IL PRETORE
   Rilevato che Negro Gabriella e' stata rinviata a giudizio davanti a
 questo  pretore  per  il  reato  di  cui all'art. 452 ultimo comma in
 relazione all'art. 443 c.p.;
   Rilevato che l'imputata a mezzo di procura  speciale  conferita  ai
 propri  difensori  faceva  richiesta  di  applicazione  pena ai sensi
 dell'art.  444 c.p.p. inserendo nelle condizioni di patteggiamento la
 conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente;
 che il p.m. non  prestava  il  consenso  non  sussistendo,  ai  sensi
 dell'art.   60 legge n. 689/81, le condizioni oggettive per applicare
 la richiesta conversione;
    Rilevato  che  la  difesa  sollevava  questione  di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 1 comma legge 24 novembre 1981 n. 689, in
 relazione  all'art.  3 della Costituzione, nella parte in cui esclude
 l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive  al   reato   previsto
 dall'art. 452 ultimo comma c.p. in relazione all'art. 443 c.p.;
   Sentito il p.m.;
                             O s s e r v a
   La   questione   proposta  e'  rilevante  in  quanto:  la  sanzione
 applicabile per il reato contestato potrebbe rientrare nei limiti  di
 convertibilita'  previsti  dall'art. 53 legge n. 689/81, tenuto anche
 conto della diminuente legata alla scelta del rito.
   Non sussistono condizioni ostative  di  carattere  soggettivo  alla
 applicabilita'  della  conversione  della pena che potrebbe quindi di
 fatto essere applicata.
   La irrogazione di una sanzione sostitutiva determinerebbe  evidenti
 conseguenze in senso favorevole sulla posizione dell'imputata.
   La  questione  di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa
 non e' manifestamente infondata in quanto:
   L'art. 452 ultimo comma, in relazione all'art. 443  c.p.,  sanziona
 la  condotta  di  chi  per  colpa  detiene  per il commercio, pone in
 commercio o somministra medicinali guasti od imperfetti.
   La rilevanza del bene giuridico che tale norma intende tutelare,  e
 cioe'  la salute pubblica, aveva evidentemente indotto il legislatore
 ad escludere l'applicabilita' al delitto ivi previsto delle  sanzioni
 sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/81.
    Questa  scelta  di  politica  legislativa  si e' rivelata peraltro
 contraddittoria alla luce della successiva  produzione  normativa  in
 materia  di  salute pubblica nei confronti della quale la limitazione
 di cui all'art. 60 legge 689/81 non e' operante.  In  particolare  si
 deve  richiamare  l'art. 23, terzo comma d.lgs. 29 maggio 1991 n. 178
 che,  recependo  una  direttiva  CEE  in   materia   di   specialita'
 medicinali,  sanziona  penalmente  con  l'arresto  sino  a  1  anno e
 l'ammenda sino a 10 milioni la condotta di chi  "mette  in  commercio
 specialita'  medicinali  per  le  quali  non  sia  stata rilasciata o
 confermata, ovvero si stata sospesa o revocata  l'autorizzazione  del
 Ministero  della  sanita'".    Appare evidente che questa fattispecie
 contravvenzionale, che tutela il medesimo  bene  giuridico  dell'art.
 452  c.p.,  punisce  anche  ipotesi  in astratto piu' gravi di quelle
 previste dagli artt. 452 ultimo  comma  -  443  c.p.,  come  potrebbe
 essere  il  caso  della  commercializzazione di un farmaco rivelatosi
 dannoso per il quale sia stata revocata  o  sospesa  l'autorizzazione
 dal  Ministero  della  sanita'.  Ciononostante, il soggetto che abbia
 posto  in  essere  tale  condotta  potrebbe  usufruire,  ove  la pena
 inflitta rientri nei limiti di cui all'art. 53 legge n. 689/81, della
 sostituzione della pena detentiva non  essendovi  alcuna  preclusione
 alla  applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive  alle disposizioni
 penali contenute nel d.lgs. n. 178/91.
   Tale applicabilita' e'  invece  preclusa  anche  nelle  ipotesi  di
 minore  gravita'  previste dall'art. 452 c.p., come senza dubbio deve
 ritenersi quella di cui al presente processo.
   L'irragionevolezza di questo sistema emerge ancora piu' evidente se
 si considera che  l'art.  452  ultimo  comma  punisce  esclusivamente
 condotte  di  tipo  colposo, mentre l'art. 23 d.lgs. citato comprende
 anche violazioni di carattere doloso (si pensi alla condotta  di  chi
 pur    sapendo    essere   stata   revocata   l'autorizzazione   alla
 commercilizzazione di un medicinale, lo ponga ugualmente in  vendita)
 nei  confronti  delle  quali possono trovare applicazione le sanzioni
 sostitutive  giungendo  anche   all'irrogazione   di   una   sanzione
 esclusivamente pecuniaria.
   Si  ricava  che  l'esclusione prevista dall'art. 60 legge n. 689/81
 della applicabilita' delle sanzioni  sostitutive  al  reato  previsto
 dall'art.   452   ultimo   comma  c.p.  realizza  una  ingiustificata
 disparita' di trattamento, lesiva per mancanza di ragionevolezza  del
 principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
   D'altra parte l'intero impianto dell'art. 60 legge n. 689/81 appare
 ormai  intrinsecamente  contraddittorio  in quanto tale norma esclude
 dall'applicabilita' delle sanzioni sostitutive esclusivamente  alcuni
 reati  per  i quali, all'epoca dell'emanazione della legge, sarebbero
 state astrattamente applicabili le sanzioni sostitutive in  relazione
 ai  limiti  di  pena  rispettivamente  stabiliti. Ma dall'epoca della
 emanazione dell'art. 60 sono intervenuti, da un lato, l'istituto  del
 patteggiamento   che   riducendo   i  limiti  di  pena  concretamente
 applicabili ha notevolmente esteso  l'ambito  di  operativita'  degli
 artt.  53  e seguenti legge n. 689/81 e, dall'altro lato, la modifica
 dello stesso art. 53 con  l'innalzamento  dei  limiti  stabiliti  per
 l'applicabilita' delle diverse pene sostitutive.
   Si osservi, p.e, che all'art. 441 c.p., punito con la reclusione da
 1  a  5  anni  e  non compreso nell'elenco di cui all'art. 60, e' ora
 applicabile la pena sostitutiva della semidetenzione  e  in  caso  di
 applicazione delle attenuanti generiche e del patteggiamento, potendo
 la  pena essere in concreto determinata in misura inferiore a mesi 6,
 puo'  essere  applicata   la   pena   s'ostitutiva   della   liberta'
 controllata.    Se  il medesimo fatto sia invece commesso per colpa e
 rientri  pertanto  nella  fattispecie  prevista  dall'art.  452  c.p.
 nessuna  sanzione  sostitutiva  puo'  essere  applicata a causa della
 espressa esclusione.
   D'altra parte, la valutazione di attuale  irrazionalita'  dell'art.
 60  e'  stata  rilevata  dalla stessa Corte costituzionale che con le
 sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994 ha formulato il  principio
 secondo  cui  risulta  carente  di ragionevolezza e quindi lesivo del
 principio di uguglianza, "un  complesso  normativo  che  consente  di
 beneficiare  delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra
 due condotte gradatamete lesive dell'identico bene, quella  connotata
 da maggiore gravita', discriminando invece chi ha realizzato il fatto
 che meno offende lo stesso valore giuridico".
   Si  e' illustrato come nel caso sottoposto al vaglio della Corte si
 sia verificata proprio una tale situazione, che e' identica a  quelle
 che  hanno  comportato l'accoglimento delle questioni sollevate nelle
 sentenze sopracitate.