IL PRETORE Dato atto che nessuno e' comparso all'odierna udienza di prima comparizione del 17 aprile 1996, sciogliendo la riserva che precede, previo rilievo che lo scioglimento della stessa e' tardivo per il carico di lavoro del giudicante, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 22 dicembre 1995. In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.