ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 1 marzo 1996 dal Tribunale militare di La Spezia, il 6 febbraio 1996 dal Tribunale di Salerno, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il 18 aprile 1996 dalla Corte d'assise di Cosenza ed il 23 aprile 1996 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 515, 537, 569, 578, 592, 637 e 686 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 24, 25, 26, 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 1 marzo 1996 (r.o. 515 del 1996); il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 6 febbraio 1996 (r.o. 537 del 1996); il Tribunale di Modena, con ordinanza del 2 ottobre 1995, pervenuta a questa Corte il 20 maggio 1996 (r.o. 569 del 1996); il Tribunale di Foggia, con ordinanze del 25 gennaio, del 13 marzo e del 23 aprile 1996 (r.o. 592, 578 e 686 del 1996, rispettivamente), e la Corte d'assise di Cosenza, con ordinanza del 18 aprile 1996 (r.o. 637 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.) avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di rimessione, del verificarsi, in tali ipotesi, diuna duplice valutazione di merito da parte del medesimo giudice, tale da vulnerarne l'imparzialita', nonche' ulteriormente dell'analogia tra le medesime ipotesi e quella oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale; Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale e' gia' stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che con la sentenza n. 131 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta; che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285 del 1996); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.