre  1995  dal  Tribunale  di
 Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il
 18  aprile  1996 dalla Corte d'assise di Cosenza ed il 23 aprile 1996
 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai  nn.  515,  537,
 569,  578,  592,  637  e 686 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale nn.  24,  25,  26,  28  e  29,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 16 ottobre 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza  del
 1  marzo  1996  (r.o.  515  del  1996);  il Tribunale di Salerno, con
 ordinanza del 6 febbraio 1996 (r.o. 537 del 1996);  il  Tribunale  di
 Modena, con ordinanza del 2 ottobre 1995, pervenuta a questa Corte il
 20  maggio  1996  (r.o.  569  del  1996); il Tribunale di Foggia, con
 ordinanze del 25 gennaio, del 13 marzo e del  23  aprile  1996  (r.o.
 592,  578  e  686  del 1996, rispettivamente), e la Corte d'assise di
 Cosenza, con ordinanza del 18 aprile 1996 (r.o. 637 del 1996),  hanno
 sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui  non  prevede  che
 non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia
 in  precedenza  fatto  parte  del  collegio del tribunale del riesame
 (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc.  pen.)
 avverso   ordinanze   in  tema  di  misure  cautelari  personali,  in
 riferimento   a   diversi   parametri   costituzionali,    variamente
 individuati  dai  giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 27 della
 Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di  rimessione,  del
 verificarsi,  in tali ipotesi, diuna duplice valutazione di merito da
 parte del  medesimo  giudice,  tale  da  vulnerarne  l'imparzialita',
 nonche'  ulteriormente dell'analogia tra le medesime ipotesi e quella
 oggetto  della  sentenza  di  questa  Corte  n.  432 del 1995, che ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilita' alla
 funzione  di  giudizio  del  giudice  per le indagini preliminari che
 abbia applicato una misura cautelare personale;
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e che pertanto i relativi giudizi possono  essere  riuniti  e  decisi
 congiuntamente;
     che  l'art.  34, secondo comma, del codice di procedura penale e'
 gia' stato sottoposto all'esame di questa  Corte,  sotto  il  profilo
 indicato;
     che  con  la  sentenza  n.  131  del  1996  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale di detta norma, nella  parte  in  cui
 non  prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice
 che, come componente del tribunale del riesame (art. 309  del  codice
 di  procedura  penale), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone
 una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
 dell'imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell'appello
 avverso  l'ordinanza  che  provvede  in ordine a una misura cautelare
 personale nei confronti dell'indagato  o  dell'imputato  (art.    310
 dello   stesso   codice),   si   sia   pronunciato   su  aspetti  non
 esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima nel senso prospettato dai
 giudici rimettenti, le relative questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente  inammissibili  (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285
 del 1996);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.