IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 5 luglio 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima
 comparizione,  nella  quale  la  parte  convenuta  veniva  dichiarata
 contumace, nonche' dell'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano  ammesse
 le  prove dedotte dalla parte attrice, le quali venivano assunte alla
 successiva udienza  dell'8  marzo  1996.  La  causa  veniva,  quindi,
 rinviata  all'udienza  del  24  maggio 1996 per la precisazione delle
 conclusioni, ma in tale udienza nessuno compariva ed il giudicante si
 riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse  applicabile  la
 norma  dell'art.  309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art.
 181 primo comma c.p.c.  nel testo inopinatamente novellato (o meglio,
 come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma  1-bis  del  d.-l.  18
 ottobre   1995   n.   432,   come   modificato  (o  meglio  aggiunto)
 dall'allegato  approvato  dall'art.  1  (ed  unico)  della  legge  di
 conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.