LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Ha pronunziato la seguente sentenza sul ricorso n. 1506/1995,
proposto da Bigaran Egidio e dall'ufficio imposte dirette di San
Dona' di Piave, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
contro l'ufficio imposte dirette di San Dona' di Piave, in persona
del legale rappresentante pro-tempore; Bigaran Egidio per
l'annullamento della decisione n. 364/1994, in data 6 ottobre 1994,
emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia, sez.
II;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie delle parti;
Udito alla pubblica udienza del 6 dicembre 1995, il relatore cons.
Lamberti e uditi altresi' i rappresentanti delle parti come da
verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.
F a t t o
I. - In esito al processo verbale di constatazione, redatto il 6
febbraio 1988 dal Comando Brigata Jesolo Lido della Guardia di
Finanza nei confronti della VI.BI.CARS. S.a.s. - di cui era socio
accomandatario il sig. Veltri Eugenio e socio accomandante il
contribuente sig. Bigaran Egidio - dichiarata fallita con sentenza 5
giugno 1987, n. 20/8 del tribunale di Venezia, l'ufficio contestava
maggiori redditi a fini ILOR con atti di accertamento per gli anni
1984, 1985 e 1986.
L'accertamento effettuato nei confronti della fallita VI.BI.CARS.
S.a.s. era basato sull'esame del conto corrente bancario della
societa' e di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di
accesso presso l'abitazione del suo legale rappresentante ed ha
portato al recupero a tassazione a fini ILOR di maggiori somme, anche
imputate ai soci Veltri Eugenio e Bigaran Egidio nella misura
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.
Secondo i verificatori, la VI.BI.CARS. S.a.s., avente per oggetto
il commercio all'ingrosso e al minuto di autoveicoli e imbarcazioni
nuove ed usate e parti accessorie, non avrebbe mai ottenuto
l'autorizzazione di P.S. e non avrebbe mai posto in essere
documentazione contabile necessaria a tale tipo di commercio,
omettendo la registrazione dei corrispettivi.
I relativi avvisi, notificati a fini ILOR, venivano impugnati dal
curatore della fallita societa' innanzi alla commissione di primo
grado di Venezia, che li decideva con sentenza n. 489/1992 del 1
ottobre 1992, passata in giudicato.
Il corso di quel giudizio, instaurato nei confronti della societa'
in accomandita e del curatore e conclusosi con la sentenza n.
489/1992; veniva anche dichiarata, su istanza dell'ufficio, la
cessata materia del contendere nei confronti del contribuente sig.
Bigaran, ivi costituitosi, nonostante la notifica dei relativi avvisi
gli fosse stata fatta "per conoscenza", nella sua qualita' di socio
accomandante partecipazione al 50%, e sempre per tutte le annualita'
in contestazione.
II. - Per effetto di una verifica generale effettuata dalla Guardia
di finanza nei confronti del sig. Egidio Bigaran nella qualita' di
esercente l'attivita' di commercio al minuto di articoli di
gioielleria, oreficeria, argenteria ed orologeria, nel comune di
Jesolo Lido, e riportata nel processo verbale 3 maggio 1988,
l'ufficio contestava al sig. Bigaran, con separati avvisi, il maggior
reddito d'impresa per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, per effetto
dei maggiori ricavi accertati nel corso della verifica.
Alla base dell'accertamento stava una complessa serie di
presunzioni, dedotte dal tenore di vita decisamente l'elevato,
dimostrato dalla frequenza assidua di case da gioco, numerosi viaggi
all'estero e dal possesso di una imbarcazione di 21 tonnellate, oltre
che dal notevole movimento di capitali; desunto da documentazione
extracontabile rinvenuta presso la ditta, ove risultano trascritte
varie operazioni commerciali prive dell'indicazione dell'anno;
contestato per la mancata emissione di ricevute fiscali per la
vendita di pietre preziose; da controlli eseguite su documenti
bancari da cui si puo' individuare la natura dell'assegno come
riferito ad attivita' commerciale.
In relazione alla qualita' di socio accomandante al 50% della ditta
VI.BI.CARS. l'ufficio contestava, altresi' al sig. Bigaran maggiori
redditi di partecipazione, la cui imputazione a fini IRPEF e' stata
confermata dalla decisione n. 364/1994, riportata in epigrafe ed
impugnata con il presente appello.
I redditi di partecipazione contestati al sig. Bigaran con
riferimento alla posizione di socio accomandante al 50% nella
VI.BI.CARS. S.a.s., sono i seguenti:
per l'anno 1984, lire 145.000.000, in relazione al reddito
imputato alla societa' ed ai soci, di lire 290.000.000;
per l'anno 1995, lire 191.490.000, in relazione al reddito
imputato alla societa' ed ai soci, di lire 382.980.000;
per l'anno 1986, lire 67.233.000, in relazione al reddito
imputato alla societa' ed ai soci, di lire 89.202.000.
Nell'impugnare gli avvisi di accertamento, il contribuente
contestava sia il maggior reddito d'impresa inerente all'esercizio
dell'attivita' commerciale di gioielleria, che i maggiori redditi di
partecipazione per la posizione di socio accomandante nella
VI.BI.CARS. S.a.s.
Per i redditi di partecipazione quale socio accomandante nella
VI.BI.CARS. S.a.s., il sig. Bigaran ha, in particolare rappresentato
di non essere legittimato passivo per il reddito in compartecipazione
imputato alla societa'; per i redditi d'impresa il contribuente ha
contestato le circostanze da cui l'amministrazione finanziaria e'
pervenuta all'induzione del maggior reddito ed ha eccepito
l'irritualita' dell'uso della documentazione bancaria.
In primo grado, la commissione ha respinto le eccezioni
d'irritualita' di acquisizione della documentazione bancaria e, nel
merito, ha accolto in parte le doglianze del contribuente, annullando
l'avviso per l'anno 1987 e rideterminato i redditi per gli anni 1984
1985, e 1986, confermando gli avvisi relativamente ai redditi di
partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella
VI.BI.CARS. S.a.s.
III. - Nell'appello proposto, il contribuente ribadiva, per i
redditi di partecipazione, l'inammissibilita' della pretesa fiscale,
avendovi ufficio rinunciato nell'altro giudizio. Per i redditi
d'impresa contestati, il contribuente affermava l'illegittimita' del
metodo acquisitivo seguito nel processo verbale, la mancanza della
prova e l'inconsistenza nel merito della pretesa fiscale. L'ufficio
chiedeva conferma del proprio operato.
Discussa la causa, il collegio con sentenza parziale, emessa
contemporaneamente alla presente ordinanza, ha diversamente disposto
circa i maggiori redditi d'impresa e i maggiori redditi di
partecipazione del sig. Bigaran quale socio accomandante nella
VI.BI.CARS. S.a.s.
Quanto ai redditi d'impresa imputati al sig. Bigaran per
l'esercizio di attivita' di commercio di preziosi, il collegio ha
respinto le eccezioni pregiudiziali del contribuente, demandato a
perizia contabile la determinazione dei redditi relativamente agli
anni 1984, 1985 e 1986 e confermato l'annullamento dell'accertamento
relativo all'anno 1987.
Quanto ai maggiori redditi di partecipazione del sig. Bigaran quale
socio accomandante nella VI.BI.CARS. S.a.s.. il collegio ritiene di
dover sospendere il giudizio e sottoporre all'attenzione di codesta
ecc.ma Corte la difformita' con gli artt. 53 e 28 della Costituzione
dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1993 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1993 con
riferimento alla posizione del socio nella societa' di persone.
La questione e' rilevante ai fini del decidere, atteso che
coinvolge il rapporto fra l'art,. 5, d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 38,
d.P.R. n. 600/1973, cui l'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 rinvia, per la
determinazione dell'imposta locale sui redditi anche per le societa'
personali. L'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, fa scaturire
l'accertamento dell'ufficio dal solo fatto che il reddito dichiarato
e' minore a quello effettivamente percepito, come si verifica nella
specie, ove al socio accomandante e' stato imputato pro-quota il
maggior reddito della societa, senza che agli abbia potuto
giudizialmente provare l'esistenza di un reddito inferiore, in quanto
privo di legittimazione a partecipare al giudizio promosso ai fini
ILOR contro l'accertamento del reddito della societa' in accomandita.
Il collegio ritiene non manifestamente infondato che il socio
accomandante non abbia alcun mezzo giudiziale per opporsi alla
determinazione del reddito della societa' a fini ILOR e, pur tuttavia
gli venga imputato quale maggior reddito ai fini dell'imposizione sul
reddito nelle persone fisiche.
Tanto per le seguenti considerazioni in:
D i r i t t o
1. - In relazione ai maggiori redditi di partecipazione per gli
anni 1984, 1985 e 1986 che l'ufficio contesta al sig. Bigaran in
ragione della sua qualita' di socio accomandante al 50% della ditta
VI.BI.CARS. S.a.s., confermati dai primi giudici, il sig. Bigaran ne
afferma l'illegittimita', con richiamo ad altra sentenza n. 489/1992
del 1 ottobre 1992 emessa dalla commissione di primo grado di Venezia
e passata in giudicato, concernente gli accertamenti in capo alla
ditta VI.BI.CARS. a fini ILOR e notificati oltre che alla societa',
anche ad esso medesimo "per conoscenza", nella qualita' di socio
accomandante partecipazione al 50%.
Nella sentenza n. 489/1992, riferita all'accertamento a fini ILOR
dei redditi della ditta VI.BI.CARS. S.a.s., la commissione di primo
grado di Venezia, sezione seconda ha ha cosi' deciso: "esiste
senz'altro la legittimazione a ricorrere del Bigaran, in quanto
essendo egli accomandante e come tale responsabile nei limiti della
quota conferita, ha interesse a che le obbligazioni della societa'
siano rapportate nei limiti della quota conferita. Peraltro, avendo
l'ufficio dichiarato di non avere nulla a pretendere dallo stesso, i
ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili per
inesistenza dell'obbligazione tributaria".
Su tale decisione si e' formato il giudicato.
Nel presente appello, diretto all'annullaruento della sentenza n.
364/1994 - resa dalla commissione tributaria di primo grado di
Venezia con riferimento all'IRPEF imputabile al sig. Bigaran - anche
per la parte in cui conferma nei confronti del contribuente i redditi
accertati a carico della societa' VI.BI.CARS. per la partecipazione
al 50%, egli rappresenta che erroneamente la commissione di primo
grado non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla
sentenza n. 489/1992 del 1 gennaio 1992 e disatteso le proprie
doglianze circa l'inesistenza della maggiore IRPEF pretesa
dall'ufficio su tali redditi di partecipazione.
1/A. - Ad avviso del contribuente, la rilevanza dell'imputazione a
fini ILOR dei redditi dovuti alla partecipazione in societa' di
persone sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, comporta l'obbligo dell'ufficio di notificare ritualmente
l'avviso di accertamento "unitario" ILOR anche ai singoli soci
accomandanti (e non solo agli accomandatari), in quanto il socio
accomandante e' soggetto ad accertamento nella propria qualita' di
contribuente ed e' legittimato ad essere presente (o addirittura
instaurare) l'eventuale giudizio avverso l'accertamento.
E' pertanto illegittima la notificazione avvenuta solamente "per
conoscenza". Il socio accomandante puo', invece, ritualmente
costituirsi nel giudizio instaurato a fini ILOR, come ha
correttamente riconosciuto la commissione di primo grado nella
sentenza n. 489/1992, il cui giudicato formatosi sulla statuizione di
inesistenza dei redditi sociali a carico del sig. Bigaran, dovuta
alla dichiarazione dell'ufficio di non avere nulla a pretendere
sarebbe opponibile anche nei diversi giudizi, come e' quello in
esame.
Il limite soggettivo del giudicato sulla stessa questione comporta
- sempre ad avviso del sig. Bigaran - l'impossibilita' di opporre al
socio accomandante la decisione a fini ILOR presa in capo alla
societa' ed in sua assenza. L'accomandante potra' sempre fare valere
le proprie ragioni in sede d'impugnazione del proprio reddito
personale IRPEF. Pur avendo l'interesse sostanziale e la
legittimazione processuale a partecipare al giudizio instaurato a
seguito di accertamento notificato alla societa' a fini ILOR, il
socio accomandante e' rimasto estraneo al giudizio indipendentemente
dalla sua volonta' in quanto impedito a parteciparvi e
conseguentemente non puo' essere soggetto al giudicato ivi formatosi,
conservando intatte le proprie ragioni difensive anche aldila' del
limite previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.
Con analoghe argomentazioni, riportate nella memoria del 29
settembre 1995, il contribuente ha ribadito che: 1) stante l'inerzia
del curatore della fallita VI.BI.CARS., il socio accomandante e'
legittimato a stare autonomamente in giudizo per difendere i propri
diritti e interessi; 2) il contribuente, sempre nella medesima
qualita', doveva essere messo a conoscenza degli atti sui cui si basa
la pretesa dell'ufficio; 3) al contribuente non e' mai stato
notificato il processo verbale da cui promanano gli avvisi relativi
alla societa'; 4) la mancata impugnazione di tali atti da parte del
curatore, ancorche' autorizzato dal giudice delegato non puo'
vincolare il contribuente al pagamento delle imposte senza
possibilita' di autonoma difesa.
Gli avvisi di rettifica (n. 09870 per l'anno 1984, n. 09871 per
l'anno 1985 e n. 09872 per l'anno 1986) oggetto dei ricorsi
conclusisi con la sentenza n. 489/1992, sono stati notificati al
curatore fallimentare della societa' in accomandita VI.BI.CARS.
rappresentata dal sig. Veltri Eugenio, "ai fini dell'imposta sul
reddito dovuta dai soggetti di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG
dovuta dai rispettivi associati".
La disposizione prevede l'imputazione a ciascun socio dei redditi
delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
indipendentemente all'effettiva percezione e proporzionalmente alla
quota di partecipazione agli utili. Prescrive a tal fine che le quote
di partecipazione si presumono uguali se da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata non risulta diversamente.
1/B. - Sempre con richiamo ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, l'ufficio, nella memoria 5 ottobre 1995,
premesso che la societa' di persone e' soggetto passivo di
accertamento e d'imposta ai fini ILOR e soggetto passivo di
accertamento e non d'imposta ai fini IRPEF o IRPEG, ha sostenuto: 1)
la legittimazione del solo rappresentante legale della societa' o del
curatore fallimentare e la legittimazione del socio a tutelare il
proprio interesse limitatamente alla sua posizione soggettiva; 2) la
legittimazione del socio e' limitata alla tutela dei propri diritti e
interessi distinti da quelli della societa', che pertanto investono
la qualifica di socio e la percentuale di partecipazione agli utili;
3) la necessita' che i diritti del socio siano fatti valere al
momento e in occasione dell'accertamento unitario notificato al
socio; 4) le questioni trattate nel corso della presente causa
avevano gia' avuto trattazione nel corso del contenzioso inerente la
societa'.
Sarebbe pertanto ineccepibile la pronunzia d'inammissibilita'
emessa dalla commissione di primo grado ed infondato l'appello dcl
contribuente, essendo il ricorso stato proposto per soli motivi di
legittimita' e di merito attinenti al reddito prodotto alla societa'
di persone e ai motivi inerenti alla sua posizione personale di socio
o la percentuale di partecipazione.
L'ufficio ha altresi' specificato che la propria affermazione di
"non avanzare nei confronti del ricorrente alcuna pretesa" fatta nel
corso del procedimento contenzioso nei confronti della societa' -
conclusosi con la sentenza n. 489/1992 del 1 ottobre 1992, passata in
giudicato - si riferiva all'ILOR, che non e' dovuta dal socio ma
dalla societa' nei cui confronti e' diretta la pretesa fiscale.
2. - Coerentemente al giudicato formatosi sulla decisione n.
489/1992 (riferita all'ILOR della ditta VI.BI.CARS. S.a.s.), questo
giudice dovrebbe dichiarare l'inesistenza dei redditi di
partecipazione del sig. Bigaran, attesa l'irrevocabilita' della
decisione di inammissibilita' della pretesa fiscale nei suoi
confronti, ferma restando i' la legittimazione e l'interesse del
contribuente ad essere presente in quel giudizio in qualita' di parte
sostanziale riconosciuta dalla commissione di primo grado nella
sentenza in parola.
Questo giudice non puo' pero' sottrarsi di interpretare la
pronunzia d'inammissibilita' dell'impugnativa del sig. Bigaran a fini
ILOR alla luce dell'argomentazione dell'ufficio, ripetuta anche nel
corso della presente udienza, di avere affermato che non aveva nulla
a pretendere dal contribuente nella specifica sede dell'impugnazione
dell'accertamento a fini ILOR del reddito della societa' VI.BI.CARS.,
atteso che, in qualita' di socio accomandante egli non e' parte del
rapporto obbligatorio avente per oggetto la determinazione del
reddito sociale a fini ILOR.
Nelle suesposte considerazioni sta la rilevanza della questione di
costituzionalita' ai fini del presente giudizio, volto a stabilire se
nei confronti del sig. Bigaran valga la dichiarazione dell'ufficio di
non aver nulla a pretendere con riferimento al reddito della societa'
ovvero di dover applicare, in capo a lui il reddito come accertato
nei confronti della societa' medesima in forza dell'art. 5 d.P.R. n.
597/1973.
Appare, per un verso ineccepibile che il contribuente, in forza
della riconosciuta legittimazione ad agire nel giudizio ai fini ILOR
sul reddito della societa' possa avvalersi anche in altri giudizi
(fra i quali il presente) della pronunzia di inesistenza della
pretesa fiscale dell'ufficio. Appare, per altro verso, illogico che
il socio accomandante, in forza del divieto d'ingerenza stabilito
dall'art. 2320 c.c., non abbia alcuna veste a contraddire
nell'accertamento ex artt. 8 d.P.R. n. 599/1973 e 38 d.P.R. n.
600/1973 a fini ILOR e che pertanto sia privo di legittimazione ad
agire nell'eventuale giudizio innanzi alle Commissioni, ove si
contesti siffatto accertamento.
In quest'ultima ipotesi, il Collegio ritiene difforme dagli art.
53 e 28 della Costituzione che l'accomandante si trovi a dover subire
l'eventuale debito d'imposta per redditi non percepiti perche' non
prodotti dalla societa', ma accertati dall'Ufficio con il
procedimento di cui all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (richiamato
dall'art. 8 d.P.R. n. 599/1973) in forza dell'automatica imputazione
all'accomandante dei redditi prodotti dalla societa' stabilita
dall'art. 5. d.P.R. n. 597/1973.
Gli avvisi di rettifica (6341000375 per l'anno 1984, 6341000609 per
l'anno 1985 e 6341000608 per l'anno 1986) notificati al sig. Bigaran
sono infatti motivati con richiamo all'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 ed
all'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, ove si dispone che la rettifica deve
essere fatta con un unico atto agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, i' ma con
riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui
all'art. 6, d.P.R. n. 597/1973. La norma prescrive che i redditi
delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano, e quale sia l'oggetto della societa',
sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente
secondo le norme relative a tali redditi.
Coerentemente con tale disposizione, tutti gli avvisi di
accertamento richiamano costantemente l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e
l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e sono motivati in relazione
all'accertamento notificato a ciascun compartecipe con mod. 7/750,
per la qualita' di socio al 50% della societa' VI.BI.CARS. S.a.s. ed
in ragione dell'esame del mod. 740/H prodotto dal contribuente per
l'anno in questione, dove risulta esposta la perdita derivante dalla
partecipazione. Avverso tali avvisi, notificati al sig. Bigaran "per
conoscenza" erano stati instaurati i giudizi conclusisi con la
ricordata sentenza d'inammissibilita' n. 489/1992 del 1 ottobre 1992.
Nella disciplina della societa' in accomandita come riportata agli
artt. 2313, 2318 e 2320, c.c., non puo' essere riconosciuta alcuna
legittimazione processuale ai sig. Bigaran nel giudizio relativo agli
accertamenti per gli anni 1984, 1985 e 1986 nei confronti della
societa' VI.BI.CARS. S.a.s. ove egli aveva la veste di socio
accomandante al 50%. Detta legittimazione spetta al solo socio
accomandatario che e' il solo legale rappresentante della societa' ed
in quanto tale dispone anche della quota di reddito imputabile
all'accomandante, nei relativi giudizi afferenti il reddito della
societa'.
Siffatta conclusione, ineccepibile per quanto attiene ai rapporti
commerciali della societa' basati sulla tutela dei terzi, non lo e'
parimenti per quanto attiene ai rapporti fra contribuente e fisco,
basati sulla trasparenza dell'imposizione e sulla corrispondenza del
prelievo alla capacita' contributiva del soggetto, che per le
societa' di persone viene determinata con diretto riferimento al
reddito sociale, in forza dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973.
Contrario a siffatto principio, oltre che a quello dell'art. 28 di
pari rilevanza costituzionale, e' quindi la conclusione - inevitabile
nel corrente sistema - che il sig. Bigaran sarebbe stato avvertito
dall'ufficio dell'accertamento "solo per correttezza", non avendo
titolo a partecipare al relativo giudizio, perche' in quella sede
l'Amministrazione non aveva nulla a che pretendere nei suoi
confronti. Parimenti difforme dal canone della capacita'
contributiva e del giusto processo parrebbe la conclusione
dell'impossibilita' per il contribuente di avvalersi nel presente
giudizio sull'imputazione dei redditi di partecipazione a fini IRPEF,
dell'effetto espansivo della sentenza pronunciata nei confronti della
societa' in accomandita a fini ILOR.
Anche se rispondente al contenuto dell'art. 5 d.P.R. n. 597/1973,
che imputa al socio i redditi prodotti dalla societa' personali
indipendentemente dall'effettiva percezione, non e' conforme alla
garanzia dell'art. 53 della Costituzione sulla trasparenza
impositiva e sull'equiordinazione della pretesa fiscale al reddito
effettivo, l'imputazione inevitabile nelle societa' in accomandita
semplice al socio accomandante del maggior reddito accertato nei
confronti della societa', senza che egli possa agire nel relativo
giudizio ILOR al fine di provare il contrario.
Il divieto dell'art. 2320 c.c. al socio accomandante di compiere
atti di amministrazione della societa' e di qualsiasi ingerenza
nell'attivita' sociale (Cass. I, 23 luglio 1994, n. 6871) non puo'
estendersi fino a precludere all'accomandante di dimostrare in sede
giudiziale il diverso del reddito percepito dalla societa'. La
posizione di preminenza del socio accomandatario, anche se connessa
alla responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali, non puo'
privare l'accomandante di dimostrare una minor capacita' contributiva
della societa' medesima e precludergli qualsiasi ingresso al giudizio
instaurato nei confronti della societa' a fini ILOR.
Conseguenza questa inevitabile riconoscendo valore di sola notizia
data "per correttezza" alla notificazione dell'accertamento in capo
all'accomandante, che non avrebbe alcun titolo a costituirsi od
instaurare un eventuale giudizio per provare un minor reddito sociale
a fini ILOR, e pertanto sottrarsi all'automatica imputazione di quel
reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'automatico riversamento in capo al socio dell'attivita' sociale
consentita dalla soluzione adottata dal legislatore per le societa'
di persone con l'art. 5 d.P.R. n. 597/1973, di imputare direttamente
ai soci pro-quota il reddito della societa', determinato in
conformita' all'art. 8 d.P.R. n. 599/1973 (che prevede l'accertamento
dell'imposta locale sui redditi a cura degli uffici secondo i criteri
previsti dal d.P.R. n. 600/1973), finisce per costituire in capo al
socio accomandante una responsabilita' oggettiva nei confronti del
fisco. Responsabilita' alla quale egli non puo' in alcun modo
sottrarsi, non avendo alcun mezzo, ne' giudiziale ne' extragiudiziale
per dimostrare il minore reddito, solo perche' e' escluso dalla
gestione sociale e si trova in un affievolito contatto con la societa
stessa.
Siffatta esclusione non puo' infatti riflettersi sul dritto
dell'accomandante a provare minori utili di gestione e pertanto
minori redditi della societa', salvo ammettere una limitazione del
diritto dell'accomandante ad agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti, contrastante con la garanzia stabilita
costituzionalmente dall'art. 28.
Anche sotto questo aspetto dunque si profila il dubbio di
costituzionalita' della garanzia giudiziale del socio accomandante
nella posizione prevista dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1973 e dall'art. 8
d.P.R. n. 599/1973 ove e' prevista la facolta' dell'ufficio di
procedere alla rettifica o all'accertamento del maggior reddito della
societa' di persone secondo i criteri del d.P.R. n. 600/1973, il cui
art. 38 attribuisce all'ufficio siffatta facolta' "quando il reddito
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo" e non
attribuisce al socio accomandante alcuna possibilita' concreta di
opporsi all'accertamento del maggior reddito come imputato in capo
alla societa'.
Con riferimento al giudizio in esame, inerente la posizione del
socio nella societa' di persone di fronte all'accertamento
dell'ufficio del reddito della societa' a fini ILOR ed alla sua
imputazione automatica al socio accomandante a fini IRPEF disposta
dall'art. 5 d.P.R. n. 597/1993, e' necessario, ad avviso del
Collegio che codesta Corte costituzionale esamini la conformita' di
tale norma con gli artt. 53 e 28 Cost., ritenendosi rilevante e non
l'imputazione ai fini IRPEF del reddito della societa' determinato in
difetto di legittimazione passiva del socio accomandante nei giudizi
inerenti il reddito della societa' a fini ILOR, atteso il suo
accertamento con i criteri dell'art. 38, d.P.R. n. 600/1973, cui
rinvia l'art. 8 d.R. n. 599/1973.
E' pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi
dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte
costituzionale l'esame della presente questione.