IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 5 luglio 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, nonche' dell'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano ammesse le prove dedotte dalla parte attrice, le quali venivano assunte alla successiva udienza dell'8 marzo 1996. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 24 maggio 1996 per la precisazione delle conclusioni, ma in tale udienza nessuno compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.