IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza con decreto del g.i.p. in data 17 maggio 1996, Cusenza Mariano e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 323, primo comma, c.p. All'odierno dibattimento, svoltosi nella contumacia dell'imputato, la difesa, in esito all'esposizione delle proprie richieste di prova, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato contestato, rilevando che nella specie unico atto interruttivo del termine previsto dall'art. 157 c.p. risulterebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio emessa dal p.m. in data 20 marzo 1996, e, pertanto, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge; ha osservato, altresi', che non puo' a tal fine rilevare l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla p.g., all'uopo delegata dal p.m., in quanto, seppur emesso entro il termine di prescrizione (10 novembre 1995), si tratta di atto non previsto dall'art. 160 c.p. Cio' posto, la dedotta questione e' pregiudiziale, poiche' la decisione sulla natura interruttiva dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio delegato nella specie e' determinante ai fini della eventuale declaratoria di estinzione del reato in esame. Si rileva, infatti, che l'art. 160 c.p. prevede espressamente, tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, il solo "invito a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio", mentre non vi ricomprende l'invito a presentarsi alla p.g., pur quando essa abbia, come nel caso in esame, operato su delega del p.m. Tale omissione non e' sorretta da alcuna giustificazione razionale, ove si consideri che la polizia giudiziaria, quando procede a norma dell'art. 370 c.p.p., quale organo delegato, e' tenuta ad osservare tutte le prescrizioni che regolano l'invito a presentarsi per rendere interrogario (art. 375 c.p.p.), nonche' quelle relative all'interrogatorio stesso diretto dal p.m., ivi comprese quelle che impongono la contestazione degli elementi esistenti a carico dell'indagato e la precisazione delle fonti di prova. Inoltre, e' certo che cio' che rileva ai fini interruttivi della prescrizione e' che esista un atto, tra quelli elencati nell'art. 160 c.p. che esprima la volonta' dell'organo giudiziario di perseguire l'illecito e denoti la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato: e non vi e' dubbio che tale condizione si realizzi pienamente anche nell'ipotesi di delega conferita alla p.g., essendo comunque immediatamente riferibile all'ufficio del p.m. la conseguente attivita' delegata (invito a presentarsi ed eventuale interrogatorio delegato). Cio' comporta, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un'irragionevole disparita' di trattamento tra imputati che si trovano nella medesima posizione: infatti, a fronte di atti sostanzialmente uguali e riconducibili alla medesima autorita' (p.m.) l'effetto interruttivo conseguirebbe soltanto nell'ipotesi di invito a presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio, e non anche nel caso di invito emesso dalla p.g. delegata. Ne', a giudizio di questo collegio, l'efficacia interruttiva dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio innanzi alla p.g. puo' implicitamente trarsi dal contesto dell'art. 160 c.p., e specificamente dalla espressa indicazione, in tale norma, dell'analogo atto emesso dal p.m.: e cio', anche alla luce della pronuncia n. 60 del 20 febbraio 1995, con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevede, ricorrendone le condizioni, la lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del p.m., ha sostanzialmente escluso la possibilita' di ritenere implicitamente ricompresi tra gli atti del p.m. anche quelli compiuti dalla p.g. su sua delega. Alla luce delle su esposte argomentazioni la questione di costituzionalita' dell'art. 160 c.p. non appare manifestamente infondata.